Cass. civ., sez. I, sentenza 06/09/2021, n. 24045

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La sentenza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, riguarda un complesso contenzioso tra una cooperativa in liquidazione e diversi soggetti, tra cui amministratori e sindaci, accusati di mala gestio. Le parti hanno sollevato questioni relative alla responsabilità civile per danni causati da condotte illecite, con richieste di risarcimento da parte della cooperativa e difese basate su presunti vizi procedurali e sull'assenza di nesso causale tra le loro azioni e il danno subito.

Il giudice ha esaminato le richieste, evidenziando che la responsabilità degli amministratori e dei sindaci è solidale in caso di inosservanza dei doveri di vigilanza. La Corte ha accolto parzialmente i ricorsi, sottolineando che la responsabilità deve essere valutata in relazione al periodo di carica di ciascun sindaco e che non può essere attribuita indiscriminatamente a tutti i membri del collegio sindacale. Inoltre, ha ribadito che l'inerzia dei sindaci di fronte a segnali di allerta non esime dalla responsabilità. La sentenza è stata quindi cassata e rinviata per un nuovo esame, con l'obbligo di considerare le specifiche responsabilità di ciascun soggetto coinvolto.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 06/09/2021, n. 24045
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24045
Data del deposito : 6 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA ,U t' sul ricorso n. 6957/2016, proposto da MANGANO DANIELA (cod. fisc. MNGDNL61P61G273A), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avvocato G G, con cui elettivamente domicilia in Roma, al viale B Buozzi n. 19, presso lo studio dell'Avvocato P G. ricorrente

contro

MOVIE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (p. iva 02832480822), in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Palermo, alla via Brigata Aosta n. 21/A, in persona del commissario liquidatore Avv. F G, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avvocato M M, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Piave n. 52, presso lo studio dell'Avvocato R C.controricorrente e ABINANTI MICHELE (cod. fisc. BNNMHL67A05L740M) e CASCINO GIUSEPPA (cod. fisc. CSCGPP70L51L740H), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall'Avvocato F C, unitamente al quale elettivamente domiciliano in Roma, alla via Germanico n. 211, presso lo studio dell'Avvocato R A. controricorrenti e CIRRINCIONE STEFANO (cod. fisc. CRRSFN58L01G273U);
ZERBO BENEDETTA (cod. fisc. ZRBBDT56H42C067I);
BRUNO GRAZIA (cod. fisc. BRNGRZ72H49G273G);
CORDONE GABRIELLA (cod. fisc. CRDGRL64E68G273C);
PUCCIO DAVIDE (cod. fisc. PCCDVD73C28G273T). intimati nonché sul ricorso n. 7281/2016, r.g. proposto da: ABINANTI MICHELE (cod. fisc. BNNMHL67A05L740M) e CASCINO GIUSEPPA (cod. fisc. CSCGPP70L51L740H), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avvocato F C, unitamente al quale elettivamente domiciliano in Roma, alla via Germanico n. 211, presso lo studio dell'Avvocato R A. ricorrenti

contro

MOVIE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. (p. iva 02832480822), in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Palermo, alla via Brigata Aosta n. 21/A, in persona del commissario liquidatore Avv. F G, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avvocato M M, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Piave n. 52, presso lo studio dell'Avvocato R C. controricorrente - e nei confronti di MANGANO DANIELA (cod. fisc. MNGDNL61P61G273A), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall'Avvocato G G, con cui elettivamente domicilia in Roma, al viale B Buozzi n. 19, presso lo studio dell'Avvocato P G. controricorrente e ricorrente incidentale e BRUNO GRAZIA (cod. fisc. BRNGRZ72H49G273G), CORDONE GABRIELLA (cod. fisc. CRDGRL64E68G273C) e PUCCIO DAVIDE (cod. fisc. PCCDVD73C28G273T), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati Mario Albergoni ed Antonio Sangiorgi, con cui elettivamente domiciliano in Roma, alla via Frattina n. 119, presso lo studio dell'Avvocato Daniele Venturi. controricorrenti e ricorrenti incidentali e CIRRINCIONE STEFANO (cod. fisc. CRRSFN58L01G273U);
ZERBO BENEDETTA (cod. fisc. ZRBBDT56H42C067I);
COLOMBO GIUSEPPE (cod. fisc. CLMGPP41E03G273F);
FALLIMENTO TECNOVIDEO S.R.L. (cod. fisc. 01999571001), in persona del suo curatore Avv. Nunzia Esposito;
GATTUSO WALTER (cod. fisc. GTTWTR55T57H501T);
POLIZZI GIOVAN BATTISTA (cod. fisc. PLZGNB53M01G273T). intimati avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI PALERMO depositata il 30/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 08/04/2021 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;
lette le conclusioni motivate, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale A C, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso (n.r.g. 6957/2016) della M;
accogliersi parzialmente il ricorso (n.r.g. 7281/2016) di M A e G C;
accogliersi i motivi primo, secondo e quarto, del ricorso incidentale di G B, G C e D P;
dichiararsi inammissibile il ricorso incidentale di D. M;
lette le memorie depositate dalle parti.

