Cass. civ., sez. VI, ordinanza 29/11/2018, n. 30876
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17345-2017 proposto da: F A, elettivamente domiciliato in ROMA piazza C prC55() la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato V C;- ricorrente -contro M DA GIUSTIZIA;- intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 12/04/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. A S. RG. 17345 del 2017 F A - Ministero della Giustizia Fatti di causa F A presentava opposizione avverso il decreto con cui il Giudice Unico del Tribunale di Lecce ha disposto la revoca dell'istante dall'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 136 T.U.S.G., per aver agito con mala fede o colpa grave. Al riguardo si osserva che il processo de quo si inseriva nell'ambito di una serie di n. 170 giudizi per risarcimento del danno da riduzione in schiavitù, introdotti da diversi lavoratori (con autonomo atto di citazione) che hanno lavorato nell'ambito del cantiere che ha dato origine al cd. "Caso Tecnova". I giudizi si concludevano con accordo in sede sindacale ed era stata pronunciata, in ciascuno di essi, sentenza di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Il ricorrente ha contestato la motivazione resa dal Giudice e ha chiesto la revoca del provvedimento. Il Tribunale di Lecce con ordinanza depositata il 12/04/2017 recante il numero del RG 5516/2016, accoglieva l'opposizione e compensava le spese. Secondo il Tribunale, la documentazione allegata dimostrava l'inesistenza delle condizioni per la revoca dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato: la citazione della società convenuta, infatti, non era avvenuta con mala fede o colpa grave. Il Tribunale compensava le spese, tenuto conto della RG. 17345 del 2017 F A - Ministero della Giustizia natura della questione e della mancata costituzione di parte resistente. La cassazione di questa ordinanza è stata chiesta da F A con ricorso affidato a due motivi. Il Ministero della Giustizia in questa fase non ha svolto attività giudiziale. 1.= F A lamenta: a) Con il primo motivo del ricorso la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto inerenti le ipotesi in cui può essere disposta la compensazione delle spese processuali (art. 91 e 92, comma 2, cod. proc. civ. art. 111 cost. (in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.). Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe disposta la compensazione delle spese processuali al cospetto di un totale accoglimento della domanda proposta in prime cure e ad un tempo mancherebbe nel provvedimento impugnato: a) qualsiasi riferimento alla novità della questione trattata questione che, in ogni caso, non poteva essere considerata di assoluta novità;b) al mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni esaminate e comunque non si registrerebbe comunque un mutamento della giurisprudenza. b)= Con il secondo motivo il ricorrente denuncia motivazione figurativa o meramente apparente o inesistente, che si traduce in una violazione di legge (art. 111 cost.) in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Secondo il ricorrente, pur ammesso che il Tribunale abbia inteso, sia pure erroneamente, RG. 17345 del 2017 F A - Ministero della Giustizia applicabile la normativa di cui agli artt. 91 e 92 del cod. proc. civ. nella formulazione antecedente alla legge 10 novembre 2014, n. 162, tuttavia, il Tribunale non avrebbe indicato le gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero comportato la disposta compensazione e, comunque, non sarebbero desumibili dal contesto dell'ordinanza. Su proposta del relatore, il quale riteneva che i motivi formulati con il ricorso erano fondati, con la conseguente definibilità nelle forme dell'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma n. 1), c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza della Camera di Consiglio. Rileva il Collegio che, contrariamente a quanto indicato dal relatore, il ricorso è infondato e non può essere accolto per le ragioni di cui si dirà.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi