Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2022, n. 22202

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/2022, n. 22202
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22202
Data del deposito : 8 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procura generale militare della Repubblica presso la Corte militare di appello di Roma, nel procedimento nei confronti di NT SS, nato a [...], il [...], avverso la sentenza della Corte militare di appello di Roma in data 25/11/2020;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare, Francesco Ufilugelli, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Tribunale militare di Roma in data 22/7/2020, il brigadiere capo della Guardia di finanza SS NT fu condannato alla pena di due anni di reclusione militare in quanto riconosciuto colpevole del reato di peculato del finanziere pluriaggravato previsto dagli artt. 61, n. 9, cod. pen., 47, n. 2, cod. pen. mil. pace, 3, legge n. 1383 del 1941, perché, nella predetta qualità di militare in servizio nella sezione operativa AT.PI. della Compagnia della Guardia di Finanza di Pescara, si era appropriato della somma in contanti, pari a complessivi 2.650 euro, oggetto di un precedente sequestro e di cui aveva la custodia per ragioni del suo servizio, quale operatore di polizia giudiziaria che aveva eseguito la misura;
fatto commesso in Pescara, in data successiva e prossima al 13/8/2011, con le aggravanti di avere commesso il fatto con violazione del dovere di assicurare le fonti di prova dei reati e del grado rivestito. Con lo stesso provvedimento l'imputato fu, invece, assolto dall'accusa di concorso in violata consegna e di abbandono di posto pluriaggravati previsti dagli artt. 110 cod. pen. e 47, n. 2, 120, commi primo e secondo, cod. pen. mil . pace).

1.1. Con sentenza in data 25/11/2020, la Corte militare di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto l'imputato dal reato di peculato ascrittogli al capo A) della imputazione, con la formula «perché il fatto non sussiste».

2. Avverso la sentenza

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