Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/04/2022, n. 11167

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La violazione o falsa applicazione delle norme costituzionali può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. quando tali norme siano di immediata applicazione, non essendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possa misurare la conformità ai precetti della Carta fondamentale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/04/2022, n. 11167
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11167
Data del deposito : 6 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

1 1167-22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Aggiunto - DISCIPLINARE MARGHERITA CASSANO AVVOCATI - Presidente di Sezione - GUIDO RAIMONDI Ud. 22/02/2022 - - Presidente di Sezione - BIAGIO VIRGILIO U.P.cam. R.G.N. 23231/2021 Consigliere - ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Cean. 4167 Rep. - Consigliere - LUCIO NAPOLITANO M FERRO -Consigliere - ENRICO SCODITTI Consigliere - Consigliere - A GTI - Rel. Consigliere - M FALABELLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23231-2021 proposto da: Z C, rappresentato e difeso da sé medesimo, unitamente agli avvocati C M Z e F G, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 30;
شيرة Sez. U. RG 23231/2021 Udienza pubblica 22.2.2022 1 22

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI' CESENA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 159/2021 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 17/07/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere M FALABELLA;
lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, il quale chiede che la Corte respinga il ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso del 30 settembre 2020 il Consiglio distrettuale 1.- di disciplina di Ancona ha sollevato conflitto di competenza con riferimento della deliberazione del 7 maggio 2020 con la quale il Consiglio di disciplina di Bologna ha declinato la competenza a procedere disciplinarmente nei confronti dell'avvocato Carlo Z. Il Consiglio di disciplina di Bologna ha dato conto di quanto segue: il presidente del Consiglio distrettuale di disciplina di Ancona aveva inviato nel marzo 2019 al competente Consiglio dell'ordine degli avvocati di Forlì Cesena un esposto presentato nei riguardi dell'avvocato Z a seguito dell'archiviazione per manifesta infondatezza, disposta dallo stesso Consiglio distrettuale di Ancona, quanto a numerosi esposti presentati dal detto professionista nei confronti di singoli esponenti, di intere sezioni giudicanti e del Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna nel suo complesso. L'atto era diretto a verificare se la condotta del medesimo avvocato Z, che era consistita nella presentazione di reiterati esposti nei confronti dei consiglieri del Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna, Udienza pubblica 22.2.2022 2 شيب Sez. U. RG 23231/2021 costituisse illecito disciplinare per violazione dei doveri generali di probità e correttezza, anche nei riguardi delle istituzioni forensi. Il Consiglio dell'ordine di Forlì - Cesena ha trasmesso l'esposto al Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna il quale, con provvedimento del 7 maggio 2020, richiamati i principi di imparzialità e di terzietà del giudice sottesi all'esercizio della giurisdizione, lo ha rimesso al Consiglio distrettuale di disciplina di Ancona in applicazione analogica dell'art. 4, comma 5, del regolamento di disciplina. In particolare, il Consiglio distrettuale di Bologna ha evidenziato l'esistenza di un problema di garanzia di terzietà del «soggetto giudicante», secondo i principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., richiamati dall'art. 10 del regolamento del Consiglio nazionale forense n. 2/2014, ritenendosi, per l'effetto, nell'impossibilità di pronunciare sulla condotta tenuta dall'avvocato Z nei propri confronti. 2.- Il Consiglio nazionale forense, con sentenza depositata il 17 luglio 2021, ha dichiarato la competenza disciplinare del Consiglio distrettuale di Bologna. Ha osservato, in particolare: che, nel sistema disciplinare forense, la garanzia di terzietà dell'organo decidente è tutelata attraverso gli istituti dell'astensione e della ricusazione, istituti che consentono la sostituzione di singoli componenti del consiglio distrettuale di disciplina, ferma restando la competenza generale dell'organo, senza che possano configurarsi istituti che incidano su quest'ultima e che consentano il trasferimento della stessa ad altri consigli distrettuali;
che non è previsto né può trovare applicazione l'istituto della rimessione, di cui all'art. 45 c.p.p., che prevede il trasferimento ad altro giudice» in caso di gravi situazioni locali;
che, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte, «il richiamo, contenuto all'art. 59, lett. n), I. n. 247 del 2012, al rito penale è nei limiti della compatibilità, laddove l'istituto appena menzionato di Sez. U. - RG 23231/2021 Udienza pubblica 22.2.2022 نش carattere eccezionale in quanto deroga al giudice naturale - resta nella specie inapplicabile».

3. La nominata sentenza è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione da parte dell'avvocato Z, il quale ha depositato pure memoria. L'impugnazione non è stata

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