Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2023, n. 21340

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2023, n. 21340
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21340
Data del deposito : 18 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C S nato a REGGIO CALABRIA il 29/01/1947 avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., con la quale il Sostituto Procuratore generale M F L ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rigetto, nel resto, del ricorso;
lette conclusioni e nota spese dell'avv. M S, difensore della parte civile DOMENICO CASTAGNINO;
letta la memoria dell'avv. L F, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza emessa il 20 ottobre 2017, il Tribunale di Aosta assolveva S C dal reato di cui agli artt. 612, comma 2, e 339 cod. pen., in quanto, esclusa l'aggravante dell'uso di arma impropria, il reato doveva considerarsi estinto per condotta riparatoria ex art. 162-ter cod. pen.

2. In accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino, la Corte di cassazione (sez. 5, n. 10390/2019) annullava con rinvio la suddetta sentenza, affermando la corretta contestazione dell'aggravante, la cui sussistenza rendeva il reato procedibile d'ufficio, con conseguente inoperatività 162-ter cod. pen. La pronuncia rescindente, esclusa la natura predibattimentale della sentenza impugnata, individuava il giudice competente per il nuovo giudizio nella Corte di appello di Torino.

3. Con la sentenza in epigrafe, quest'ultima Corte territoriale, in sede di rinvio, dichiarava S C responsabile, anche ai fini civili, di due episodi di minaccia aggravata in danno del condomino D C e lo condannava alla pena di 600,00 euro di multa.

3.1. L'affermazione di penale responsabilità dell'imputato si basava sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa e da quelle provenienti dai testimoni Carmela CATANZARO, Giuseppe MOLINARO, Claudio ALBERTICELLI e Giuliano GONTIER. In base alla ricostruzione dei fatti operata in sede di merito, in particolare, risultava che il 16 settembre 2015 CARACCIOLO avesse minacciato CASTAGNINO, pronunciando la frase "l'hai finita con questo amministratore.., che ti dò due coltellate...a te e all'amministratore" (la persona offesa, infatti, si era rivolta ripetutamente all'amministratore del condominio per segnalare che CARACCIOLO aveva danneggiato la porta d'accesso al piano terra senza provvedere a ripararla). In seguito, il 15 novembre 2015, nel piazzale al piano terra del condominio, CARACCIOLO aveva minacciato nuovamente di morte la persona offesa, brandendo un'asta di metallo, con la quale cercò di colpirla;
CASTAGNINO, tuttavia, riuscì a scansare i colpi e sferrò un pugno al condomino, allo scopo di difendersi.

3.2. In relazione al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale, considerato l'avvenuto risarcimento del danno da parte dell'imputato, concedeva le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di aver utilizzato un'arma impropria, riconosceva il vincolo della continuazione fra i due episodi delittuosi e, individuato il fatto più grave nell'episodio del 15 novembre 2015, fissava la pena base in 500,00 euro di multa, aumentata ex art. 81, cpv., cod. pen. a 600,00 euro di multa.

4. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore, sviluppando i seguenti tre motivi.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi