Cass. pen., sez. V, sentenza 27/07/2018, n. 36117

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/07/2018, n. 36117
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36117
Data del deposito : 27 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TZ IL, nato a [...] il [...], US GA, nato a [...], il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma emessa in data 26/01/2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Piero Gaeta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al ricorso dell'TZ ed inammissibilità nel resto. RITENUTO IN FATTO il .Con la sentenza impugnata ia Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale dì Roma in data 11/04/2013, con cui TZ IL e US GA erano stati condannati a pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 223, 216, comma 1 nn. 1 e 2, r.d. n. 267/1942 - perché l'TZ nella qualità di amministratore unico della Al Marc Materie Plastiche s,r.I., già denominata US Materie Plastiche dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza del 16/07/2008, dal 28/01/2008 alla data del fallimento, l'US quale Presidente del CdA della società medesima dalla costituzione al 14/07/2006 (con interruzione dal 17/02 al 05/08/2005), ponevano in essere le seguenti condotte: TZ sottraeva, con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, i libri e le altre scritture contabili della società, e comunque ne ometteva la tenuta o la consegna al curatore in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società, con particolare riferimento alla sorte finale della attività indicate in bilancio alla data del fallimento, per euro 3.883.403,08;
distraeva la cassa risultante dal prospetto patrimoniale alla data del fallimento, per euro 2.037,08, non consegnandola al curatore;
US distraeva o comunque dissipava i beni sociali, cedendo, in data 18/11/2005 alla Wintech Italia s.r.l. il ramo d'azienda sito nel comune di Guspini, SS 125 km 95, avente ad oggetto l'attività di stoccaggio e miscelazione di materie prime, linee di granulazione, estrusione, profili per recinzioni, controtelai, cassonetti, pareti divisorie, rivestimenti murali e profili vari, e comprendente un fabbricato industriale di mq.

4.750 con annessa area pertinenziale di mq. 4.588, per la somma di euro 30.000,00, di cui 15.000,00 euro per gli immobili ed euro 15.000,00 per i beni mobili ed i crediti, somma da ritenersi vile in considerazione del valore reale dell'azienda e dei beni che la componevano, ed in considerazione dell'ingente valore dell'avviamento commerciale trasferito, nemmeno menzionato nell'atto di cessione, inoltre prevedendo un pagamento dilazionato, con scadenza il 31/12/2006, senza interessi;
entrambi, infine, distraevano crediti per complessivi euro 280.000,00 che, pur iscritti nel prospetto della situazione patrimoniale alla data del fallimento, risultavano già incassati. Con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità, pari al deficit fallimentare di oltre 2.000.000.000,00 di euro, e di aver commesso più fatti di bancarotta - assolveva l'TZ dalle condotte di bancarotta fraudolenta ascrittegli e l'US dalla distrazione dei crediti aziendali per euro 280.000,00, perché il fatto non sussiste, con rideterminazione della pena, 2. Con ricorso depositato in data 07/05/2016 TZ IL, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Cesare Sonis, ricorre per vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale fornito una motivazione illogica, nel contesto della quale non si concilierebbe l'affermazione di penale responsabilità con l'atteggiamento collaborativo tenuto dall'imputato, anche come ausiliario del curatore, come rappresentato con i motivi di appello, argomento del tutto pretermesso dalla Corte territoriale;
parimenti nessun argomento sarebbe stato fornito in ordine alla qualificazione della condotta come bancarotta documentale semplice, non essendo stato affatto affrontato il profilo del dolo specifico;
parimenti illogica sarebbe la motivazione in riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., attesa la chiara formulazione del capo di imputazione, che ascrive le condotte ai coimputati in concorso tra loro, considerato, altresì, il totale mancato approfondimento del ruolo dell'imputato da parte della sentenza impugnata;
ci si duole, infine, della mancata concessione all'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Con ricorso depositato in data 10/05/2016 US GA, a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Maurizio Balloi, ricorre per violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 543 cod. pen., 216 legge fallimentare, in relazione alla ricostruzione della cessione di ramo d'azienda in data 18/11/2005, quindi tre anni prima della dichiarazione di fallimento, avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto che il prezzo della cessione fosse di 30.000,00 euro, somma relativa al solo valore dell'avviamento, senza considerare, quindi, l'accollo dei debiti da parte dell'acquirente, avendo la motivazione ascritto all'imputato condotte che non gli erano mai state contestate, successive al 2005, epoca dell'unica condotta ascrittagli;
tra l'altro, alla luce dell'insindacabilità delle scelte imprenditoriali e della ricostruzione

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