Cass. civ., SS.UU., ordinanza 20/01/2023, n. 1881

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L'azione revocatoria a tutela del credito da risarcimento del danno erariale, di cui all'art. 73 del d.lgs. n. 174 del 2016, può essere esercitata dal Pubblico Ministero contabile dinanzi alla Corte dei conti anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento del credito suddetto, mostrandosi la diversa interpretazione - intesa a limitare, in tale evenienza, la sua legittimazione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria - contraria alla lettera e alla collocazione sistematica della norma (facente parte del Titolo II della Parte II, dedicato alle "Azioni a tutela del credito erariale"), nonché confliggente con la "ratio", alla stessa sottesa, di tutela delle ragioni del credito erariale, che risulterebbero palesemente frustrate dal riconoscimento della legittimazione concorrente per i soli crediti non accertati giudizialmente, e non anche per quelli che abbiano già ricevuto tale accertamento.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 20/01/2023, n. 1881
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1881
Data del deposito : 20 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 15603/2021 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 1881/2023 Data pubblicazione 20/01/2023 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC.

CONTRO

GUIDO RAIMONDI - Primo Presidente f.f. - DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI CARLO DE CHIARA - Presidente di Sezione - Ud. 27/09/2022 - ORONZO DE MASI - Consigliere - CC ENRICO MANZON - Consigliere - R.G.N. 15603/2021 LORENZO ORILIA - Consigliere - Rep. ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ANTONELLO COSENTINO - Rel. Consigliere - LINA RUBINO - Consigliere - G I - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15603-2021 proposto da: P L, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della CROWN DYNAMICS S.R.L., e UBERTI CAMELIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 28, presso lo studio dell'avvocato A C, rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCESCO SCALZI e D G A;
- ricorrenti –

contro

Numero registro generale 15603/2021 Numero sezionale 434/2022 PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO Numero di raccolta generale 1881/2023 MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente Data pubblicazione 20/01/2023 domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 25;

- controricorrente -

nonché

contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE CALABRIA;
- intimata - avverso la sentenza n. 60/2021 della CORTE DEI CONTI - II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 22/02/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, il quale chiede il rigetto del ricorso. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La sig.ra Camelia U, madre della sig.ra Laura P, nonché quest'ultima - in proprio e in qualità di legale rappresentante p.t. della società Crown Dynamics s.r.l. - hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale di appello, che, confermando la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Calabria, ha dichiarato inefficaci nei confronti del Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2901 c.c., i due atti dispositivi di seguito indicati: - Atto dispositivo a rogito del notaio Chiara Grazioli del 25.11.05, con il quale Camelia U aveva venduto a Crown Dynamics s.r.l. la proprietà del fabbricato sito nel Comune di 2 di 10 Numero registro generale 15603/2021 Numero sezionale 434/2022 Cologne (BS) alla via Chiari n. 39, iscritto al N.C.T. al foglio 20, Numero di raccolta generale 1881/2023 particella 100, sub. 15;
Data pubblicazione 20/01/2023 - Atto dispositivo a rogito del notaio Chiara Grazioli del 08.07.15, con il quale Camelia U aveva venduto alla figlia Laura P i seguenti immobili: fabbricato sito nel comune di Cologne (BS) alla via Roma, iscritto al N.C.T. al foglio 14, particella 10, sub 4;
fabbricato sito in Cologne (BS) alla via Roma n. 13, iscritto al N.C.T. al foglio 14, particella 8, sub 1;
fabbricato sito nel comune di Cologne (BS) alla via Roma n. 3, iscritto al N.C.T. al foglio 14, particella 8, sub. 2. 2. L'azione revocatoria era stata avviata dalla Procura contabile regionale a tutela del credito erariale accertato con la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Calabria n. 2/2012 del 25.01.12, con la quale Camelia U era stata condannata a pagare in favore del Ministero dello Sviluppo economico la somma di 1.136.467,49 euro;
importo poi ridotto in appello a 665.887,76 euro, all'esito della impugnazione per revocazione della sentenza di secondo grado.

3. La Corte dei conti, per quanto qui ancora interessa, ha disatteso l' eccezione di difetto di legittimazione del Procuratore contabile all'esercizio dell'azione revocatoria proposta nei confronti delle appellanti, affermando che l'azione pauliana - funzionale alla realizzazione di una più efficace tutela dei crediti erariali, in funzione strumentale e accessoria rispetto all'azione di responsabilità - può essere esercitata dal Procuratore contabile, in co-legittimazione con l'Amministrazione danneggiata, non soltanto, come preteso dalle appellanti, nella pendenza del giudizio risarcitorio, ma anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento del credito erariale.

4. Il ricorso per cassazione delle sigg.re U e P - quest'ultima, come già precisato, in proprio e nei nomi della società Crown Dynamics s.r.l. – si fonda su un unico motivo, rubricato 3 di 10 Numero registro generale 15603/2021 Numero sezionale 434/2022 Numero di raccolta generale 1881/2023 «Difetto di giurisdizione con conseguente violazione del combinato Data pubblicazione 20/01/2023 disposto di cui agli artt. 2901 c.c. e 73 del d.lgs.174/2016 in relazione all'art. 360 n. 1 c.p.c. nonché eccesso di potere giurisdizionale ai sensi del combinato disposto dell'art. 111 Cost. e dell'art. 360 n. 1 c.p.c.».

5. Il Procuratore Generale della Corte dei Conti si è costituito con controricorso, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e, in ipotesi, di infondatezza del gravame.

6. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 27 settembre 2022, per la quale le ricorrenti hanno depositato una memoria ed il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato una requisitoria scritta, in cui ha concluso per il rigetto del ricorso;
a tale requisitoria le ricorrenti hanno replicato con una seconda memoria.

7. Preliminarmente

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