Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/12/2022, n. 36874

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/12/2022, n. 36874
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36874
Data del deposito : 15 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29915/2021R.G. proposto da Immobiliare Porto S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato P P D P, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
–ricorrente –

contro

Comune di Porto Valtravaglia, in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, Piazzale Clodio , presso lo studio dell’avvocato A G, rappresentato e difeso dall’avvocato E B;
–controricorrente – per la revocazione della ordinanza n. 10725/21, depositata il 22 aprile 2021, della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
ICI IMU Riscossione Udita la relazione svolta,nella pubblica udienza del 14 settembre 2022, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
uditi gli avvocati R, in sostituzione e per delega dell’avvocato D P, e l’avvocato A G, in sostituzione e per delega dell’avvocato B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generaledott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso chiedendo che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. - Con un solo motivo rescindente, illustrato con memoria, l’Immobiliare Porto S.r.l. ricorre per la revocazione della ordinanza n. 10725/21, depositata il 22 aprile 2021, con la quale la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall a stess a odie rn a ricorrente avverso la sentenza n. 1597/2019, depositata il 9 aprile 2019, della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, a sua volta, aveva disatteso l’appello della stessa parte e, così, confermato la decisione di prime cure recante rigettodell’impugnazione di tre avvisi di accertamentoemessi dal Comune di Porto Valtravaglia per il recupero a tassazione dell’ICI e dell’IMU dovute dalla contribuente relativamente agli anni 2011(ICI), 2012 e 2013 (IMU) . 1.1 -A fondamento del motivo di ricorso per revocazione, assume laricorrente che: -la Corte aveva definito il giudizio «in forza della “falsa percezione” della “regolare comunicazione” al procuratore costituito ex art. 170 c.p.c. della odierna ricorrente della “fissazione dell’udienza in camera di consiglio” del 23 febbraio 2021»;
- difatti, all’avocato P P D P, « in quanto “procuratore costituito ex art. 170 c.p.c.” della ricorrente Immobiliare Porto srl nel dettogiudizio definito con l’Ordinanza n. 10725 del 2021 di Codesta Corte Suprema oggetto del presente giudizio di revocazione, nessuna “comunicazione” [era] stata inviata dalla cancelleria di Codesta Suprema Corte … avente ad oggetto la fissazione della predetta udienza in camera di consiglio del 23 febbraio 2021», e tanto che la stessa presa di conoscenza di detta ordinanza era conseguita dal suo invio, in data 22 aprile 2021, ad opera dell’avvocato «Pasquale D P del Foro di Termini Imerese.»;
- né avreb
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