Cass. pen., sez. II, sentenza 22/07/2021, n. 28552
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: M M, nata a Craiova (Romania) l'1.11.1986, G A L, nata a Segarcea (Romania) il 3.1.1987, contro la sentenza della Corte di Appello di Torino del 15.11.2018;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere dott. P C;letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Tribunale di Novara del 28.11.2012 M M e A L G erano state riconosciute responsabili della ricettazione di capi di abbigliamento e, la M, anche della contravvenzione di cui all'art. 2 della legge 1423 del 1956 per aver violato la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di rientro nel Comune di Novara;la M era stata perciò condannata alla pena di anni 2 e giorni 10 di reclusione ed Euro 650 di multa e la G a quella di anni 2 di reclusione ed Euro 600 di multa;entrambe al pagamento delle spese processuali;2. la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della M con riguardo al reato di cui al capo B) della rubrica perché estinto per intervenuta prescrizione;ha inoltre riconosciuto per entrambe le imputate la ipotesi attenuata di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. ed ha perciò rideterminato la pena finale in quella di mesi 6 di reclusione ed Euro 180 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata;2. ricorrono per cassazione entrambe le imputate tramite i rispettivi difensori lamentando: 2.1 l'Avv. F A nell'interesse di Ma M: 2.1.1 violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 420ter, comma 2, e 161 cod. proc. pen.;rileva che nel corso giudizio di primo grado il difensore aveva presentato istanza di differimento dell'udienza per legittimo impedimento che era stata accolta con rinvio del processo al giorno 28.1.2012 avendo il Tribunale disposto per la notifica al difensore ed all'imputata della data del rinvio;a quell'udienza, tuttavia, il difensore aveva eccepito la nullità della notifica all'imputata perché effettuata presso il difensore di ufficio e non presso il domicilio eletto;deduce, perciò, il vizio della notifica sottolineando che ai sensi dell'art. 420quater, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente la novella del 2014, il contumace si considera(va) rappresentato dal difensore presso il cui domicilio andavano perciò eseguite le notifiche e gli avvisi;segnala che il rinvio dell'udienza era stato tuttavia notificato al difensore di ufficio nominato in sede di elezione di domicilio non tenendo conto del fatto che, successivamente, l'imputata aveva nominato un difensore di fiducia presso il quale, perciò, avrebbe dovuto essere eseguita la notifica dell'avviso;sotto altro profilo osserva che la omessa notifica dell'avviso presso il domicilio eletto aveva frustrato le esigenze conoscitive circa l'evolversi del processo e, tra l'altro, la possibilità dell'imputata di decidere se presenziarvi o meno;2.1.2 violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'insussistenza dell'ipotesi meno grave di furto aggravato;rileva che la Corte di Appello ha ritenuto non ravvisabile il furto facendo leva sulla natura della merce piuttosto che sulle circostanze evidenziate con l'atto di appello che rendevano verosimile la tesi difensiva su cui i giudici di secondo grado non hanno speso alcuna considerazione;2.1.3 nullità della sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.;osserva che la Corte di Appello ha escluso la attenuante in considerazione del prezzo di vendita della merce e non di quello commerciale al momento del fatto non tenendo conto che si trattava di merce in quel momento posta in vendita in saldo;rileva, inoltre, la contraddittorietà della motivazione con cui la Corte di Appello, proprio sul non elevato valore della merce, ha ritenuto di poter ricondurre il fatto nella ipotesi lieve di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen.;2.2 l'Avv. M M, nell'interesse di G Alina Arisa: 2.2.1 violazione di legge processuale ai sensi dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen. per mancanza dell'imputazione dal testo della sentenza di appello, con mero richiamo alle conclusioni delle parti;rileva, perciò, che la sentenza è priva di uno degli elementi previsti dall'art. 546 cod. proc. pen.;2.2.2 vizio di motivazione della sentenza di appello in ordine al trattamento circostanziale e sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;rileva la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata che, per un verso, ha ricondotto il fatto nella ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. mentre, per altro verso, ha escluso la possibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche ed anche il beneficio della sospensione condizionale della pena;
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi