Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/12/2022, n. 45914
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RINALDI MARIA ROSARIA nato a POLLENA TROCCHIA il 11/05/1996 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA A R;lette le conclusioni del PG Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore S P che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata t relazione al secondo motivo del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 13 dicembre 2021 ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Noia di condanna di M R R in ordine al reato di cui agli artt. 81 cod. pen. 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 alla pena di anni 2 mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 14.000 di multa. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputata a mezzo del difensore formulando due motivi. 2.1. Con i primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in particolare dell'art. 23 bis D 137/2020 per omessa notifica telematica al difensore delle conclusioni del Procuratore Generale con conseguente violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio fra le parti. La ricorrente lamenta che la difesa aveva depositato le conclusioni scritte, per non incorrere in decadenze, evidenziando in premessa la mancata ricezione delle conclusioni del PG, ma in tal modo era stata pregiudicata in quanto non era stata in grado di controdedurre rispetto a tali conclusioni. Ne era derivata, dunque, la nullità della sentenza ex art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., posto che la nozione di intervento dell'imputato non può essere intesa restrittivamente nel senso di mera presenza fisica nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente alla vicenda processuale. Il carattere cartolare della partecipazione e del contraddittorio cui la partecipazione è funzionale impone di ricondurre la disposizione violata nel novero delle fattispecie per cui è comminata la nullità di ordine generale ex art.178 cod. proc. pen. a regime intermedio deducibile in sede di ricorso. Inoltre dalla lettura del frontespizio della sentenza impugnata sembrerebbe che il Procuratore Generale non abbia depositato le conclusioni di talché la sentenza impugnata, delibata in assenza delle stesse, sarebbe a maggior ragione affetta da nullità ai sensi dell'art. 178 lett. b) cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in particolare dell'art. 23 bis DI 137/2020 per omessa acquisizione al fascicolo e valutazioni delle conclusioni difensive depositate per iscritto nei termini di legge e mancanza di motivazione. La ricorrente lamenta che la Corte nella sentenza impugnata non ha dato atto delle conclusioni scritte depositate dalla difesa nei termini legge tramite invio telematico alla casella pec dedicata e rileva che tale omissione determina una lesione del diritto di difesa, stante la mancata valutazione, da parte della Corte, della memoria depositata alla quale a sostegno della configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 d. P.R. N. 309/90 erano stati allegati alcuni arresti giurisprudenziali inerenti casi analoghi. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto S P, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al secondo motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo. 2. I motivi attengono alla trattazione del processo da parte della Corte di Appello di Napoli in camera di consiglio con il rito cartolare ex art.23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137. Per quanto di interesse in questa sede in relazione alle censure mosse dal ricorrente, si ricorda che secondo tale ultima disposizione a decorrere dal 9 novembre 2020 per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado, la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero facciano richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire;entro il decimo giorno precedente l'udienza il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte che invia l'atto immediatamente ai difensori delle altre parti, i quali entro il quinto giorno antecedente l'udienza possono presentare le conclusioni con atto scritto. La sequenza procedimentale supra indicata prevede che, ove nessuna delle parti abbia formulato istanza di trattazione orale entro i quindici giorni liberi precedenti, il procuratore generale formula le proprie conclusioni per iscritto entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza, mentre le altre parti, alle quali le conclusioni debbono essere telematicamente inviate, possono presentare a loro volta conclusioni scritte entro il quinto giorno precedente l'udienza. Il legislatore ha voluto garantire che sia la parte civile che l'imputato concludano dopo aver conosciuto la requisitoria del Procuratore generale.
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