Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2022, n. 43904

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2022, n. 43904
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43904
Data del deposito : 18 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di A G, nato a Palermo il 13.1.1976, contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 13.5.2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. P C;
letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale del capoluogo siculo, in data 22.1.2020, aveva riconosciuto G A responsabile del delitto di cui agli artt. 633 e 639bis cod. pen. per avere occupato arbitrariamente ed al fine di trarne profitto il suolo pubblico mediante la collocazione di una piattaforma in legno della ampiezza di circa 60 mq. delimitata da pannelli trasparenti alti circa mt. 1,50 e, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche, lo aveva perciò condannato alla pena di Euro 600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore dell'Arcoleo deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 633 cod. pen.: rileva come in punto di fatto fosse emerso che, nel 2011, il ricorrente era subentrato allo zio nella conduzione dell'attività di ristorazione per la quale era stata autorizzata la installazione di una pedana per ospitare i clienti e di cui era stato chiesto il rinnovo e la voltura a suo nome finalmente conseguiti nel 2015 avendo in ogni caso egli sempre corrisposto, anche in precedenza, la tassa per la occupazione del suolo pubblico;
sottolinea che proprio tale pacifica ricostruzione del fatto esclude la configurabilità del delitto ascrittogli che suppone la condotta di invasione arbitraria dell'altrui terreno o edificio, che non sussiste nel caso di subentro nella conduzione di una attività di ristorazione comprensiva della pedana già collocata sul suolo pubblico dal precedente gestore;
segnala la inadeguatezza della motivazione con cui la Corte di Appello ha disatteso le considerazioni difensive limitandosi a richiamare la giurisprudenza di questa Corte circa le caratteristiche del requisito della arbitrarietà della occupazione che non deve necessariamente sfociare in una condotta violenta;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata: rileva che la ricostruzione della vicenda porta ad escludere la configurabilità del delitto di cui all'art. 633 cod. pen. e richiama la giurisprudenza di questa Corte sul punto.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi