Cass. civ., sez. VI, ordinanza 17/07/2019, n. 19281

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Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata, che aveva riconosciuto la legittimazione passiva degli agenti verbalizzanti rispetto ad una querela di falso proposta avverso un verbale di accertamento redatto in occasione di un sinistro stradale).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 17/07/2019, n. 19281
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19281
Data del deposito : 17 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

* 1 9281/ 19 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: *PROCEDURA CIVILE (IN - Presidente - Dott. PASQUALE D'ASCOLA GENERE, SALVO ESECUZIONI) - Consigliere - Dott. LORENZO ORILIA Ud. 05/04/2019-CC -Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE TEDESCO hon19281 R.G.N. 14393,/2018 Consigliere- Dott. MAURO CRISCUOLO Rep. Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS Consigliere - OU. + C 1. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14393-2018 proposto da: GH AB, PP UC, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE CARSO 14, presso lo studio dell'avvocato GIACOMO STRAFFI, rappresentati e difesi dagli avvocati RICCARDO GILARDONI, GIOVANNA BERNAZZOLI;

- ricorrenti -

contro

PA ST, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE CAGLIA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2467/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/11/2017;
8 9 9 3 19 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA

E RAGIONI DELLA DECISIONE RI NI chiamava in giudizio davanti al Tribunale di Firenze FA GH e CI AP, nella loro qualità di agenti della Polizia Municipale di Firenze, chiedendo di accertare la falsità del verbale di accertamento n. 2000/G/953, redatto dai convenuti il 4 maggio 2000, a seguito di intervento in un sinistro stradale che aveva coinvolto il NI alla guida del suo ciclomotore. Il tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva dei verbalizzanti, in quanto non legittimati a contraddire nel giudizio di falso. Condannava l'attore al pagamento delle spese di lite Il tribunale disponeva la prosecuzione del giudizio nei confronti del Comune di Firenze, ch'era stato chiamato in causa su istanza dei convenuti. La Corte d'appello di Firenze riformava la sentenza, riconoscendo la legittimazione passiva dei verbalizzanti rispetto alla querela di falso, in applicazione del principio di Cass. n. 13190/2006. Essa riconosceva che, nonostante il giudizio di falso si fosse concluso in modo favorevole per NI, sussisteva ugualmente l'interesse di lui all'impugnazione, in considerazione della condanna alle spese disposta a suo carico dalla sentenza di primo grado. Per la cassazione della sentenza il GH e la AP hanno proposto ricorso, affidato a due motivi. Il NI ha resistito con controricorso. Il primo motivo denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli artt. 70, 158 e 221 Ric. 2018 n. 14393 sez. M2 - ud. 05-04-2019 -2- c.p.c., a causa del mancato intervento nel giudizio del pubblico ministero, che è obbligatorio nel giudizio di falso. Il secondo motivo denuncia

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