Cass. civ., sez. VI, ordinanza 07/02/2019, n. 03547

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 07/02/2019, n. 03547
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03547
Data del deposito : 7 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA ( sul ricorso 28849-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

TREN ITALIA SPA;
- intimata - avverso la sentenza n. 7676/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA depositata il 30/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. G CICENTI.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Agenzia delle Entrate ha applicato a Trenitalia, quanto all'anno 2009, le sanzioni previste per il ritardato pagamento del canone di concessione governativa relativo all'uso di apparecchiature di radio fonia mobile. Trenitalia ha impugnato l'avviso di accertamento, adducendo diversi profili di illegittimità, in parte accolti in primo grado. Su appello dell'Agenzia delle Entrare, i giudici di seconde cure hanno disatteso la ricostruzione della normativa proposta dal Fisco, consistente nel ritenere sanzionabile il ritardato pagamento della tassa di concessione oltre il termine ultimo stabilito, sul presupposto che la detta tassa va corrisposta unitamente al pagamento del canone, e non in termine diverso, come sostenuto dalla contribuente. Ed hanno quindi ritenuto che, non avendo Trenitalia corrisposto il pagamento della concessione nei termini previsti per il pagamento del canone, non sono incorsi in alcun inadempimento da ritardo, potendo la tassa essere pagata successivamente. Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione adducendo violazione dell'art. 21 della Tariffa allegata al DPR 641 del 1972, secondo cui il canone di concessione si dovrebbe corrispondere alla scadenza del termine di pagamento del canone di abbonamento. Trenitalia non si è costituita. Il ricorso è fondato. La tariffa richiamata prevede che il canone di concessione governativa si deve corrispondere congiuntamente al canone di abbonamento. E' orientamento di questa Corte che in tema di radiofonia mobile, in virtù del collegamento operato dalla "nota 1" all'art. 21 della Ric. 2017 n. 28849 sez. MT - ud. 21-11-2018 -2- Tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972 tra il tributo ed il numero di mesi considerati in ciascuna bolletta, l'utente è tenuto al pagamento della tassa di concessione governativa nello stesso termine di quello pattuito per il pagamento del canone contrattuale, con la conseguenza che, in caso di tardivo od omesso adempimento, è passibile delle sanzioni previste dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 (Cass. N. 1015 del 2017;
Cass. 21168 del 2017). Il ricorso va dunque accolto, e non residuando questioni da esaminare, può essere deciso nel merito. Le spese di questo giudizio possono compensarsi.
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