FATTI DI CAUSA

1. La soc. coop. a r.l. Movie, in liquidazione coatta amministrativa giusta decreto del 19.11.1988 reso dall'Assessore alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca della Regione Sicilia, citò in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, S C, G C, G B P, W G e la T s.r.l. per ottenerne la condanna alla restituzione, in suo favore, delle somme indebitamente percepite (specificamente indicate nell'atto di citazione per ciascuno dei convenuti), a titolo di risarcimento del danno per illecito extracontrattuale o, comunque, quale indebito oggettivo, trattandosi di denaro della cooperativa oggetto di illecita appropriazione da parte dei convenuti. Dedusse che, a seguito di una verifica ispettiva condotta dalla Guardia di Finanza di Palermo, conclusasi il 10 maggio 2019, aveva appreso dell'esistenza di un cospicuo numero di fatture, registrate nella contabilità della società e dichiarate ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi, emesse per operazioni inesistenti o da società inesistenti ed analiticamente indicate nell'atto introduttivo del giudizio.

1.1. Si costituirono il C, eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione risarcitoria e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attrici, nonché, con separate comparse, la T s.r.I., il G ed il P, concludendo per il rigetto delle avverse domande ed i primi due, in subordine, per la riduzione della pretesa risarcitoria dell'attrice. Rimase contumace, invece, il C.

1.2. Con altro atto di citazione, la medesima cooperativa in I.c.a. convenne, innanzi al menzionato tribunale, S C, B Z, R Z, Daniela M, Giuseppa C, Michele A, Grazia B, Gabriella C e Davida P, nei confronti dei quali esercitò l'azione di responsabilità ex artt. 2392, 2393 e 2403 cod. civ., per avere omesso, in qualità di amministratori (i primi quattro) e sindaci (i successivi cinque) della società, di vigilare e controllare adeguatamente, al fine di evitare la mala gesti° rilevata dalla Guardia di Finanza nella verifica ispettiva predetta, così contribuendo, con la propria condotta, al dissesto della società stessa. Chiese, pertanto, condannarsi i convenuti, a titolo di risarcimento dei danni arrecati alla cooperativa, al pagamento della somma di C 1.218.178,34, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

1.2.1. Si costituirono: i) la M, la C, l'A, la B, la C ed il P, eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva e la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande;
li) il C, Benedetta e R Z, eccependo, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione quinquennale della domanda risarcitoria e chiedendo, in via gradata, il rigetto dell'avversa pretesa, per assenza dei presupposti richiesti dagli artt. 2392 e 2393 cod. civ.. 1.3. Disposta la riunione dei due procedimenti ed espletata una c.t.u. contabile, l'adito tribunale, con sentenza n. 5136/2009, condannò il G, la T s.r.I., il C, il P, B Z, la M, la C, l'A, la B, la C ed P, in solido tra loro, al pagamento, in favore della cooperativa attrice, della complessiva somma di C 877.759,07. Rigettò, invece, le domande proposte da quest'ultima nei confronti di R Z e del C.

2. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 30 gennaio 2015, n. 138, pronunciata nella contumacia del G, del C, del P e della T s.r.I., ha respinto i gravami promossi contro quella decisione, in via principale, dal C e da B Z, nonché, in via incidentale, dalla M, dalla C, dall'A, dalla B, dalla C e dal P.

