Cass. pen., sez. VII, ordinanza 26/01/2021, n. 03068
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIGATO PIETRO nato a CAPUA il 30/10/1973 avverso l'ordinanza del 14/01/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila ha respinto il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia - DAP avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di Sorveglianza - in accoglimento del reclamo di P L, detenuto in regime differenziato ex art. 41 bis O.P. - aveva autorizzato lo scambio di oggetti e generi alimentari con i compagni dello stesso gruppo di socialità, disapplicando sul punto la circolare ministeriale del 2/10/2017 che vietava tale pratica. Il rigetto del reclamo è stato motivato dal rilievo che i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41 bis O.P. appartenenti allo stesso gruppo già sono ammessi a fruire insieme delle ore di aria aperta e di socialità, senza controllo delle loro conversazioni, nelle quali ben potrebbero attuare quella circolazione di messaggi ed informazioni paventato dal divieto di scambio di oggetti. Peraltro, trattandosi di "oggetti di modico valore", non potrebbe nemmeno darsi che il loro scambio instauri una forma di potere sugli altri detenuti capace di aggregare consenso criminale. In conclusione, ritiene il Tribunale di sorveglianza che il divieto di scambio di oggetti e generi alimentari tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità appare una limitazione vessatoria ed estranea alla finalità del regime differenziato ex art. 41 bis 0.P., come peraltro ha sancito di recente la Corte costituzionale nella sentenza n. 97 del 5/5/2020. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, a mezzo dell'Avvo- catura dello Stato, deducendo - ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. - la violazione di legge con riferimento agli artt. 35 bis e 41 bis L. n. 354 del 1975. 2.1. Sotto un primo profilo, il Ministero ricorrente rivendica che la circolare disapplicata è rispettosa dei presupposti di legge, inserendosi congrua- mente nella gerarchia delle fonti normative, qui rilevando l'art. 41 bis, comma 2 quater ultimo periodo lett. f) 0.P., che dispone l'adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata l'assoluta impossibilità di comu- nicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti, cuocere cibi.
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