Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/07/2022, n. 22728

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/07/2022, n. 22728
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22728
Data del deposito : 20 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

-Consigliere - ha pronunciato la seguente SNTENZA sul ricorso 1933-2022 proposto da: Ric. 2022 n. 01933 sez. SU -ud. 05-07-2022 - 2 - SANTELLA SRGIO, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE LIBIA

25, presso lo studio dell'avvocato A T S, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato L B;
-ricorrente -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VITERBO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
-intimati - avverso la sentenza n. 210/2021 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENS, depositata il 30/11/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2022 dal Consigliere G I;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale F S, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte vogliano rigettare il ricorso.

FATTI DI CAUSA

Il Consiglio Nazionale Forense (in seguito, C.N.F.), con sentenza n. 210/2021, depositata il 30/11/2021, notificata il 17/12/2021, pronunciando in sede di rinvio (per effettodi cassazione, con sentenza n. 21128/2020 di questa Corte, di pregressa decisione del 2019, che aveva ritenuto tardiva l’impugnazione), ha, in parziale accoglimento del ricorso proposto dall’avvocato S S avverso la decisione adottata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo (in seguito, C.O.A.), nella camera di consiglio del 17/7/2014, depositata il 27/4/2016 e notificata il 5-10/5/2016, irrogato al professionista la sanzione della censura, in luogo della sospensione dall’esercizio della professione per due mesi. Il procedimento disciplinare a carico dell’avvocato S era stato aperto dal C.O.A., con delibera del 26/10/2012, in relazione ad una Ric. 2022 n. 01933 sez. SU -ud. 05-07-2022 - 3 - serie di incolpazioni disciplinari (per appropriazione indebita di una maggior somma consegnata da una cliente, avendo omesso il professionista di riferire la circostanza alla propria assistita, per avere agito contro una cliente sulla base di un modulo in bianco abusivamente riempito, per avere chiesto somme sproporzionate rispetto all’attività effettivamente compiuta, per violazione degli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, essendosi fatto consegnare dalla cliente un assegno circolare intestato alla di lui moglie). Con una prima sentenza del 2019, il C.N.F. aveva ritenuto inammissibile l’impugnazione proposta dall’avvocato S perché tardivamente proposta, ritenendo operante il termine di impugnazione di venti giorni previsto dalla previgente disciplina. Questa Corte a Sezioni unite, con sentenza n. 21128/2020, in accoglimento del ricorso per cassazione del professionista - il quale invocava la nullità del procedimento e della sentenza disciplinare per violazione degli artt.61 e 65 l.247/2012 nonché dell’art.33 Reg.C.N.F n. 2/2014 -, ha cassato la sentenza impugnata, richiamata la recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, diversamente da quanto opinato dal CNF nella sua sentenza, la norma transitoria di cui all'art. 65, comma 1, I. n. 247 cit., laddove stabilisce che «fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate», va letta nel senso che, con riferimento alle sentenze disciplinari notificate dopo la data del 1° gennaio 2015, di entrata in vigore del Reg. C.N.F. n. 2/2014, deve essere applicato il pì lungo termine di impugnazione, di trenta giorn i, stabilito dall'art. 61 l. 247/2012, alla luce della specifica regola transitoria citata ( Cass. sez. un. n. 22714 del 2019;
Cass. sez. un. n. 32360 del 2018;
Cass. sez. un. n. 27756 del 2018;
Cass. sez. un.277757 del 2018). Ric. 2022 n. 01933 sez. SU -ud. 05-07-2022 - 4 - Riassunto tempestivamente il processo disciplinare, il C.N.F. ha ritenuto, anzitutto, infondato il primo motivo di ricorso, con il quale si sosteneva l’illegittimità della decisione dell’organo territoriale disciplinare per avere lo stesso pronunciato, con decisione depositata nel 2016, dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, in assenza del relativo potere, transitato, a far data dal 1° gennaio 2015, in capo al Consiglio Distrettuale di Disciplina (in seguito, C.D.D.), istituito dalla Riforma forense del 2012, alla luce della norma transitoria di cui al combinato disposto dell’art.65 della l.247/2012 e dell’art15 del Regolamento C.N.F. n. 1 del 31/1/2014. Il C.N.F. ha ritenuto dirimente non la data di deposito della decisione disciplinare, ma di adozione della deliberazione, a chiusura dell’istruttoria, nella specie del 17/7/2014 (anteriore all’entrata in vigore della l.247/2012), in applicazione di principi di diritto già espressi da questo giudice di legittimità con riferimento al momento rilevante della pronuncia della sentenza, rispetto a quella successiva della stesura della motivazione, sottoscrizione e conseguente pubblicazione, ai fini del legittimo esercizio del potere del giudice di adottare atto giurisdizionale (nelle ipotesi in cui il giudice singolo o uno dei componenti del collegio, per circostanze sopravvenute, come il trasferimento, il collocamento fuori ruolo o a riposo, o altre, sia cessato dalle funzioni presso l’ufficio investito della controversia). Avverso la suddetta pronuncia, l’Avv.to S S propone ricorso per cassazione, ex art. 36, comma 6, l.247/2012, notificato il 15- 20/1/2022, affidato a unico motivo, nei confronti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo e del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. Il PG ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. Ric. 2022 n. 01933 sez. SU -ud. 05-07-2022 - 5 -

