Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/12/2022, n. 36235

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/12/2022, n. 36235
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36235
Data del deposito : 13 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

La ricorrente propone dieci motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento notificati dalla Regione Lazio, per il pagamento per l'anno 2013 dell'Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA) in fase di decollo ed atterraggio;
tributo già istituito dallo Stato L. n. 342 del 2000, ex artt. 90 e segg., e poi trasferito alle Regioni della L. n. 68 del 2011, ex art.

8. La Commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che l'imposta in questione non può ritenersi in contrasto con la Carta Costituzionale che non sussistono i presupposti per sollevare la questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE, poichè non vi è contrasto con la Direttiva 30/2002/CE, che gli avvisi di accertamento in esame devono ritenersi validi e sufficientemente motivati e che non può essere invocata per l'anno di imposta in questione la nuova tariffa prevista dalla L.R. regionale n. 11 del 2015, stante la irretroattività della norma tributaria.

Si è costituita con controricorso la Regione Lazio il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. La Regione Lazio, depositando note di trattazione scritta, si è associata alle conclusioni del Procuratore generale.

La causa è stata trattata alla udienza pubblica del 19 ottobre 2022, in Camera di consiglio, in base alla disciplina (successivamente prorogata) dettata dal sopravvenuto del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L.R. n. 11 del 2015, e del D.L. n. 145 del 2013, art. 13, comma 15 bis (convertito nella L. n. 9 del 2014) e della sentenza della Corte Costituzionale n. 13 del 2015. La ricorrente deduce che ha errato il giudice d'appello a non applicare le tariffe previste dalla L.R. n. 11 del 2015, posto che i nuovi importi più favorevoli alla contribuente, sostituiscono quelli previgenti e ciò per adeguarsi alla legge nazionale, che ha fissato un tetto tariffario;
che la modifica è efficace a partire dal 22 febbraio 2014 ed è stata preceduta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 13 del 9 febbraio 2015, da applicarsi a tutti rapporti pendenti, sentenza che ha rigettato il ricorso della Regione Lazio volto a contestare la legittimità del tetto tariffario imposto dal legislatore nazionale. Osserva che la L.R. n. 11 del 2015, in definitiva non si limita a modificare gli importi previgenti, ma li sostituisce con portata retroattiva.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., per omessa pronuncia e difetto assoluto di motivazione. La ricorrente deduce di avere proposto quale secondo motivo di appello una questione specifica e cioè che la Legge Regionale deve essere applicata nel rispetto della legge nazionale, e che l'intervento del legislatore nazionale è stato determinato dalla esigenze di tutelare la concorrenza altrimenti lesa dalla applicazione disomogenea della imposta. Deduce che su questo punto il giudice d'appello ha omesso di pronunciarsi.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L.R. n. 11 del 2015, del D.L. n. 145 del 2013, art. 13, comma 15 bis (convertito nella L. n. 9 del 2014) e della sentenza della Corte Costituzionale n. 13 del 2015, nonchè dell'art. 117 c.p.c., deducendo che, qualora si ritenga che la CTR si è implicitamente pronunciata sul secondo motivo di appello, essa è comunque caduta in errore poichè l'art. 13, comma 15 bis cit., ha natura di norma di coordinamento idonea ad incidere direttamente sulla fattispecie in quanto misura nazionale di dettaglio pienamente legittima secondo il riparto di competenze tra lo Stato e la regione Lazio, e pertanto il tetto massimo da essa imposto non è superabile dalle singole Regioni.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., dell'art. 111 Cost., comma 6, e del D.L. n. 145 del 2013, art. 13, comma 15 bis (convertito nella L. n. 9 del 2014), e ciò in relazione alla competenza esclusiva allo Stato in materia ambientale e alla tutela della concorrenza, nonchè al principio di non contraddizione all'interno dell'ordinamento nazionale, da cui l'incompatibilità della Legge Regionale con quella statale. La ricorrente deduce che legge regionale, in contrasto con l'anzidetta legge nazionale, sotto il profilo della concorrenza, è da considerarsi incompatibile con la normativa nazionale e quindi da ritenersi abrogata. Deduce altresì che sul punto vi è un manifesto difetto di motivazione nella sentenza impugnata.

