Cass. civ., sez. II, sentenza 17/04/2023, n. 10118
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Nel procedimento giurisdizionale previsto dall'art. 6 della l. n. 339 del 1990 per il sindacato sui provvedimenti in materia disciplinare nei confronti dei geologi, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi è contraddittore necessario, essendo destinatario della pretesa del privato diretta all'annullamento della deliberazione da esso adottata.
In tema di giudizio disciplinare nei confronti di un professionista, la formale incolpazione richiede una contestazione precisa ed inequivoca degli addebiti, al fine di garantire all'incolpato l'esercizio del diritto di difesa.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 32967/2019 Numero sezionale 1847/2022 Numero di raccolta generale 10118/2023 Data pubblicazione 17/04/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DISCIPLINARE Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Presidente - PROFESSIONISTI Dott. ANTONIO SCARPA - Consigliere - Dott. ROSSANA GIANNACCARI - Consigliere - Ud. 28/09/2022 - PU Dott. MAURO CRISCUOLO - Consigliere - R.G.N. 32967/2019 Dott. DIANORA POLETTI - Rel. Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 32967-2019 proposto da: CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell'avvocato DANIELA JOUVENAL, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- ricorrente/controricorrente al ricorso incidentale -
contro
LI VA, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURO DI PACE, giusta procura speciale in atti -controricorrente/ricorrente incidentale - nonchè
contro
Numero registro generale 32967/2019 Numero sezionale 1847/2022 Numero di raccolta generale 10118/2023 Data pubblicazione 17/04/2023 PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO;
- intimato -
avverso il decreto della CORTE DI APPELLO di CATANZARO, depositato il 02/09/2019;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. DIANORA POLETTI;
lette le conclusioni del P.M., redatte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSA MARIA DELL'ERBA, che ha reiterato le osservazioni già depositate dalla Procura Generale in data 25 ottobre 2021, concludendo per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale.
FATTI DI CAUSA
1. Con delibera n. 67 del 23.06.2014, l'Ordine Regionale dei Geologi della Calabria comminava al Dott. Ivan CA, iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi della Sicilia, la sanzione disciplinare della sospensione per un periodo pari a 40 giorni dall'esercizio della professione, per violazione degli artt. 4 (“Comportamento”), 27 (“Osservanza dei provvedimenti”) e 32 (“Azione contro collega”) del codice deontologico.
2. Il dott. CA proponeva ricorso avverso questa delibera e tutti gli atti presupposti dinanzi al Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che respingeva il ricorso con deliberazione n. 6/2015 del 28.04.2015. 3. Impugnava quindi questo provvedimento dinanzi al Tribunale di Catanzaro, deducendo l'esistenza di una serie di irregolarità e di illegittimità nell'adozione della delibera disciplinare. Con decreto n. 540 del 2016 il Tribunale adito, nella Ric. 2019 n. 32967 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -2- Numero registro generale 32967/2019 Numero sezionale 1847/2022 Numero di raccolta generale 10118/2023 Data pubblicazione 17/04/2023 contumacia del convenuto, rigettava integralmente il ricorso proposto.
4. Avverso tale decreto il dott. CA proponeva ricorso ai sensi dell'art. 6, comma 5° della legge n. 339/1990 dinanzi alla Corte d'Appello di Catanzaro. Il CNG si costituiva in giudizio per l'udienza fissata in camera di consiglio.
5. Con decreto n. 5365/2019 del 2.09.2019, la Corte territoriale dichiarava nulle la deliberazione del Consiglio di Disciplina Nazionale dei Geologi n. 6/2015 del 28.04.2015 e la delibera dell'Ordine Regionale dei Geologi della Calabria n. 67/2014 del 23.06.2014. La Corte d'Appello riteneva fondato (tra i diciassette proposti) un solo motivo di impugnazione proposto dal dott. CA, ossia quello volto a censurare la mancanza di notificazione o comunicazione di un preciso atto di incolpazione: il difetto di tale contestazione e di comunicazione delle delibere preliminari di apertura del procedimento disciplinare, causa di incertezza e di imprecisione sulle incolpazioni contestate, sono stati ritenuti atti a rendere invalido il procedimento sanzionatorio per violazione del principio del contradditorio e lesione del diritto di difesa.
5. Nei confronti di tale decreto ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad unico motivo, il Consiglio Nazionale dei Geologi.
6. Il dott. Ivan CA ha proposto controricorso, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità in via preliminare e nel merito l'infondatezza del gravame ed ha avanzato ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.
7. Il CNG ha proposto controricorso al ricorso incidentale.
8. Con ordinanza interlocutoria n. 36987/2021, pronunciata alla udienza camerale del 11.11.2021, questa Sezione, rilevata Ric. 2019 n. 32967 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -3- Numero registro generale 32967/2019 Numero sezionale 1847/2022 Numero di raccolta generale 10118/2023 Data pubblicazione 17/04/2023 la pendenza avanti a questo stesso Giudice di altro procedimento tra le stesse parti, iscritto al R.G.N. 2622/2021, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per l'eventuale trattazione congiunta dei due ricorsi, considerata la possibile sussistenza di ragioni di opportunità che la giustificavano.
9. Nei termini di rito prima della udienza camerale del giorno 11.11.2021, il controricorrente ha depositato memoria difensiva. 10. Fissata all'udienza pubblica del 28 settembre 2022, la causa è stata trattata in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con l'unico motivo di ricorso il Consiglio Nazionale dei Geologi deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della legge 25 luglio 1966 n. 616, recante “Norme integrative per l'applicazione della Legge 3 febbraio 1963 n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo”, che disciplina lo svolgimento dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professionisti iscritti agli ordini territoriali, in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello di Catanzaro avrebbe erroneamente interpretato l'art. 15 della legge sopra citata, ritenendo che al controricorrente non sia stato notificato un vero e proprio atto di incolpazione, tale non potendo ritenersi l'atto del 13.11.2003. In particolare, secondo la Corte distrettuale, al geologo non sarebbe stato trasmesso l'estratto del verbale della seduta dell'Ordine Regionale dei Geologi della Calabria del 30.10.2013, nella quale veniva adottata la decisione di avviare nei suoi confronti un procedimento disciplinare. Ma il Ric. 2019 n. 32967 sez. S2 - ud. 28-09-2022 -4- Numero registro generale 32967/2019 Numero sezionale 1847/2022 Numero di raccolta generale 10118/2023 Data pubblicazione 17/04/2023 dettato normativo non prescrive l'obbligo di trasmettere all'incolpato la delibera dell'Ordine di avviare il procedimento disciplinare: all'incolpato deve essere trasmessa “l'accusa mossagli”, vale a dire l'atto recante l'indicazione delle condotte addebitategli e dalle quali l'incolpato è chiamato a difendersi, e non già l'estratto del verbale della seduta della riunione dell'Ordine, che alcun rilievo concreto può avere per l'incolpato. La decisione di avviare l'azione disciplinare costituisce infatti, secondo il ricorrente, un atto endoprocedimentale interno, avente natura prodromica e presupposta rispetto