Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/07/2021, n. 21961
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Segnala un errore nella sintesiIl provvedimento analizzato è un'ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso di una società contro una sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania. La società richiedeva il rimborso di un contributo versato all'AGCOM, contestando il diniego opposto dall'Autorità, che sosteneva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La questione centrale riguardava la natura giuridica del contributo e la giurisdizione competente.
Il giudice ha ritenuto fondata la censura della ricorrente, evidenziando che il contributo in questione, pur essendo destinato al funzionamento dell'AGCOM, presentava caratteristiche di prestazione patrimoniale imposta, con elementi di coattività e assenza di sinallagmaticità. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale, affermando che tali contributi devono essere considerati tributi, e pertanto la giurisdizione competente è quella tributaria. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata e il caso rinviato alla Commissione tributaria per un nuovo esame.
Il giudice ha ritenuto fondata la censura della ricorrente, evidenziando che il contributo in questione, pur essendo destinato al funzionamento dell'AGCOM, presentava caratteristiche di prestazione patrimoniale imposta, con elementi di coattività e assenza di sinallagmaticità. La Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale, affermando che tali contributi devono essere considerati tributi, e pertanto la giurisdizione competente è quella tributaria. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata e il caso rinviato alla Commissione tributaria per un nuovo esame.
Sul provvedimento
Testo completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8644/2020 R.G. proposto da CityPost spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. M G, con domicilio eletto in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 187 , presso lo studio del difensore;
- ricorrente -
contro
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM, in persona del presidente pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6759/21/2019, depositata il 6 settembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2021 dal Consigliere E M;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona dell'avvocato generale F S, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l'appello proposto dalla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM avverso la sentenza n. 9261/26/18 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso proposto da CityPost spa c:ontro il diniego di rimborso contributo di categoria 2014. La CTR osservava in particolare che era fondato il motivo di gravame attinente la giurisdizione del giudice tributario speciale, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva dell'AGA ai sensi dell'art. 133, lett. I), d.lgs. 104/2010. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Citypost deducendo un motivo unico. Resiste con controricorso l'AGCOM.
Considerato che:
Con l'unico motivo dedotto -ex artt. 360, n. 1, 362, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2, 19, lett. g), d.lgs 546/1992, poiché la CTR ha negato la giurisdizione del giudice tributario speciale ed affermato quella, esclusiva, del giudice amministrativo. La censura è fondata.Risulta necessario anzitutto delineare il quadro normativo di riferimento. Con l'art. 21, commi 13-14, d.l. :201/2011, si è disposta la soppressione dell' Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale e si è altresì previsto che le sue funzioni e relative risorse finanziarie/strumentali venissero trasferite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni -AGCOM. Trattandosi di un contenzioso di rimborso dei contributi versati da CityPost -quale licenziataria ed autorizzata generale di servizi postali- ad AGCOM negli anni 2012/2016, la disciplina normativa applicabile ratione temporis è quella data dall'art. 2, comma 14, d.lgs. 261/1999, come modificato dall'art. 1, comma, 2, d.lgs. 58/2011, secondo il quale «Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede: a) mediante apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al quale confluiscono le risorse finanziarie di cui al comma 12;
b) mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio relativi al settore postale, versato da tutti gli operatori del settore medesimo, e al netto, per il fornitore del servizio universale, dell'onere relativo al servizio universale stesso e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4. Il contributo e' versato entro il 31 luglio di ogni anno e le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia. Fatto salvo quanto previsto dal comma 18, la misura del contributo e le modalita' di versamento al bilancio dell'Agenzia sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia». Va detto che tale disposizione legislativa è stata successivamente abrogata dall'art. 65, comma 1, d.l. 50/2017, convertito nella legge 96/2017, che allo stesso tempo ha previsto -a decorrere dal 2017- un diverso sistema di finanziamento dell'Autorità de qua, ex art. 1, commi 65-66, secondo periodo, legge 266/2005, che è poi quello attualmente vigente ed era quello originario di AGCOM, prima di assumere, anche, le funzioni di regolatore dei servizi postali. Bisogna poi altresì precisare che l'istanza di rimborso in esame è stata determinata dall'annullamento in sede contenziosa, intera/los, ma con effetti erga omnes, degli atti ministeriali e delle deliberazioni AGCOM assunte per dette annualità in base alla citata normativa, essendo del tutto pacifico che la ricorrente ne ha versato gli importi correlativi;