2.1. In estrema sintesi, quella corte, dopo aver disatteso i rilievi concernenti la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., emessa nei confronti del C, presidente pro tempore della Movie soc. coop. a r.I., per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti: i) ha considerato non condivisibili «i rilievi mossi dagli appellanti nei confronti del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza», atteso che gli accertamenti compiuti da quest'ultima e trasfusi nel processo verbale predetto, «lungi dal costituire (come erroneamente affermato dagli appellanti) il frutto di mere valutazioni soggettive, mere impressioni dei verbalizzanti ed assunti basati su dati presuntivi, si sono invece fondati su circostanze ed elementi oggettivi direttamente riscontrabili e che hanno evidenziato le irregolarità e le condotte illecite (analiticamente descritte alle pagine da 17 a 19 della sentenza impugnata) poste in essere, fra gli altri, dal C nella qualità di Presidente della cooperativa». Di tali irregolarità e condotte illecite, peraltro, viene dato adeguatamente conto in un quadro di complessivi comportamenti distrattivi posti in essere dal C, dal G, dal P e dalla T s.r.I.;
il) ha condiviso, alla stregua delle descritte distrazioni ed indebite percezioni di somme di pertinenza della soc. coop. a r.l. Movie, le valutazione del giudice di prime cure circa il ruolo attivo e fondamentale svolto dal C, il quale, «nella sua qualità di Presidente della cooperativa e di gestore di fatto dell'attività sociale, ha falsificato le fatture, poi regolarmente registrate nella contabilità, ai fini delle corrispondenti dichiarazioni IVA e dei redditi ed ha emesso assegni bancari a favore di società inesistenti»;
iii) ha rilevato che «alle illecite condotte distrattive di cui sopra sia direttamente correlato il danno patrimoniale per la società cooperativa, concretizzatosi, alla luce degli accertamenti della Guardia di Finanza, nelle produzione, per la stessa cooperativa, di passività corrispondenti agli esborsi ingiustificati di notevoli somme di denaro in dipendenza, fra le altre cose, degli assegni incassati senza alcun titolo giustificativo dal G, dal P e dalla Tecno video (pari complessivamente ad C 266.467,64) e degli assegni circolari intestati a società inesistenti, fra cui quelli emessi a favore della CIP s.r.l. per C 63.507,92...»;
iv) ha ritenuto, quanto alla posizione di B Z, la quale, come era pacifico in atti, aveva rivestito la carica di amministratore di diritto della società cooperativa dal 1995 al 1998, anno della sua messa in liquidazione, che «l'investimento ufficiale della suddetta carica nei confronti della Z ha comportato necessariamente ed automaticamente il sorgere, in capo alla stessa, degli obblighi previsti per gli amministratori dall'art. 2392 c.c.. (nella formulazione - applicabile ratione temporis - anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 6/2003) e, in particolare, il dovere di vigilare sul generale andamento della gestione societaria (2° comma)». Nessun valore, dunque, potevano avere i suoi assunti secondo cui la propria «sarebbe stata una nomina puramente cartolare, che non avrebbe comportato il compimento, da parte della stessa, di concreti atti di gestione o di rappresentanza, atti propri di un effettivo amministratore» e che «non era munita di alcuna delega, con la conseguenza che nessuna violazione grave dei doveri di diligenza o di vigilanza poteva esserle imputata». Parimenti irrilevante era la sua affermazione che, stante l'avvenuta assoluzione in sede penale dai medesimi reati ascritti al marito S C, non poteva esserle attribuita alcuna responsabilità, dolosa o colposa, atteso che «una cosa è l'accertamento, sotto il profilo penale, della mancata compartecipazione dolosa della Z alle condotte criminose del coniuge, altra cosa è l'accertamento, in sede civile, della responsabilità contrattuale della stessa, per la violazione dei doveri di controllo e vigilanza sulla medesima incombenti in virtù delle norme di legge e dello statuto della società, con il conseguente obbligo giuridico, direttamente derivante dall'art. 2392 c.c., di impedire atti pregiudizievoli in danno della società o, comunque, di attenuarne le conseguenze». Inoltre, la natura contrattuale della responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso la società comportava che quest'ultima aveva soltanto l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste ed il danno verificatosi, mentre incombeva sugli amministratori e sui sindaci provare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la dimostrazione positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. Una