Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/02/2010, n. 3240
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 2
In controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente - ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell' art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 - il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento "de quo" il giudice procederà al giudizio di prevalenza - verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale - non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
Al socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, si applica la regola dettata dall'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, secondo la quale i soggetti che esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. La scelta dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell' art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, spetta all'INPS, secondo il carattere di prevalenza, e la contribuzione si commisura esclusivamente ai redditi percepiti dall'attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente f.f. -
Dott. P E - Presidente di Sezione -
Dott. M D C L - Consigliere -
Dott. G U - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. L T M - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18553-2007 proposto da:
PLAKENSTEINER GEORG (PLNGRG62B10A952A), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 38, presso lo studio dell'avvocato M M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato B G, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A., in persona del Presidente pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati M L, CORRERA FABRIZIO, CORETTI ATONIETTA, per delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 34/2007 della CORTE D'APPELLO di Trento - Sezione distaccata di BOLZAO, depositata il 16/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;
uditi gli avvocati Marco MACINI, Lelio MARITATO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANELLI DOMENICO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di Trento confermava la statuizione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da Plankensteiner Georg nei confronti dell'Inps, per sentir dichiarare che non erano da lui dovuti i contributi alla Gestione Commercianti come socio d'opera, per il periodo 1997-2001 richiesti dall'Istituto con la cartella di pagamento notificata il 29 maggio 2003. Assumeva infatti di non essere tenuto a detta iscrizione in quanto già iscritto alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, avendo operato quale amministratore unico
della società Jota srl. L'appellante parte privata aveva censurato la decisione di rigetto della domanda sostenendo non essere stato provato lo svolgimento, da parte sua, di mansioni e compiti diversi da quelli spettanti all'amministratore di società, essendosi limitato ad operare come vertice dell'azienda, avvalendosi di oltre 50 collaboratori ed operando ai meri fini dell'organizzazione e controllo a grandi linee del personale, oltre che alla stipula dei contratti con i soli fornitori principali.
La Corte territoriale escludeva preliminarmente che a questa fattispecie fosse applicabile la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208 in tema di attività prevalente, sul rilievo che la L. n. 335 del 1995 impone la iscrizione alla gestione separata anche a coloro che
svolgono lavoro autonomo. Quanto all'effettivo esercizio di attività presso l'impresa commerciale, la Corte territoriale affermava che le stesse allegazioni dell'appellante conducevano alla risposta positiva, trattandosi di compiti propri del potere decisionale e di gestione che competono a chi dirige l'impresa, non già dell'amministratore che si occupa dell'organizzazione e direzione. Inoltre il teste di parte resistente aveva riferito che questi adempiva abitualmente, con presenza quotidiana nella sede aziendale, a compiti di minuto disbrigo degli affari inerenti all'attività di impresa, ossia la gestione amministrativa negli aspetti più rilevanti, come l'organizzazione delle ferie e delle retribuzioni. Avverso detta sentenza il soccombente propone ricorso con un unico motivo illustrato da memoria.
Resiste l'Inps con controricorso.
La questione è stata rimessa a queste Sezioni unite con ordinanza del 15 marzo 2009, per risolvere il contrasto di giurisprudenza insorto nella Sezione lavoro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo si denunzia violazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 208 e difetto di motivazione, per avere la
sentenza impugnata affermato la vigenza della regola della doppia iscrizione, per cui il relativo obbligo presso la gestione commercianti non verrebbe meno neppure ove si dimostri che l'attività prevalentemente espletata non era quella di partecipazione al lavoro aziendale, ma quella di amministratore della srl. Sostiene invece il ricorrente che con la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208 si sarebbe inteso escludere l'obbligo della doppia
iscrizione e quindi della doppia contribuzione. La sentenza impugnata avrebbe altresì errato nel considerare come partecipazione abituale nel lavoro aziendale, con conseguente obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, attività che erano invece proprie dell'amministratore di società, che non si limitano alla definizione degli indirizzi strategici della compagine, ma svolgono anche compiti operativi.