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 65 l. 247/2012 e 15 del Regolamento C.N.F. n. 1 del 2014, per avere il C.N.F. riconosciuto la competenza, intesa in senso di potestà disciplinare, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo, laddove invece, a far data dal 1° gennaio 2015, la stessa doveva ritenersi transitata in capo al Consiglio Distrettuale di Disciplina. Il ricorrente evidenzia che l’atto amministrativo, non giurisdizionale, adottato dal C.O.A. era venuto ad esistenza solo con il deposito del provvedimento sottoscritto, in quanto la data di deliberazione del dispositivo, pronunciata dall’organo disciplinare a conclusione della discussione, non rappresenta un atto autonomo, ma un primo elemento del procedimento di formazione della decisione, e che l’art.15 del Regolamento C.N.F. n. 1/2014 ha disciplinato il passaggio di consegna del potere disciplinare, dai vecchi Consigli dell’Ordine territoriali al nuovo organismo del Consiglio distrettuale di disciplina, prevedendo che i procedimenti «pendenti alla data del 31 dicembre 2014» (e quindi non ancora decisi, con deposito dell’originale della decisione presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine, ai sensi degli artt.50 e 51 R.D. n. 37/1934) fossero trasferiti alla segreteria del C.D.D., previa comunicazione all’incolpato. Alla data del 1° gennaio 2015, di entrata in vigore della Riforma 2012, quindi, non essendo stata neppure, il 17/7/2014, data lettura del dispositivo e non rilevando come deliberazione la sola chiusura dell’istruttoria, il procedimento disciplinare in oggetto doveva ritenersi ancora pendente, con necessità di suo trasferimento al nuovo C.D.D.;
peraltro, alla data del deposito, nel 2016, della decisione anche la composizione dei membri del C.O.A. era stata, nelle more, modificata e diversi consiglieri, indicati nell’intestazione della decisione del C.O.A. di Viterbo quali componenti effettivi dell’organo, non ricoprivano pì la carica, al momento della Ric. 2022 n. 01933 sez. SU -ud. 05-07-2022 - 6 - pubblicazione della decisione, mentre attuali membri del Consiglio locale «rimangono esclusi dal pronunciamento nonostante siano stati eletti oramai molti mesi fa». Si denuncia, pertanto, l’erroneità della sentenza del C.N.F., per vizio di violazione di legge, non essendosi rilevata la radicale nullità della decisione disciplinare di primo grado, in quanto adottata da organo privo nel suo complesso della potestas iudicandie quindi incompetente in materia disciplinare, al momento della pubblicazione del provvedimento.
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