Cass. civ., sez. II, sentenza 17/12/2024, n. 32947
Sentenza
17 dicembre 2024
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17 dicembre 2024
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Massime • 2
In tema di assicurazione del trasporto per conto di chi spetta, poiché la proprietà del carico si trasferisce al destinatario con la consegna al vettore, salvo patto contrario, in caso di sinistro verificatosi durante il trasporto, il venditore non è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore.
In tema di assicurazione del trasporto per conto di chi spetta, in caso di sinistro, l'indennizzo assicurativo spetta al compratore, cosicché, ove esso sia stato invece pagato al venditore, deve escludersi il diritto di surrogazione dell'assicuratore nel credito risarcitorio verso il vettore o lo spedizioniere.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 1437/2019 Numero sezionale 3364/2024 Numero di raccolta generale 32947/2024 Data pubblicazione 17/12/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1437/19 Rosa Maria DI VIRGILIO - Presidente U.P. 3/12/2024 Tiziana MACCARRONE - Consigliere Luca VARRONE - Consigliere Vendita cose mobili – Consegna al vettore – Cesare TRAPUZZANO - Rel. Consigliere Liquidazione Remo CAPONI - Consigliere indennizzo al ha pronunciato la seguente venditore – Diritto di surrogazione SENTENZA dell'assicuratore verso il vettore sul ricorso (iscritto al N.R.G. 1437/2019) proposto da: IN IE (C.F.: [...]), già titolare della cessata ditta individuale PI TO, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Anna Palumbo e Giovanna Creti, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC di tale ultimo difensore;
- ricorrente -
contro
HU EA UP SE (C.F.: 04124720964), già HU EAs UP PLC, già HU EA UP Limited, già CE EA UP TD, in persona del suo procuratore speciale Accoto Marcella, in forza di procura speciale per atto notarile del 17 giugno 2008, rep. n. 55.147, rappresentata e difesa, giusta Numero registro generale 1437/2019 Numero sezionale 3364/2024 Numero di raccolta generale 32947/2024 Data pubblicazione 17/12/2024 procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti Giovanni Bottazzoli e Mariachiara Brunetti, elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico n. 107, presso lo studio dell'Avv. Maria Romeo;
nonché GALARDI S.r.l. (C.F.: 03958650487), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Banco di Santo Spirito n. 3, presso lo studio dell'Avv. Lucia Fazi, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Antonella Rita Milani, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1266/2018, pubblicata il 4 giugno 2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 dicembre 2024 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;
viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Andrea Postiglione, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
conclusioni ribadite nel corso dell'udienza pubblica;
lette le memorie illustrative depositate nell'interesse del ricorrente e della controricorrente GA S.r.l., ai sensi dell'art. 378, secondo comma, c.p.c.; sentiti, in sede di discussione orale all'udienza pubblica, l'Avv. Giovanna Creti per il ricorrente e l'Avv. Antonella Rita Milani per la controricorrente GA S.r.l. 2 di 20 Numero registro generale 1437/2019 Numero sezionale 3364/2024 Numero di raccolta generale 32947/2024 Data pubblicazione 17/12/2024 FATTI DI CAUSA 1.– Con atto di citazione notificato il 5 giugno 2004, CE IN S.A. – N.V., già Cigna IN, conveniva, davanti al Tribunale di Prato, la GA S.r.l. (spedizioniere) e la ditta PI TO (vettore), chiedendo – quale surrogante nei diritti della propria assicurata IC LD S.p.A. – che fosse accertata la responsabilità aggravata dei convenuti, con la conseguente loro condanna a rifondere, in via solidale e/o alternativa, la somma di euro 24.317,06, erogata a titolo di indennizzo alla propria assicurata in data 7 marzo 2000, in ordine alle merci trasportate e dirette in Francia, ove aveva sede il loro acquirente, in quanto – all'esito della consegna – il mezzo con a bordo il carico era stato oggetto di furto. Si costituiva in giudizio PI IE, in qualità di titolare della ditta PI TO, il quale eccepiva pregiudizialmente la carenza di legittimazione attiva di CE IN, in ragione dell'intervenuta vendita con spedizione della merce destinata all'acquirente società francese, nonché l'inoperatività della polizza evocata, in mancanza delle condizioni di cui agli allegati A e B della polizza furto, concludendo per il rigetto della domanda o, in via subordinata, per il contenimento dell'entità del relativo indennizzo. Si costituiva altresì in giudizio la GA S.r.l., la quale preliminarmente eccepiva: A) la carenza di legittimazione attiva di CE IN, per avere ottenuto il diritto di surroga da soggetto che non avrebbe potuto pretendere alcun indennizzo, in ragione della liberazione del venditore conseguita alla consegna delle cose da trasportare, alla luce della stipulazione di una polizza per conto 3 di 20 Numero registro generale 1437/2019 Numero sezionale 3364/2024 Numero di raccolta generale 32947/2024 Data pubblicazione 17/12/2024 di chi spetta, e per aver