Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/06/2017, n. 13977

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Non integra motivo di giurisdizione, per cd. eccesso di potere giurisdizionale, la prospettazione secondo cui il Consiglio di Stato, nel decidere su un ricorso contro una sentenza di primo grado del T.A.R., abbia ritenuto di disattendere il motivo di appello con cui si postulava che, per effetto di successive vicende fattuali, la situazione giuridica soggettiva, la cui tutela a suo tempo era stata correttamente introdotta davanti al giudice amministrativo, per appartenere alla sua giurisdizione, era divenuta qualificabile in diverso modo, tale da giustificarne la tutelabilità davanti al giudice ordinario e il venir meno dell’interesse a ricorrere davanti al giudice amministrativo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/06/2017, n. 13977
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13977
Data del deposito : 6 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

139 771 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC.

CONTRO

SENTENZA DE RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - CONSIGLIO DI STATO PRETESO ECCESSO DI POTERE AR CI - Presidente Sezione - |GIURISDIZIONALE Ud. 21/03/2017 - GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - PU R.G.N. 18601/2015 STEFANO BIELLI - Consigliere - hon 13977 Rep. BIAGIO VIRGILIO - Consigliere - C. I FELICE MAN -Consigliere - ETTORE CIRILLO - Consigliere - - Rel. Consigliere - RAFFAELE FRASCA -Consigliere - ANGELINA MA PERRINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18601-2015 proposto da: w ISTITUTO NAZIONALE DELA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS proprio e quale procuratore speciale di SCIP s.r.l. Società di Cartolarizzazione degli Immobili Pubblici, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 229 CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura dell'istituto stesso, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE FIORENTINO;
- ricorrente contro vitalizioLI DO OL, nella qualità di usufruttuario dell'immobile, RR AR, OL AR, ST AL, RO EL, EM RI, elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell'avvocato PAOLA CONTICIANI, che li rappresenta e difende;
NEW EUROART S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN NZ IN LUCINA 26, presso lo studio dell'avvocato SAVERIO STICCHI DAMIANI, che la rappresenta e difende;

- controricorrenti -

nonchè

contro

LL IA, ZI RI, LO GIANAR, SP MA RI, LO ER, FR RA, TI AN MA, DI AG NZ, EZ MA, DE HI IA, RO LI, BA IA, AD TO, DE AN NC, MA ER, SC LI, TO EM RE, IN CA, MINISTERO DEL'ECONOMIA E DELE FINANZE, MINISTERO DE LAVORO E DELE POLITICHE SOCIALI, AGENZIA DE DEMANIO, CERILLI MA RE, FABRICA IMMOBILIARE SGR S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza del CONSIGLIO DI STATO, depositata in data 19/03/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
Ric. 2015 n. 18601 sez. SU - ud. 21-03-2017 -2- udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati Giuseppe Fiorentino e Paola Conticiani.

FATTI DI CAUSA

1. I'I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in - proprio e quale procuratore speciale di SCIP-Società di Catolarizzazione degli Immobili Pubblici s.r.l., ha proposto ricorso ex art. 111, ultimo comma, della Costituzione, alle Sezioni Unite della Corte di cassazione,

contro

: RL VI, IZ CO, NR ZZ, NC CO, MA VI SP, IE CO, VE TT, AN MA PE, EN Di IO, MA ME, IA DE DA, RI SA, LI AR, AU DI, NT MA, TA CI, CE De AN, SI NI, EL AR, MA NI, MM RE PO, LA Li DO, CA CH e RI GE, nonché nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, e dell'Agenzia del Demanio, nonché nei confronti di MA RE LI e della EW AR s.r.l, nonché ancora, “ai fini dell'integrità del contradditorio", nei confronti della Fabbrica Immobiliare SGR s.p.a.

2. Il ricorso è stato proposto contro la sentenza del Consiglio di Stato n. 1417 del 19 marzo 2015, che ha rigettato l'appello principale e quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate, nonché dichiarato inammissibili gli interventi della EW AR e della LI, confermando la sentenza resa in primo grado con il n. 6848 del 2013 dal Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio.