che il diniego di rimborso opposto in sede preprocessuale da AGCOM è stato motivato con la mancata impugnazione da parte di CityPost del decreto ministeriale del 2015;
che tale atto è stato impugnato, con successo in primo grado e con la declinatoria di giurisdizione nel secondo, da cui il ricorso in esame. Orbene, come accennato in parte narrativa, la CTR campana ha ritenuto applicabile, incondizionatamente, la previsione di cui all'art. 133, lett. I), d.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo), secondo la quale appunto sono devolute alla giurisdizione esclusiva dell'AGA le controversie aventi ad oggetti «tutti i provvedimenti adottati dall'AGCOM», peraltro basandosi sulla pronuncia a Sezioni Unite
- ricorrente -
contro
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM, in persona del presidente pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6759/21/2019, depositata il 6 settembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2021 dal Consigliere E M;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona dell'avvocato generale F S, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l'appello proposto dalla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM avverso la sentenza n. 9261/26/18 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso proposto da CityPost spa c:ontro il diniego di rimborso contributo di categoria 2014. La CTR osservava in particolare che era fondato il motivo di gravame attinente la giurisdizione del giudice tributario speciale, trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva dell'AGA ai sensi dell'art. 133, lett. I), d.lgs. 104/2010. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Citypost deducendo un motivo unico. Resiste con controricorso l'AGCOM.
Considerato che:
Con l'unico motivo dedotto -ex artt. 360, n. 1, 362, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2, 19, lett. g), d.lgs 546/1992, poiché la CTR ha negato la giurisdizione del giudice tributario speciale ed affermato quella, esclusiva, del giudice amministrativo. La censura è fondata.Risulta necessario anzitutto delineare il quadro normativo di riferimento. Con l'art. 21, commi 13-14, d.l. :201/2011, si è disposta la soppressione dell' Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale e si è altresì previsto che le sue funzioni e relative risorse finanziarie/strumentali venissero trasferite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni -AGCOM. Trattandosi di un contenzioso di rimborso dei contributi versati da CityPost -quale licenziataria ed autorizzata generale di servizi postali- ad AGCOM negli anni 2012/2016, la disciplina normativa applicabile ratione temporis è quella data dall'art. 2, comma 14, d.lgs. 261/1999, come modificato dall'art. 1, comma, 2, d.lgs. 58/2011, secondo il quale «Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si provvede: a) mediante apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al quale confluiscono le risorse finanziarie di cui al comma 12;
b) mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio relativi al settore postale, versato da tutti gli operatori del settore medesimo, e al netto, per il fornitore del servizio universale, dell'onere relativo al servizio universale stesso e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'articolo 4. Il contributo e' versato entro il 31 luglio di ogni anno e le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia. Fatto salvo quanto previsto dal comma 18, la misura del contributo e le modalita' di versamento al bilancio dell'Agenzia sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia». Va detto che tale disposizione legislativa è stata successivamente abrogata dall'art. 65, comma 1, d.l. 50/2017, convertito nella legge 96/2017, che allo stesso tempo ha previsto -a decorrere dal 2017- un diverso sistema di finanziamento dell'Autorità de qua, ex art. 1, commi 65-66, secondo periodo, legge 266/2005, che è poi quello attualmente vigente ed era quello originario di AGCOM, prima di assumere, anche, le funzioni di regolatore dei servizi postali. Bisogna poi altresì precisare che l'istanza di rimborso in esame è stata determinata dall'annullamento in sede contenziosa, intera/los, ma con effetti erga omnes, degli atti ministeriali e delle deliberazioni AGCOM assunte per dette annualità in base alla citata normativa, essendo del tutto pacifico che la ricorrente ne ha versato gli importi correlativi;
che il diniego di rimborso opposto in sede preprocessuale da AGCOM è stato motivato con la mancata impugnazione da parte di CityPost del decreto ministeriale del 2015;
che tale atto è stato impugnato, con successo in primo grado e con la declinatoria di giurisdizione nel secondo, da cui il ricorso in esame. Orbene, come accennato in parte narrativa, la CTR campana ha ritenuto applicabile, incondizionatamente, la previsione di cui all'art. 133, lett. I), d.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo), secondo la quale appunto sono devolute alla giurisdizione esclusiva dell'AGA le controversie aventi ad oggetti «tutti i provvedimenti adottati dall'AGCOM», peraltro basandosi sulla pronuncia a Sezioni Unite
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