Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/04/2024, n. 10505
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In materia di imposta di registro l'importo della sanzione da irrogare al contribuente, nel caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione pluriennale di un immobile ad uso diverso da quello abitativo, va ragguagliato all'imposta dovuta per la prima annualità di contratto.
Sul provvedimento
Testo completo
FATTI DI CAUSA
Le suindicate società impugnavano gli avvisi di liquidazione dell'imposta, con irrogazione delle sanzioni per la tardiva registrazione del contratto di locazione non abitativa dalle stesse stipulato, nella rispettiva qualità di conduttrice e locatrice, il 3/9/2015, registrato il 29/3/2016 e, quindi, per il mancato pagamento dell'imposta di registro relativamente all'intera durata del rapporto contrattuale e non al solo anno d'imposta 2016.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l'appello dell'Ufficio, affermando che, nell'ipotesi di tardività della registrazione del contratto di locazione, per la determinazione della base imponibile su cui calcolare le relative sanzioni, essendo possibile il pagamento dell'imposta in modo frazionato, la base imponibile va parametrata per ciascun anno d'imposta e su tali importi il contribuente deve, anno per anno, corrispondere la relativa imposta.
Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione.
Le contribuenti si sono costituite con controricorso ed hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 , 17 , 43 e 69 del D.P.R. n. 131 del 1986 , in relazione all' art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. , per avere la sentenza erroneamente confuso la possibilità per il contribuente di scegliere se corrispondere l'imposta in maniera frazionata o unitaria con le modalità di determinazione della sanzione in caso di tardiva registrazione del contratto di locazione, in quanto l'art. 17 cit. riguarda solo l'imposta e non anche la sanzione, perché altrimenti si giungerebbe ad una ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio tra chi opta per il pagamento