tale prova non risultava, in ogni caso, essere stata fornita dalla Z, «sussistendo, di contro, elementi - già evidenziati dal primo giudice - che deponevano chiaramente nel senso dell'omesso controllo e vigilanza da parte della Z (e degli altri amministratori) sull'attività societaria. In particolare, correttamente il tribunale ha rilevato che il rapido declino della società cooperativa e l'aumento delle perdite di esercizio (gli stessi appellanti principali hanno evidenziato, nel giudizio di primo grado, che le difficoltà economiche della cooperativa erano riconducibili già agli anni 1993/1994, periodo in cui, come poteva rilevarsi dai verbali del consiglio di amministrazione, la società aveva dovuto procedere ai primi licenziamenti, ricorrere al finanziamento dell'IRCAC, procedere alla vendita di attrezzature e macchinari e subire numerosi protesti cambiari e azioni per il recupero delle spettanze retributive) avrebbero dovuto allertare la Z e gli altri amministratori, inducendoli a chiedere, al riguardo, dettagliate informazioni, accompagnate da un'approfondita verifica di tutte le scritture contabili, comportamento che avrebbe assai verosimilmente consentito di fare emergere l'illecita attività distrattiva dei fondi sociali. Di ciò, tuttavia, non vi è traccia agli atti, risultando, piuttosto, dai verbali delle adunanze dell'assemblea e dai verbali del collegio sindacale l'atteggiamento sostanzialmente passivo degli amministratori e dei sindaci rispetto alle scelte assunte dal C [..], senza che vi sia mai stata una manifestazione di dissenso o, comunque, una richiesta di chiarimenti»;
v) ha giudicato infondati «il rilievo degli appellanti, secondo cui mancherebbe, in ogni caso, la prova del nesso causale tra il danno patito dalla cooperativa e la condotta illecita degli amministratori», ed «i/ motivo di gravame concernente la quantificazione del danno operata dal primo giudice»;
vi) quanto all'appello incidentale della M, della C, dell'A, della B, della C e del P, ha osservato che a nulla rilevava la circostanza, da essi dedotta, che non fosse stata fornita la prova della loro compartecipazione all'attività delittuosa perpetrata dal C e dagli altri soggetti condannati nel giudizio penale e della loro conoscenza della condotta illecita. «Invero, come già evidenziato trattando la posizione della Z, ciò che conta, in sede civile, è la violazione dei doveri di controllo e vigilanza, incombenti, oltre che sugli amministratori, anche sui componenti del collegio sindacale in virtù sia delle norme statutarie che delle norme di legge, in particolare dell'art. 2403 c. c. (anch'esso nella formulazione anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6/2003), il quale prevede, per il collegio sindacale, l'obbligo di controllare l'amministrazione della società, di vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. E ciò senza contare che, ai sensi del suddetto articolo, ai fini del concreto esercizio dei poteri di vigilanza e controllo ai sindaci è riconosciuto il potere di procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari». Pertanto, anche per l'amministratrice M e per i sindaci C, A, C, B e P dovevano valere le medesime argomentazioni, già svolte in relazione alla posizione della Z, circa la condotta del tutto inerte da loro tenuta, pur in presenza di una situazione economica della cooperativa col passare del tempo sempre più compromessa, condotta omissiva che aveva causalmente contribuito al progressivo dissesto della società;
vii) ha rimarcato, con particolare riferimento alla posizione dei sindaci, che, «in caso di pregiudizio alla società derivante dal fatto degli amministratori, il 2° comma dell'art. 2407 c. c. prevede il sorgere della responsabilità solidale dei sindaci, qualora gli stessi (come nella specie) non abbiano ottemperato ai doveri di vigilanza inerenti alla loro carica e ricorra un nesso di causalità tra tale inosservanza e il danno arrecato alla società»;
vili) ha puntualizzato, infine, che «proprio la suddetta responsabilità solidale di tutti i soggetti, ai quali è risultato imputabile il fatto dannoso, comporta che non può essere operata alcuna distinzione tra il diverso apporto di ciascuno degli amministratori e dei sindaci alla determinazione del danno, essendo l'unicità del fatto dannoso riferita soltanto al danneggiato 114. Consegue l'infondatezza del rilievo degli appellanti incidentali [...] con il quale si è censurata la sentenza impugnata, per avere attribuito a tutti i sindaci la medesima responsabilità, pur dando atto dei diversi periodi, in cui gli stessi hanno ricoperto la carica».
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