corrisposto quote di indennizzo spettanti alle altre due coassicuratrici, con la conseguente spettanza del diritto alla restituzione nei limiti della minor somma pari al 60% del rischio dalla stessa garantito di euro 14.590,23; B) il difetto della sua legittimazione passiva, quale spedizioniere, e – per l'effetto – la prescrizione di ogni diritto esercitato. In subordine, eccepiva il limite di responsabilità vettoriale ex art. 23 CMR – Convenzione di Ginevra del 1956 sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce, pari nella fattispecie ad euro 10.374,18, nonché la prescrizione di ogni diritto dell'attrice, sia ai sensi dell'art. 2951 c.c., sia ai sensi dell'art. 32 CMR. In ogni caso, svolgeva domanda di manleva verso la PI TO. A sua volta, la PI TO eccepiva la prescrizione del diritto azionato nei suoi confronti dalla GA S.r.l. Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 262/2012, depositata il 20 febbraio 2012, rigettava la domanda per difetto di legittimazione attiva dell'attrice, in quanto, all'esito dell'affidamento per il trasporto della merce avvenuto in esecuzione del contratto di vendita, era stata trasferita all'acquirente anche la proprietà dei beni stessi, con la conseguenza che la qualità di assicurato avente diritto all'indennizzo era stata persa dal venditore-mittente e passata all'acquirente. 2.– Con atto di citazione notificato il 9 novembre 2012, proponeva appello avverso la pronuncia di primo grado CE IN, la quale lamentava: 1) l'erronea interpretazione del contratto di assicurazione, che non avrebbe avuto i tratti del 4 di 20 Numero registro generale 1437/2019 Numero sezionale 3364/2024 Numero di raccolta generale 32947/2024 Data pubblicazione 17/12/2024 contratto per conto di chi spetta, bensì di un ordinario contratto assicurativo delle spedizioni del IC LD;
2) la non spettanza dei diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore in favore dell'acquirente destinatario delle merci, in mancanza del loro ricevimento e della richiesta di riconsegna al vettore;
3) il conferimento dell'incarico di trasporto direttamente al vettore GA, come da documento di trasporto n. 8733 del 6 ottobre 1999, che di sua iniziativa aveva affidato poi il trasporto alla PI TO, cui le merci erano state rubate. Si costituiva nel giudizio di impugnazione PI IE, il quale instava per il rigetto del gravame. Si costituiva in appello anche la GA S.r.l., la quale spiegava, a sua volta, appello incidentale condizionato, chiedendo che, nel caso di accoglimento dell'appello principale, fosse accolta la domanda di manleva proposta nei confronti del PI. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d'appello di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l'appello principale e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, condannava la GA S.r.l. al pagamento, in favore di CE EA UP TD, della somma di euro 24.317,06, oltre interessi legali dalla notifica dell'atto di citazione, e – in accoglimento dell'appello incidentale – condannava PI IE a manlevare e tenere indenne la GA S.r.l. in ordine al pagamento di tutte le somme dovute da quest'ultima alla CE. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che il IC LD aveva richiesto il trasporto delle merci, in favore del suo cliente francese, direttamente alla GA mentre la GA, 5 di 20 Numero registro generale 1437/2019 Numero sezionale 3364/2024 Numero di raccolta generale 32947/2024 Data pubblicazione 17/12/2024 senza alcun riferimento al IC LD, aveva concluso un ulteriore accordo con la ditta PI per il trasporto di tali merci, sicché erano stati stipulati due contratti di trasporto indipendenti uno dall'altro; b) che il contratto di assicurazione intercorso tra IC LD ed CE EA UP era stato stipulato in nome e nell'interesse dell'assicurata, e non per conto di chi spetta, a titolo di garanzia diretta, per tutelarsi dalla possibile perdita del proprio materiale compravenduto in caso di trasporto da un luogo ad un altro;
c) che, nell'ipotesi di assicurazione del carico contro la perdita e le avarie occorse durante il trasporto, come nella specie, la legittimazione del destinatario sarebbe sussistita solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne avesse richiesto la riconsegna al vettore, essendo “emerso dai documenti agli atti” che si trattava di una vendita che si sarebbe conclusa solo con la consegna della merce nel luogo di destinazione;
d) che, pertanto, l'assicuratore si era legittimamente surrogato all'assicurato-mittente per far valere la responsabilità ex recepto del vettore, posto che il contratto di trasporto concluso tra venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra il venditore-mittente e l'acquirente- destinatario, conservava la sua autonomia;
e) che, quindi, la GA S.r.l. doveva essere condannata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma corrisposta da quest'ultima in favore dell'assicurato; f) che dall'esame dell'intera polizza si evinceva che la compagnia assicuratrice avesse pagato il proprio assicurato non in base alle condizioni di polizza di cui agli allegati A e B, ma in 6 di 20 Numero registro generale 1437/2019 Numero sezionale 3364/2024 Numero di