5.- Con il quinto motivo la ricorrente ha dedotto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 145 del 2013, art. 13, comma 15 bis, e della sentenza della Corte Costituzionale n. 13 del 2015, dell'art. 117 Cost., comma 2, lett. e) ed s), ciò sulla base delle stesse censure di cui al quarto motivo, in relazione soprattutto alla violazione della sopravvenuta Legge Statale da parte della Regione Lazio relativamente alla misura della tariffa oltre il limite di Euro 0,50/ton., non consentita, per essere la Legge Regionale in contrasto con l'anzidetta Legge Nazionale.

6.- Con il sesto e settimo motivo del ricorso si lamenta i sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione della direttiva n. 30/2002/CE, e dell'art. 267 TFUE, nonchè l'omessa pronuncia con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in ragione della incompatibilità tra la L.R. n. 2 del 2013, e la suddetta Direttiva, in quanto la Direttiva non consentirebbe l'applicazione dell'imposta in questione senza la previa determinazione, da parte della Regione, di un piano complessivo di misure volte a contenere le emissioni sonore aeree negli scali aeroportuali e nelle zone limitrofe, secondo quanto stabilito dall'allegato II alla Direttiva;
e ciò previa adozione di tutta una serie di adempimenti strumentali (monitoraggio dell'inquinamento acustico specifico, obiettivi di contenimento del medesimo, analisi costi-benefici e conformazione dell'imposizione al minor costo possibile per il vettore, termine di applicazione dell'imposta). Deduce che pertanto la normativa regionale andrebbe disapplicata, ovvero sollevata la questione pregiudiziale innanzi alla CGUE o in alternativa il giudice nazionale dovrebbe sollevare la questione di legittimità costituzionale, poichè la Regione ha istituito il tributo ignorando tutti gli adempimenti previsti dalla Direttiva.

7.- Con l'ottavo motivo e nono del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. n. 342 del 2000, artt. 90 e 92, e della sentenza della Corte Costituzionale n. 13/2015 nonchè degli artt. 117 e 119 Cost., con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte Costituzionale. La ricorrente deduce che della L. n. 342 del 2000, artt. 90 e 92, stabiliscono la destinazione del tributo prioritariamente alle finalità ambientali e di contro la normativa regionale prevede che il gettito del tributo in questione sia assegnato soltanto per il 10% ad un fondo vincolato ad indennizzare le popolazioni residenti nei luoghi degli scali aerei, dunque consentendo che il residuo 90% venga attratto, come voce "tributo indiretto", alla fiscalità regionale generale. La Regione ha quindi disatteso il vincolo esplicitamente previsto della L. n. 342 del 2000, artt. 90 e segg., così violando l'art. 117 Cost., poichè la competenza legislativa regionale deve esercitarsi nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale;
e sul punto il legislatore nazionale ha assunto il criterio della priorità come specifica regola di diritto che vede essere rispettata dalla Regioni nella destinazione del gettito.

9.- Con il decimo motivo di ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 3, 53 Cost. e art. 119 Cost., comma 2, per avere il legislatore regionale fatto gravare l'imposta in questione sui soli vettori aerei, e non sulla collettività di coloro che operano e risiedono nel territorio in cui la Regione Lazio svolge le sue attività istituzionali al cui finanziamento nella misura del 90% è diretto il tributo pagato;
con ciò si realizza una violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), la violazione del principio della universalità della imposta diretta al finanziamento delle spese pubbliche (53 Cost.) e la violazione del principio di razionalità e ragionevolezza nell'esercizio della attività legislativa (art. 119 Cost.).

10.- Preliminarmente si osserva che la Regione Lazio eccepisce la inammissibilità del ricorso per cassazione per violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 3), stante la mancata, seppur concisa, ricostruzione dei fatti di causa (modalità e motivi del ricorso originario in opposizione agli avvisi;
costituzione in giudizio ed eccezioni della Regione;
ricostruzione dell'esito e delle motivazioni della sentenza di primo grado;
illustrazione dei motivi di appello e sintesi della sentenza impugnata).

L'eccezione è infondata.

Soltanto ove il ricorso per cassazione manchi completamente dell'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile (Cass. n. 6611/22;
Cass. sez. un. 11308/14), mentre di contro deve ritenersi ammissibile quando come nella specie - pur connotato da una rievocazione dei fatti di causa estremamente succinta ed essenziale non precluda in alcun modo l'esatta comprensione degli elementi fondamentali della

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi