Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/04/2024, n. 9611

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Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati ex art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), il presidente della sezione o il consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione può far parte - ed eventualmente essere nominato relatore - del collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/04/2024, n. 9611
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9611
Data del deposito : 10 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 28960/2022 Numero sezionale 76/2024 Numero di raccolta generale 9611/2024 Data pubblicazione 10/04/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto: Composta da: SERVITU' PASQUALE D'ASCOLA Presidente Aggiunto Ud.27/02/2024 PU FELICE MANNA Presidente di sezione ETTORE CIRILLO Presidente di sezione UMBERTO L.C.G. SCOTTI Consigliere ALBERTO GIUSTI Consigliere LINA RUBINO Consigliera R MNO Consigliera A PTA Consigliera A SPA Consigliere-Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28960/2022 R.G. proposto da: L M L, RETTI ZANNONI ANGELO FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. B. MARTINI 13, presso lo studio dell'avvocato DI P A, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati C P, B P -ricorrenti-

contro

L M, L M, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BANCO DI S. SPIRITO, 48, presso lo studio dell'avvocato D'O A, rappresentati e difesi dall'avvocato C R -controricorrenti- Numero registro generale 28960/2022 Numero sezionale 76/2024 Numero di raccolta generale 9611/2024 Data pubblicazione 10/04/2024 nonché

contro

L M -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 1227/2022 depositata il 30/09/2022. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27/02/2024 dal Consigliere Antonio Scarpa. Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale Renato Finocchi Ghersi, il quale ha chiesto di dichiarare insussistente l'incompatibilità del redattore della “proposta di definizione” a partecipare alla fase decisionale nel procedimento di cui al novellato art. 380-bis c.p.c., con ritrasmissione del ricorso alla Seconda sezione civile per la relativa decisione. Uditi gli avvocati Andrea Di Porto, Paolo Cavallari e Renato Cola.

FATTI DI CAUSA

1. M L L e A F R Zannoni hanno proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 1227/2022 della Corte d'appello di Ancona, pubblicata il 30 settembre 2022. Resistono con controricorso M L e M L, mentre l'altro intimato Maurizio Lanari non ha svolto attività difensive.

2. Il giudizio ebbe inizio nel 2016, allorché M L L e A F R convennero dinanzi al Tribunale di Ancona Marcello, Matteo e Maurizio Lanari per sentir accertare l'inesistenza di una servitù di passaggio a carico del fondo di proprietà degli attori, sito nel Comune di Sirolo (compreso in più ampio parco che si estende alle pendici del monte Conero) ed a vantaggio della “punta panoramica” (particella n. 651), nonché per ottenere la costituzione giudiziale di una servitù di passaggio pedonale in favore della 2 di 30 Numero registro generale 28960/2022 Numero sezionale 76/2024 Numero di raccolta generale 9611/2024 Data pubblicazione 10/04/2024 medesima “punta panoramica”, interclusa e priva di collegamento alla pubblica via, individuandone tracciato e modalità di esercizio. I convenuti Marcello e M L, nel costituirsi, domandarono in via riconvenzionale di accertare l'esistenza di una servitù di passaggio a vantaggio di distinto fondo di loro proprietà (particelle nn. 281 e 737).

2.1. L'adito Tribunale di Ancona con sentenza del 22 gennaio 2018 rigettò le domande degli attori ed accolse la riconvenzionale, dichiarando che a favore e contro i fondi ivi indicati sussisteva una servitù di passaggio come imposta nella sentenza di divisione del parco pronunciata inter partes il 17 dicembre 2010 dal Tribunale di Ancona (confermata dalla Corte d'appello con sentenza del 13 luglio 2015), sulla base dell'accordo raggiunto dai contendenti.

2.2. Venivano proposti appelli in via principale da M L L ed A F R ed in via incidentale da M L e M L (al sol fine di integrare la pronuncia di primo grado “con l'indicazione dei dati catastali omessi” dal Tribunale). L'appello principale è stato respinto, mentre è stato accolto l'incidentale, provvedendo la Corte d'appello nel dispositivo della sentenza a dichiarare che a carico del fondo di proprietà di M L L ed A F R, individuato con i relativi dati catastali, ed “in favore di M L”, ovvero a vantaggio dei fondi, individuati con i relativi dati catastali, che vedono quest'ultimo quale titolare del diritto di superficie, ovvero quale proprietario esclusivo o, per i beni in comproprietà, nei limiti delle quote di sua spettanza, “si è costituita per destinazione del padre di famiglia una servitù di passaggio da esercitarsi sulla strada della larghezza di circa mt. 4 attualmente esistente”.

