Cass. civ., SS.UU., ordinanza 02/03/2020, n. 05682

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 02/03/2020, n. 05682
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05682
Data del deposito : 2 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36217-2018 proposto da: HERMIT CRAB S.A., PUNTA ASPERA S.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

PIERLUIGI DA PALESTRINA

63, presso lo studio dell'avvocato M C, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati S C e G L C;

- ricorrenti -

contro

JUNO

1 S.R.L. (quale cessionaria di un portafoglio di crediti vantati originariamente dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.), e per essa, quale mandataria, la PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA BARBERINI

12, presso lo studio dell'avvocato L P G, che la rappresenta e difende;
- controrícorrente - nonchè

contro

BAGLIETTO LUIGI, BAGLIETTO NICOL0';

- intimati -

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1107/2018 del TRIBUNALE di ALESSANDRIA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2019 dal Consigliere AO COSENTINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale I Z, il quale chiede la declaratoria della giurisdizione del giudice italiano.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del marzo 2018 la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., per il tramite della sua mandataria e rappresentante, Business Partener Italia Società Consortile per Azioni, conveniva davanti al tribunale di Alessandria i sig.ri L B e N B, nonché le società Hermit Crab S.A. e Punta Aspera S.A. (l'atto di citazione veniva altresì notificato impersonalmente e collettivamente agli eredi della signora Maria Lea Del Buono, deceduta il 31 luglio 2017, nell'ultimo domicilio di costei), deducendo: che essa attrice vantava nei confronti della società fallita Baglietto s.a.s. di Francesco Baglietto & C. un credito di 15 milioni di euro, già ammesso al passivo del fallimento;
Ric. 2018 n. 36217 sez. SU - ud. 02-07-2019 -2- - che, a garanzia del suddetto credito, i sig.ri Maria Lea Del Buono, L B e N B avevano rilasciato una fideiussione a prima richiesta;
- che i suddetti fideiussori avevano conferito tutto il loro patrimonio immobiliare alla Hermit Crab S.A., della quale detenevano l'intero capitale, sottoscrivendo un aumento di capitale sociale deliberato dall'assemblea straordinaria;
- che la società Hermit Crab S.A. aveva a propria volta conferito tale patrimonio immobiliare alla sua partecipata Punta Aspera S.A., sottoscrivendo un aumento di capitale sociale di pari valore deliberato dall'assemblea straordinaria. Tanto premesso, l'attrice - sostenendo che i suddetti atti dispositivi erano destinati a sottrarre il patrimonio immobiliare dei fideiussori della società Baglietto s.a.s. alla garanzia dei creditori di quest'ultima - chiedeva dichiararsi nulli per simulazione ex art. 1418 c.c., e, in subordine, revocarsi perché pregiudizievoli per i creditori ex art. 2901 c.c., i seguenti atti: - il verbale di assemblea straordinaria del 18 marzo 2013 della società Hermit Crab S.A., redatto dal notaio W di Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo), avente ad oggetto l'aumento di capitale di tale società mediante l'emissione di azioni sottoscritte dai signori Maria Lea del Buono, L B e N B e da costoro liberate mediante conferimento dei beni immobili di loro proprietà analiticamente descritti nel verbale assembleare;
- il verbale di assemblea straordinaria del 31 maggio 2013 della società Punta Aspera S.A., redatto dal medesimo notaio W di Lussemburgo, avente ad oggetto l'aumento di capitale di tale società mediante l'emissione di azioni sottoscritte dalla società Hermit Crab S.A. e da questa Ric. 2018 n. 36217 sez. SU - ud. 02-07-2019 -3- liberate mediante conferimento dei medesimi suddetti beni immobili;
gli atti del notaio F di Milano dell'8 aprile 2013 e del 12 giugno 2013, di deposito, ex art. 106 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 (legge notarile), degli atti del notaio W del 18 marzo 2013 e, rispettivamente, del 31 maggio 2013. I convenuti si costituivano eccependo, prima di ogni altra difesa, il difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore del giudice lussemburghese. Il tribunale di Alessandria, riservatosi in prima udienza sull'eccezione di difetto di giurisdizione, scioglieva la riserva ritenendo di dover decidere la questione preliminare unitamente al merito e assegnando alle parti i termini di cui all'articolo 183 c.p.c.. Le società Hermit Crab S.A. e Punta Aspera S.A. hanno quindi richiesto a questa Suprema Corte il regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., sostenendo che l'azione di nullità per simulazione degli atti documentati dai suddetti verbali assembleari (delibere di aumento di capitale e contestuale conferimento di immobili da parte dei sottoscrittori delle azioni di nuova emissione) apparterrebbe alla giurisdizione del Granducato di Lussemburgo, ai sensi dell'art. 24, n.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi