Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/05/2021, n. 12601
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Testo completo
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23127-2020 proposto da: DI BISCEGLIE EUGENIO, ALBANESE CESARE, IANNIBELLI MARIA PIA, LEONASI GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
VIRGINIO JACOUCCI
8, presso lo studio dell'avvocato M M, rappresentati e difesi i primi due dall'avvocato R S, il terzo ed il quarto dagli avvocati R S, EUGENIO DI BISCEGLIE e CESARE ALBANESE;
- ricorrenti -
contro
C G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SISTINA
121, presso lo studio dell'avvocato G C L, rappresentato e difeso dall'avvocato O A;
- con troricorrente - nonché
contro
A PO, COLITTI CLAUDIA, INFANTINO PIETRO, LA FROSCIA MARIA TERESA, TANZOLA SEBASTIANO, MORELLI LUCIANA, MANZOLILLO RAFFAELLA, VALLONE PIERFRANCESCO, CASSINO GELSOMINA, CRECCA ANNA RITA, GINEFRA MASSIMO, IANNIBELLI CONCETTA, CERBINO CORRADO, GARONE CARMELA, PAPALEO LUIGI, RIENZO ANTONIO, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO,
COMMISSIONE ELETTORALE PER IL RINNOVO DEL COA LAGONEGRO PER IL QUADRIENNIO
2019/2022, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, LATRONICO ANTONELLA, SOLIMANDO GIUSEPPE NICOLA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 110/2020 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 13/07/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2021 dal Consigliere DANILO SESTINI;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vogliano accogliere il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il secondo, ed annullare con rinvio la decisione impugnata.
FATTI DI CAUSA
Gli avvocati C A, E D B, M P I, Antonella Latronico, G L e Giuseppe Nicola Solimando, tutti candidati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro per il quadriennio 2019/2022, proposero reclamo avanti al Consiglio Nazionale Forense, ai sensi dell'art. 28 I. n. 247/12, per contestare i risultati delle elezioni in relazione alla posizione di alcuni candidati per cui si era verificata la violazione del divieto di terzo mandato consecutivo. In particolare, dedussero che l'eletto avv. G C si trovava nella situazione di incompatibilità prevista dall'art. 3, comma 3 della I. n. 113/2017, in quanto aveva svolto tre mandati consecutivi (2006/2010, 2011/2014 e 2015/2018) dei quali i primi due presso l'Ordine di Sala Consilina;
che analoga incompatibilità sussisteva per gli avvocati Luigi P e Antonio R -che erano risultati primi dei non eletti-, in quanto il Papale° aveva svolto due mandati consecutivi (2011/2014 e 2015/2018), il primo dei quali presso l'Ordine di Sala Consilina, mentre il R ne aveva svolti tre (2006/2010, 2011/2014 e 2015/2018), dei quali i primi due presso l'Ordine di Sala Consilina. I reclamanti chiesero pertanto che il C.N.F. dichiarasse la nullità dell'elezione a consigliere dell'avv. C e l'incandidabilità degli altri due avvocati, riformulando la graduatoria ed escludendone sia l'avv. C che gli avvocati P e R. Il C resistette al reclamo, contestando la possibilità di considerare i mandati svolti presso l'Ordine di Sala Consilina, in quanto tale Ordine era stato soppresso a seguito della c.d. riforma della geografia giudiziaria, di talché solo un mandato (quello relativo al quadriennio 2015/2018) era stato svolto presso l'Ordine di Lagonegro. Il C.N.F., rimessa alla Corte Costituzionale la questione della legittimità dell'art. 3, comma 3 della I. n. 113/2017 e dell'art. 11 quinquies del d.l. n. 135/2018 (come inserito dalla legge di conversione n. 12/2019) e fissata la nuova trattazione del ricorso all'esito della pronuncia n. 173/2019 dell'anzidetta Corte, ha rigettato il reclamo, osservando che: «la giurisdizione riservata a questo Giudice riguarda «i risultati delle elezioni» e si estende agli atti prodromici -nel caso di specie l'ammissione delle candidature- soltanto allorché l'atto sia immediatamente lesivo della posizione giuridica del reclamante. Nel caso di specie, dunque, la domanda proposta dai reclamanti volta all'accertamento dell'incompatibilità degli avvocati P e R, non eletti, risulta inammissibile»;
a seguito della soppressione dell'Ordine di Sala Consilina, «l'Ordine accorpante (Lagonegro), nella sua rinnovata conformazione, rappresent[a] effettivamente un ente giuridico diverso rispetto a quello accorpato (Sala Consilina), che non esiste più»;
