Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2023, n. 16957
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZIED REBAI nato il 14/09/1984 avverso l'ordinanza del 31/08/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere G R A M;lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del dott. G P, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO Z R, con atto sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, impugna l'ordinanza indicata in epigrafe, che ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato con riferimento alla sentenza n. 7315/2019, emessa in data 4 giugno 2019 dal Tribunale di Milano (passata in giudicato in data 4 ottobre 2019), con la quale il suindicato ricorrente era stato condannato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione per il reato di cui agli artt. 482 e 477 cod. pen. Il ricorrente denunzia violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. e art. 629 bis cod.proc.pen., sostenendo di non essere informato del procedimento e di non essersi volontariamente sottratto alla conoscenza del medesimo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. La Corte territoriale, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, ha ritenuto che l'imputato fosse a conoscenza del procedimento (pagg. 2 e 4 dell'ordinanza impugnata) in ragione di quanto risulta dagli atti. In particolare, la Corte di appello ha rilevato che il Rebai aveva in data 24 aprile 2014 nominato il difensore di fiducia, eleggendo presso di lui il domicilio. L'avviso di conclusione delle indagini era stato notificato personalmente al Rebai, detenuto per altra causa presso un casa circondariale, e in quella occasione egli aveva nominato un altro difensore di fiducia, presso cui eleggeva domicilio. Nessuno dei due difensori nominati compariva all'udienza dibattimentale, avendo i medesimi rinunziato al mandato difensivo qualche tempo prima. Non compariva neppure il difensore d'ufficio, nelle more nominato, ma il processo veniva celebrato e definito ad una successiva udienza, nella quale si presentavano i difensori, giustificando la loro assenza. La difesa del Rebai ha sostenuto nell'istanza di rescissione l'incolpevole ignoranza della pendenza del processo in ragione della risalenza nel tempo, rispetto alla celebrazione dello stesso processo, della nomina del difensore di fiducia e della rinunzia al mandato difensivo da parte di entrambi i difensori. La Corte territoriale ha, però, correttamente rilevato che, a fronte di una situazione che fa ritenere ragionevole che, seppure in presenza di una notifica non effettuata a mani dell'imputato, quest'ultimo fosse o quanto meno dovesse essere a conoscenza della vocatio in iudicium, il difensore non ha offerto alcuna prova a dimostrazione dell'incolpevolezza della ignoranza del medesimo. Ha poi osservato che, se è possibile affermare che il decreto di citazione a giudizio regolarmente notificato presso il difensore di fiducia e domiciliatario non fosse conosciuto dall'imputato, è invece evidente che egli avesse avuto piena contezza della pendenza del procedimento, in considerazione della notifica a mani dell'avviso di conclusione delle indagini. Si tratta di argomentazioni corrette, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, secondo i quali, in tema di rescissione del giudicato, la nomina di un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il suo studio, alla quale abbia fatto seguito una dichiarazione di rinuncia al mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima il giudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze di fatto che consentano di ritenere che egli non abbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che questa non sia dipesa da colpevole disinteresse per la vicenda processuale (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, rv. 283019, in una fattispecie in cui la Corte ha escluso l'incolpevole mancata conoscenza del processo per la condotta negligente dell'imputato, resosi di fatto irreperibile anche con il suo difensore, tanto da rendere impossibile la comunicazione della rinuncia al mandato per l'interruzione del rapporto professionale;si vedano anche Sez. 2, Sentenza n. 6057 del 13/01/2022, Rv. 282813;Sez. 2, Sentenza n. 14787 del 25/01/2017, Rv. 269554). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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