Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 13/09/2022, n. 26935
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17442-2016 proposto da: CONSIGLIO PER LA RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA - C.R.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;- ricorren te - contro DE LUCA LIBERATO;- intimato - Oggetto Indennità di anzianità L. nr. 70/1975 Pubblico Impiego R.G.N. 17442/2016 Cron. Rep. Ud. 15/06/2022 CC avverso la sentenza n. 8505/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/01/2016 R.G.N. 198/2013;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.RILEVATO CHE 1.La Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, accoglieva l’opposizione proposta da LIBERATO DE LUCA ― già dipendente dell’ Istituto di Ricerca del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, trasferito dall’1.10.2004 al CRA-CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA (in prosieguo: CRA) ―avverso l’ingiunzione notificata dal CRA exarticolo 2 R.D. nr. 639/1910 per la restituzione di parte del trattamento di fine servizio corrisposto a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. 2. LaCorte territoriale esponeva che il DE LUCA era stato trasferito alle dipendenze del CRA a seguito della soppressione degli Istituti di ricerca del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ed ai sensi dell'articolo 9 legge nr. 454/1999, che prevedeva il mantenimento dell'anzianità di servizio maturata e del profilo e livello acquisiti. 3.Dopo la cessazione dal servizio, il CRA aveva corrisposto un trattamento di fine servizio calcolato ai sensi dell’articolo 13 L. nr. 70/195, salvo poi effettuare un ricalcolo, con la distinzione del periodo di servizio prestato alle dipendenze del Ministero, per il quale liquidava l'indennità di buonuscita ex D.P.R. nr. 1032/1973, da quello successivo presso l'ente pubblico, per il quale applicava l'articolo 13 L. nr 70/1975. Dalla riliquidazione era derivata un importo del trattamento di fine servizio inferiore a quello già erogato, sicchè con l’ingiunzione il CRA aveva agito per la restituzione dell’eccedenza. 4. La Corte territoriale non condivideva la valutazione del Tribunale, che aveva ritenuto corretto il frazionamento del trattamento di fine servizio. 5.Osservava che l’articolo 9 del D.Lgs.nr. 454/1999, con il quale era stato operato il passaggio del personale al CRA, non conteneva una disciplina transitoria, tanto meno in materia di trattamento di fine servizio. Trovava pertanto applicazione il principio generale secondo cui per la liquidazione dei trattamento di fine servizio occorreva guardare alla legge vigente al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
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