Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2023, n. 07842
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI REGGIOEMILIA nel procedimento a carico di: CIOBANU VALERIU nato il 29/04/1984 JAMAN DUMITRU nato il 14/07/1993 POIAN GHEORGHE nato il 11/03/1991 SECU ION nato il 29/10/1994 avverso la sentenza del 20/09/2021 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere A G;
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Emilia, nel rigettare la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, formulata dal pubblico ministero presso il tribunale di Reggio Emilia, nei confronti di C V, J D, P G e S I, in relazione al reato di cui agli artt. 483, c.p., 75, d.P.R. n. 445/2000, dichiarava, ai sensi dell'art. 129, c.p.p., richiamato dall'art. 459, co. 3, c.p.p., non doversi procedere nei confronti dei suddetti imputati, perché il fatto non sussiste. Agli imputati veniva di avere dichiarato il falso nel corpo delle autocertificazioni, che avevano redato e sottoscritto al fine di giustificare gli spostamenti sul territorio in deroga alle limitazioni imposte al diritto di circolazione per contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19, autocertificazioni da loro consegnate al personale dell'Arma dei Carabinieri che li aveva fermati, in occasione di un controllo su strada. Il giudice di merito, con logico argomentare, riteneva, da un lato, che non fosse ipotizzabile il reato ex art. 483, c.p., perché difettava già nella formulazione della imputazione il riferimento a una immutatio veri, trattandosi, in realtà, "di una dichiarazione di
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Emilia, nel rigettare la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, formulata dal pubblico ministero presso il tribunale di Reggio Emilia, nei confronti di C V, J D, P G e S I, in relazione al reato di cui agli artt. 483, c.p., 75, d.P.R. n. 445/2000, dichiarava, ai sensi dell'art. 129, c.p.p., richiamato dall'art. 459, co. 3, c.p.p., non doversi procedere nei confronti dei suddetti imputati, perché il fatto non sussiste. Agli imputati veniva di avere dichiarato il falso nel corpo delle autocertificazioni, che avevano redato e sottoscritto al fine di giustificare gli spostamenti sul territorio in deroga alle limitazioni imposte al diritto di circolazione per contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19, autocertificazioni da loro consegnate al personale dell'Arma dei Carabinieri che li aveva fermati, in occasione di un controllo su strada. Il giudice di merito, con logico argomentare, riteneva, da un lato, che non fosse ipotizzabile il reato ex art. 483, c.p., perché difettava già nella formulazione della imputazione il riferimento a una immutatio veri, trattandosi, in realtà, "di una dichiarazione di
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