2.3. Il primo motivo del ricorso di M L L e A F R Zannoni denuncia la violazione o falsa applicazione 3 di 30 Numero registro generale 28960/2022 Numero sezionale 76/2024 Numero di raccolta generale 9611/2024 Data pubblicazione 10/04/2024 degli artt. 1362 e 1363 c.c., con riguardo alla interpretazione della citazione introduttiva del giudizio, nella quale gli attori chiedevano di dichiarare l'inesistenza di servitù gravante sul loro fondo a vantaggio della “punta panoramica” (particella n. 651), e non invece, come ritenuto dai giudici del merito, a vantaggio della proprietà di M L (particelle nn. 281 e 737). Il secondo motivo di ricorso lamenta l'omessa motivazione, comportante la nullità della sentenza, sempre sul punto attinente alla individuazione del fondo asseritamente dominante. Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1027, 1028 e 1062 c.c., in quanto la ritenuta costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia, conseguente all'intervenuta divisione giudiziale tra i fratelli Lanari, non poteva che stabilirsi a favore della “punta panoramica”, giacché rimasta totalmente interclusa per effetto della divisione. Il quarto motivo di ricorso, infine, denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., “sub specie del travisamento della prova”, la violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., ed ancora la violazione o falsa applicazione dell'art. 1062 c.c. Questa censura contesta che al momento della divisione dei fondi (17 dicembre 2010) vi fossero opere visibili e permanenti (in particolare, la strada) destinate all'esercizio della pretesa servitù di passaggio gravante sul fondo separato attribuito a M L L e A F R Zannoni.

2.4. I controricorrenti hanno chiesto di dichiarare inammissibile, o comunque di respingere il ricorso.

3. Il Consigliere delegato, rilevato che i quattro motivi del ricorso di M L L e A F R Zannoni avverso la pronuncia di accoglimento della domanda riconvenzionale di confessoria servitutis “si risolvono in doglianze di merito relative 4 di 30 Numero registro generale 28960/2022 Numero sezionale 76/2024 Numero di raccolta generale 9611/2024 Data pubblicazione 10/04/2024 all'accertamento del fatto e alla valutazione delle prove acquisite agli atti del giudizio di merito (in particolare, sotto i profili della individuazione del fondo dominante e della valutazione dei presupposti per la costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia)”, e perciò ravvisata la “inammissibilità e/o manifesta infondatezza” del ricorso stesso, aveva proposto con provvedimento dell'11 marzo 2023 la definizione del giudizio a norma dell'art. 380-bis c.p.c., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022. I ricorrenti hanno chiesto la decisione del ricorso con istanza del 20 aprile 2023. La trattazione del ricorso era stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-ter, e 380-bis.1, c.p.c., per l'adunanza del 28 settembre 2023, nominandosi relatore lo stesso Consigliere estensore della proposta di definizione mediante procedimento per la decisione accelerata. In data 13 settembre 2023 è stata formulata dai ricorrenti istanza di rimessione alle Sezioni Unite, sollevandosi la questione della legittimità della composizione del Collegio giudicante, perché di esso fa parte il Consigliere estensore della proposta di decisione accelerata del ricorso, il quale, ad avviso dei ricorrenti, verserebbe in una situazione di incompatibilità, in ragione del principio di imparzialità del giudice. Con decreto del 19 settembre 2023 la Prima Presidente, ai sensi degli artt. 374, comma 2, e 376 c.p.c., ha disposto che sul ricorso la Corte pronunci a sezioni unite, presentando una questione di massima di particolare importanza: se, nel procedimento ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., il Consigliere che ha redatto la proposta di decisione accelerata opposta possa entrare a comporre, con la veste di relatore, il Collegio 5 di 30 Numero registro generale 28960/2022 Numero sezionale 76/2024 Numero di raccolta generale 9611/2024 Data pubblicazione 10/04/2024 giudicante. La questione investe il procedimento di cui all'art. 380-bis c.p.c., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, che costituisce una novità assoluta nel giudizio di cassazione. Il decreto della Prima Presidente evidenzia che il “filtro ex art. 380-bis c.p.c. assume una rilevanza centrale nel disegno del legislatore delegato e nella organizzazione della Corte di cassazione, essendo connotato da una potenziale definitorietà che si realizza in dipendenza del comportamento della parte interessata, con finalità deflattive del contenzioso”. La questione è inoltre “complessa”, essendo in gioco “il principio di imparzialità del giudice e il confronto con la giurisprudenza costituzionale”. Il decreto di rimessione alle Sezioni Unite segnala altresì il contrasto di interpretazioni dottrinali sul punto, alcune che escludono ogni profilo di incompatibilità della partecipazione del consigliere proponente alla decisione collegiale, altre che dubitano della parzialità dello stesso estensore della proposta, in quanto “influenzato dal suo anteriore pre-giudizio sulla medesima res iudicanda”. Ha depositato memoria il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe, chiedendo di dichiarare insussistente l'incompatibilità del redattore della “proposta di definizione” a partecipare al collegio nel procedimento di cui al novellato art. 380-bis