3. Al ricorso per cassazione hanno resistito con separati controricorsi la EW AR da un lato e, dall'altro, congiuntamente, RI SA, LA Li DO, quale usufruttuario vitalizio di un immobile già di proprietà di IA DE DA, e quale procuratore Ric. 2015 n. 18601 sez. SU - ud. 21-03-2017 -3- generale di OM Li DO, nudo proprietario dell'immobile, TA CI, RI GE, RL VI ed EL AR.

4. La EW AR ha depositato memoria. RAGIONI DELA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti, che danno atto che avverso la stessa sentenza impugnata pende dinanzi al Consiglio di Stato, un ricorso per revocazione da loro proposto, denunciano: "Difetto di giurisdizione. Superamento dei limiti esterni della giurisdizione del Consiglio di Stato. Eccesso di potere giurisdizionale".

1.1. L'illustrazione del motivo inizia con il richiamare il principio di diritto di cui a Cass., Sez. Un., n. 3349 del 2004 in punto di definizione del vizio di eccesso di potere giurisdizionale.

1.2. Di seguito si riporta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di spiegare perché si doveva esaminare preliminarmente il secondo motivo di appello principale, concernente la giurisdizione, ed l'ha disatteso, così motivando:

1. In via preliminare, si ritiene che debba essere affrontata la questione di giurisdizione, anche se la parte appellante ne deduce la possibile insussistenza soltanto con il secondo motivo di appello, nella parte in cui argomenta nel senso che, qualora si controvertesse su contratti da ritenere già conclusi, la cognizione sarebbe del giudice ordinario. In realtà, nella fattispecie, si tratta di controversie riguardanti i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione о di dismissione di imprese o di beni pubblici che appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, come le controversie riguardanti le procedure di rivendita di beni pubblici previste dall'art. 3 d.l. 25 settembre 2001, n.351, conv. con modificazioni, nella 1.23 novembre 2001, n.410, nell'ambito del procedimento di cartolarizzazione degli immobili pubblici (in tal senso, tra varie, Cons. Stato, VI, 11 aprile 2014, n.1781).>>. Ric. 2015 n. 18601 sez. SU - ud. 21-03-2017 -4- 1.3. Successivamente, nell'illustrazione si riporta integralmente [salvo la parte finale che si riporta qui fra parentesi quadra] la motivazione con cui è stato, poi, disatteso il secondo motivo di appello, che è stata del seguente tenore:

4. E' infondato il primo motivo di appello, con il quale si sostiene che erroneamente il primo giudice non avrebbe preso atto della acquiescenza verificatasi e in ogni caso della improcedibilità sopravvenuta. Al riguardo, l'appello deduce che: 1) i ricorrenti originari hanno rinunciato al giudizio civile;
2) hanno proceduto alla cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli delle loro citazioni in giudizio;
3) in sede di rogito hanno accettato espressamente il prezzo di cessione "senza alcuna riserva delle rispettive parti competenti interessate";
4) hanno esercitato l'opzione;
5) hanno conferito mandato collettivo all'acquisto;
6) così facendo hanno ottenuto l'acquisto al prezzo di stima, ma ridotto del 30% ai sensi della normativa, con l'ulteriore sconto dell'acquisto in blocco;
7) l'acquisto sarebbe avvenuto a condizioni ancora migliori, avendo ottenuto sia lo sconto del trenta per cento, sia l'ulteriore sconto del quindici per cento (per l'acquisto in blocco), sia perché per le migliori condizioni gli acquirenti non hanno dovuto accollarsi l'invenduto e perché dopo soli cinque anni, piuttosto che dieci, hanno la possibilità di rivendita degli immobili. In definitiva, ne deriverebbe un comportamento di acquiescenza inequivoco o quantomeno un sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere. Il motivo è infondato. Come controdedotto dalla parte appellata, la rinuncia al giudizio ha riguardato soltanto l'azione civile diretta all'accertamento della avvenuta conclusione del contratto (definitivo o almeno preliminare) ai fini dell'azione diretta alla esecuzione coatta in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto ai sensi dell'art. 2932 c.c.;
la rinuncia alle azioni e la cancellazioni delle trascrizioni non significano anche rinuncia ad impugnare il decreto impugnato in prime cure, rispetto al quale i ricorrenti originari hanno continuato ad agire, - -5- Ric. 2015 n. 18601 sez. SU ud. 21-03-2017

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi