Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/04/1988, n. 3012

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Ai fini dell'art. 152 disp. Att. Cod. proc. civ. - per il quale la soccombenza del lavoratore nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non comporta l'Obbligo del pagamento delle spese tranne che la pretesa sia manifestamente infondata e temeraria - la nozione d'infondatezza va intesa in senso non limitato alla insussistenza delle condizioni di merito per l'accoglimento della domanda ma esteso alla Mancanza dei requisiti formali e processuali necessari per procedere all'esame del merito (quali, ex art. 414 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., la Determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno della medesima) e, analogamente, la temerarietà è ravvisabile con riguardo non solo alla coscienza dell'infondatezza sostanziale della pretesa ma anche al modo di conduzione della lite ove sia affetta da imprudenza o negligenza grave con riferimento al controllo della sussistenza di requisiti formali e processuali; ne' il detto Obbligo del lavoratore può essere escluso per la riferibilità della sua soccombenza, ancorché per motivi processuali, all'opera del difensore, atteso che dei danni da questo cagionati ai terzi è responsabile la parte, secondo i principi in tema di mandato. ( V 7849/86, mass n 449798).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/04/1988, n. 3012
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3012
Data del deposito : 16 aprile 1988

Testo completo

Ai fini dell'art. 152 disp. Att. Cod. proc. civ. - per il quale la soccombenza del lavoratore nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non comporta l'Obbligo del pagamento delle spese tranne che la pretesa sia manifestamente infondata e temeraria - la nozione d'infondatezza va intesa in senso non limitato alla insussistenza delle condizioni di merito per
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