Cass. civ., SS.UU., ordinanza 09/08/2018, n. 20683
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Testo completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17624-2017 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dalla COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO, con ordinanza emessa 1'8/3/2017 (r.g. n. 1043/17) nella causa tra: PUZZANGARA DIEGO;
- ricorrente non costituitosi in questa fase -
contro
RISCOSSIONE SE.RI.T. SICILIA S.P.A.;- resistente non costituitasi in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2018 dal Consigliere M F;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale UNDERTO IDE AUGUSTINIS, che ha concluso affinché la Corte, regolando la giurisdizione, ritenga sussistere quella del giudice ordinario. RITENUTO IN FATTO D P proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Agrigento avverso cartella esattoriale n. 291 2015 0011937977000 di C 2.889,15 con la quale la Er.GO. Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, avente sede in Bologna, richiedeva il recupero della somma a seguito della revoca della borsa di studio assegnata per l'anno accademico 2008/2009. Instaurato il contraddittorio, il giudice adito, con sentenza del 15 giugno 2016, declinava la giurisdizione ritenendo la natura tributaria del provvedimento di revoca della borsa di studio, individuando quale giudice competente la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, la quale - investita della lite con atto in riassunzione - con ordinanza n. 1043 del 08.03/12.07.2017 (ritualmente comunicata), ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione ritenendo che la controversia ha ad oggetto un finanziamento riconosciuto direttamente dalla legge, demandato alla pubblica amministrazione soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei presupposti per il suo conferimento, nell'ambito di un rapporto ormai paritetico. Sono state
- ricorrente non costituitosi in questa fase -
contro
RISCOSSIONE SE.RI.T. SICILIA S.P.A.;- resistente non costituitasi in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2018 dal Consigliere M F;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale UNDERTO IDE AUGUSTINIS, che ha concluso affinché la Corte, regolando la giurisdizione, ritenga sussistere quella del giudice ordinario. RITENUTO IN FATTO D P proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Agrigento avverso cartella esattoriale n. 291 2015 0011937977000 di C 2.889,15 con la quale la Er.GO. Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, avente sede in Bologna, richiedeva il recupero della somma a seguito della revoca della borsa di studio assegnata per l'anno accademico 2008/2009. Instaurato il contraddittorio, il giudice adito, con sentenza del 15 giugno 2016, declinava la giurisdizione ritenendo la natura tributaria del provvedimento di revoca della borsa di studio, individuando quale giudice competente la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, la quale - investita della lite con atto in riassunzione - con ordinanza n. 1043 del 08.03/12.07.2017 (ritualmente comunicata), ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione ritenendo che la controversia ha ad oggetto un finanziamento riconosciuto direttamente dalla legge, demandato alla pubblica amministrazione soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei presupposti per il suo conferimento, nell'ambito di un rapporto ormai paritetico. Sono state
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