Il ricorso merita accoglimento.
La questione posta alla Corte, concernente l'interpretazione della L.23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi da 202 a 208, è la seguente:
se il socio di una società commerciale nella forma della srl, il quale partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e, nel contempo, sia anche amministratore della medesima, percependo un apposito compenso, sia tenuto alla iscrizione (e debba versare la contribuzione) presso le due corrispondenti gestioni previdenziali, ossia alla gestione commercianti per la prima attività ed alla gestione separata per la seconda, oppure sia tenuto alla iscrizione presso una sola delle due, da individuare come quella di competenza per la attività prevalente.
La giurisprudenza di questa Corte, disattendendo la tesi dell'Istituto sulla duplicità di iscrizione e contribuzione, si è orientata in quest'ultimo senso con numerose pronunce: tra le tante Cass. n. 20886/07, n. 149 dell'8 gennaio 2008, n. 854 del 17 gennaio 2008, n. 12103 del 14 maggio 2008, n. 24403 del 2 ottobre 2008. Invero, anche la sentenza n. 13215 del 22 maggio 2008 - indicata nella ordinanza di rimessione come appartenente all'indirizzo minoritario - concorda, secondo il criterio della prevalenza, sulla "unicità" della gestione cui iscrivere il socio lavoratore della srl commerciale, che svolga anche compiti di amministratore, ma se ne discosta quanto al meccanismo operativo da applicare, per quanto riguarda l'ammontare dei redditi da sottoporre a contribuzione. Considerata la vastità del contenzioso che ne viene coinvolto ed i notevoli risvolti economici, appare opportuno riesaminare funditus la questione, e i riflessi sul piano contributivo della alternativa prescelta.
A tal fine occorre esaminare i tratti fondamentali che regolano la assicurazione presso la gestione separata e la assicurazione commercianti, ossia le due gestioni di coinvolte.
1. La gestione separata.
Con la creazione di questa nuova gestione si è inteso estendere la copertura assicurativa, nell'ambito della cd. "politica di universalizzazione delle tutele", non solo a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, a coloro cioè che svolgevano due diversi tipi di attività e che erano "coperti" dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna corrispondesse una forma di assicurazione.
La norma è stata introdotta dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, il quale dispone: "26. A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono
tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l'Inps, e finalizzata all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, nonché i titolari di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lett. A), medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività". Sono dunque soggetti ad assicurazione due tipi di reddito da lavoro autonomo: quelli di cui all'art. 49, comma 1, del TUIR che derivano dall'esercizio, abituale ancorché non esclusivo, di arti e professioni e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo, derivanti dagli uffici di amministratore e sindaco di società e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
1.2. La gestione separata presenta quindi aspetti diversi rispetto alle altre (la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le gestioni dei lavoratori autonomi, ossia commercianti, artigiani, coltivatori diretti), che sono caratterizzate da una definizione compiuta del proprio campo di applicazione, corrispondente alla attività lavorativa svolta, per cui alla gestione AGO sono iscritti i lavoratori dipendenti, alla gestione coltivatori diretti coloro che esercitano questa attività ecc. Diversamente, nel citato art. 2, comma 26, il riferimento è invece eteronomo e supportato esclusivamente dalla norma fiscale (i citati articoli del TUIR), per cui, nella gestione separata, l'obbligazione contributiva è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito: più che un contributo destinato ad integrare un settore previdenzialmente scoperto, i conferimenti alla gestione separata hanno piuttosto il sapore di una tassa aggiuntiva su determinati tipi di reddito, con il duplice scopo di "fare cassa" e di costituire un deterrente economico all'abuso di tali forme di lavoro.
1.3. Si tratta quindi di una nuova tutela previdenziale che può essere o "unica", in quanto corrispondente all'unica attività svolta, oppure "complementare" a quella apprestata dalla gestione a cui il soggetto è iscritto in relazione all'altra attività lavorativa espletata.
Inoltre, la compatibilità, per i lavoratori autonomi che percepiscono i