«il COA di Lagonegro, nella sua rinnovata costituzione, rappresenta a tutti gli effetti un diverso ente giuridico rispetto a quello di Sala Consilina, eletto da un diverso e più ampio corpo elettorale
VIRGINIO JACOUCCI
8, presso lo studio dell'avvocato M M, rappresentati e difesi i primi due dall'avvocato R S, il terzo ed il quarto dagli avvocati R S, EUGENIO DI BISCEGLIE e CESARE ALBANESE;
- ricorrenti -
contro
C G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SISTINA
121, presso lo studio dell'avvocato G C L, rappresentato e difeso dall'avvocato O A;
- con troricorrente - nonché
contro
A PO, COLITTI CLAUDIA, INFANTINO PIETRO, LA FROSCIA MARIA TERESA, TANZOLA SEBASTIANO, MORELLI LUCIANA, MANZOLILLO RAFFAELLA, VALLONE PIERFRANCESCO, CASSINO GELSOMINA, CRECCA ANNA RITA, GINEFRA MASSIMO, IANNIBELLI CONCETTA, CERBINO CORRADO, GARONE CARMELA, PAPALEO LUIGI, RIENZO ANTONIO, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO,
COMMISSIONE ELETTORALE PER IL RINNOVO DEL COA LAGONEGRO PER IL QUADRIENNIO
2019/2022, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, LATRONICO ANTONELLA, SOLIMANDO GIUSEPPE NICOLA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 110/2020 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 13/07/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2021 dal Consigliere DANILO SESTINI;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione vogliano accogliere il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il secondo, ed annullare con rinvio la decisione impugnata.
FATTI DI CAUSA
Gli avvocati C A, E D B, M P I, Antonella Latronico, G L e Giuseppe Nicola Solimando, tutti candidati alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro per il quadriennio 2019/2022, proposero reclamo avanti al Consiglio Nazionale Forense, ai sensi dell'art. 28 I. n. 247/12, per contestare i risultati delle elezioni in relazione alla posizione di alcuni candidati per cui si era verificata la violazione del divieto di terzo mandato consecutivo. In particolare, dedussero che l'eletto avv. G C si trovava nella situazione di incompatibilità prevista dall'art. 3, comma 3 della I. n. 113/2017, in quanto aveva svolto tre mandati consecutivi (2006/2010, 2011/2014 e 2015/2018) dei quali i primi due presso l'Ordine di Sala Consilina;
che analoga incompatibilità sussisteva per gli avvocati Luigi P e Antonio R -che erano risultati primi dei non eletti-, in quanto il Papale° aveva svolto due mandati consecutivi (2011/2014 e 2015/2018), il primo dei quali presso l'Ordine di Sala Consilina, mentre il R ne aveva svolti tre (2006/2010, 2011/2014 e 2015/2018), dei quali i primi due presso l'Ordine di Sala Consilina. I reclamanti chiesero pertanto che il C.N.F. dichiarasse la nullità dell'elezione a consigliere dell'avv. C e l'incandidabilità degli altri due avvocati, riformulando la graduatoria ed escludendone sia l'avv. C che gli avvocati P e R. Il C resistette al reclamo, contestando la possibilità di considerare i mandati svolti presso l'Ordine di Sala Consilina, in quanto tale Ordine era stato soppresso a seguito della c.d. riforma della geografia giudiziaria, di talché solo un mandato (quello relativo al quadriennio 2015/2018) era stato svolto presso l'Ordine di Lagonegro. Il C.N.F., rimessa alla Corte Costituzionale la questione della legittimità dell'art. 3, comma 3 della I. n. 113/2017 e dell'art. 11 quinquies del d.l. n. 135/2018 (come inserito dalla legge di conversione n. 12/2019) e fissata la nuova trattazione del ricorso all'esito della pronuncia n. 173/2019 dell'anzidetta Corte, ha rigettato il reclamo, osservando che: «la giurisdizione riservata a questo Giudice riguarda «i risultati delle elezioni» e si estende agli atti prodromici -nel caso di specie l'ammissione delle candidature- soltanto allorché l'atto sia immediatamente lesivo della posizione giuridica del reclamante. Nel caso di specie, dunque, la domanda proposta dai reclamanti volta all'accertamento dell'incompatibilità degli avvocati P e R, non eletti, risulta inammissibile»;
a seguito della soppressione dell'Ordine di Sala Consilina, «l'Ordine accorpante (Lagonegro), nella sua rinnovata conformazione, rappresent[a] effettivamente un ente giuridico diverso rispetto a quello accorpato (Sala Consilina), che non esiste più»;
«il COA di Lagonegro, nella sua rinnovata costituzione, rappresenta a tutti gli effetti un diverso ente giuridico rispetto a quello di Sala Consilina, eletto da un diverso e più ampio corpo elettorale
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