Cass. civ., sez. I, sentenza 03/03/2010, n. 5172
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In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la CONSAP S.p.A. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) ove corrisponda all'impresa cessionaria del portafoglio della compagnia assicuratrice, sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, le somme necessarie a soddisfare le richieste risarcitorie dei danneggiati, ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 576 del 1978 (conv. nella legge n. 738 del 1978), fa fronte ad un debito non proprio ed ha, quindi, diritto di rivalsa nei confronti della predetta compagnia, esercitabile mediante insinuazione al passivo della procedura stessa, ex art. 29 della legge n. 990 del 1969.
Il privilegio di cui all'art. 2767 cod. civ., avente ad oggetto l'indennità dovuta dall'assicuratore all'assicurato e la cui previsione è ispirata all'esigenza di sottrarre il terzo al concorso dei creditori chirografari dell'assicurato, trova applicazione solo nel settore dell'assicurazione volontaria e non anche con riguardo all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, in cui la legge 24 dicembre 1969, n. 990 riconosce al danneggiato l'azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore; in tale settore, tuttavia, il diritto del Fondo di garanzia per le vittime della strada (gestito dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici, CONSAP s.p.a.) al rimborso, da parte dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, di quanto pagato a titolo di indennizzo ai soggetti rimasti danneggiati, ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.l. 26 settembre 1978, n. 576 (conv. in legge 24 novembre 1978, n. 738), è assistito dal diverso privilegio speciale sulle riserve tecniche, di cui all'art. 85 del d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 e all'art. 78, comma quarto, del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175, anche per il periodo, come nella specie, antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 93.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PAN. ASS. - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (c.f. 01546870153), in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONDOTTI 91, presso l?avvocato LIBONATI BERARDINO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PAPPALARDO MARISA, MOLINARI FRANCESCO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente ?
contro
CONSAP CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI (c.f. 04570621005);
- intimata -
avverso la sentenza n. 3065/2003 della CORTE D?APPELLO di MILANO, depositata il 14/11/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 26/11/2009 dal Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso L. Fall., ex artt. 101 e 209 depositato il 23.2.96 e notificato in data 12.3.96, la Consap spa ? Concessionaria Servizi Pubblici Assicurativi -chiedeva l?ammissione tardiva al passivo della spa Pan Ass, posta in liquidazione coatta amministrativa con D.M. 3 dicembre 1986, in via privilegiata, per il complessivo importo di L.
1.409.147.448, riferito al periodo 1.1 - 31.12.94, per indennizzi corrisposti, quale gestore del Fondo di Garanzia Vittime della Strada ex artt. 3 (L. 268.921.507) e 4 (L. 1.140.495.941) D.L. n. 738 del 1978 e L. n. 39 del 1977, art. 9 agli infortunati in incidenti
stradali provocati da veicoli assicurati per la responsabilita?
civile con la Pan Ass in bonis.
Instauratosi il contraddittorio, la Pan Ass spa in L.C.A., si opponeva all?accoglimento delle avverse domande, delle quali eccepiva l?infondatezza non sussistendo nell?ordinamento giuridico alcuna norma legittimante la rivalsa operata dalla Consap ed apparendo altresi? le avverse pretese sfornite di ogni idoneo supporto probatorio, non potendo a tal fine ritenersi sufficienti e neppure opponibili alla convenuta le scritture, contabili o no, predisposte dalla stessa ricorrente o provenienti da terzi. Infine, lamentava la genericita? delle domande stesse prive di determinazione in ordine alla composizione degli indennizzi corrisposti o rimborsati dalla Gestione del Fondo, non essendo dovuti gli interessi e le spese maturate dopo l?apertura della procedura concorsuale. Con sentenza n. 367/00, in data 7.10.99 - 17.1.00, il Tribunale di Milano, ritenuta la sussistenza del diritto di rivalsa del F.G.V.S. e la prova dei pagamenti, ammetteva la Consap allo stato passivo della Pan Ass Assicurazioni in L.c.a. per il complessivo importo di L.
1.409.147.448 in via chirografaria.
Con atto notificato in data 1.6.00, la spa Consap proponeva appello avverso la citata sentenza lamentando l?errore in cui era incorso il Tribunale che non aveva riconosciuto la natura privilegiata del credito da essa vantato, che trovava, invece, fondamento negli artt.2767 c.c. e D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, artt. 84 - 85 T.U. sulle
assicurazioni obbligatorie.
Costituitasi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 20.9.00, la Pan Ass Assicurazioni spa in L.C.A. eccepiva l?inammissibilita? ed improcedibilita?, in tutto a in parte, dell?appello principale proposto da Consap spa derivante dalla parziale nullita? del ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, per omessa specifica dei requisiti di cui all?art. 163 c.p.c., n. 4, avendo la ricorrente apportato precisazioni e modificazioni
alla sua generica domanda di ammissione al privilegio solo in comparsa conclusionale e, in alcuni casi, in sede di memoria di replica e nell?atto di appello, contestando comunque nel merito il proposto gravame non postulando alcuna delle norme menzionate dall?appellante il diritto del Fonda alla surroga nel grado e nel diritto di privilegio previsto dall?art. 2767 c.c. L?appellata proponeva altresi? ricorso incidentale.
La Corte d?appello di Milano, con sentenza n. 3065/03, accoglieva il ricorso principale e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosceva il privilegio ex art. 2767 c.c. al credito della Consap ammesso al passivo. Rigettava l?appello incidentale. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Pan ass. spa in l.c.a. sulla base di tre motivi cui non resiste con controricorso la Consap.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La procedura ricorrente deduce con il primo motivo la falsa applicazione dell?art. 1203 c.c. laddove la sentenza impugnata ha riconosciuto il diritto alla rivalsa della Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia Vittime della Strada nei confronti dell?assicuratore insolvente, nel caso in cui il Fondo abbia indennizzato danneggiati,