Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/07/2024, n. 21154

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In tema di addebito dell'addizionale provinciale (di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis), il consumatore finale - se ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, imposte in contrasto con il diritto dell'Unione Europea e rispetto alle quali l'azione di rimborso risulta eccessivamente difficoltosa - è legittimato, in via straordinaria e per il principio di effettività della tutela giurisdizionale, ad agire nei confronti dell'Erario con la stessa azione di indebito oggettivo esperibile nei confronti del fornitore, entro il termine di prescrizione ordinaria, attesa la sua natura civilistica, non trovando applicazione il termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1995, assegnato al soggetto passivo del rapporto di imposta per il rimborso.

In caso di addebito, da parte del fornitore di energia al consumatore finale, dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, applicabile ratione temporis, imposta che si pone in contrasto con l'art. 48 della direttiva n. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare la stessa domanda nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/07/2024, n. 21154
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21154
Data del deposito : 29 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 19813/2023 Numero sezionale 790/2024 Numero di raccolta generale 21154/2024 Data pubblicazione 29/07/2024 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Oggetto: tributi – Composta da addizionali provinciali – consumatore finale – legittimazione - rimborso – prescrizione - presupposti Ernestino Luigi Bruschetta - Presidente - Giovanni La Rocca - Consigliere - R.G.N. 19813/2023 Francesco Federici - Consigliere - Filippo D'Aquino - Consigliere rel. - UP 28/05/2024 Maria Giulia Putaturo - Consigliere - Donati Viscido di Nocera ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19813/2023 R.G. proposto da: UNES MAXI S.p.A. (C.F. 07515280159), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. NICOLA CRISPINO (C.F. [...]) e dall'Avv. ROBERTO PERA (C.F. [...]) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo Studio Rödl & Partner in Roma, Piazza di Sant'Anastasia, 7 – ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege 1 di 13 N. 19813/23 R.G. Est. F. D'Aquino Numero registro generale 19813/2023 Numero sezionale 790/2024 Numero di raccolta generale 21154/2024 Data pubblicazione 29/07/2024 dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 – controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, n. 1831/02/23 depositata in data 30 maggio 2023 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D'Aquino nella pubblica udienza del 28 maggio 2024;
udita la relazione del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale TOMMASO BASILE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. NICOLA CRISPINO per il ricorrente;
udito l'Avv. ANNA COLLABOLLETTA dell'Avvocatura Generale dello Stato per il controricorrente FATTI DI CAUSA 1. La società contribuente UNES MAXI S.p.A., quale consumatore finale di energia elettrica, ha impugnato un provvedimento di diniego tacito di rimborso per importi versati a titolo di addizionali provinciali nel periodo gennaio – dicembre 2011 sui consumi di energia elettrica. La domanda di rimborso è stata fondata sul presupposto che il fornitore di energia elettrica (Eviva S.p.A.) aveva originariamente addebitato i relativi importi alla contribuente e alle sue controllate (poi fuse per incorporazione) in via di rivalsa ed era stata successivamente ingiunta dalla contribuente per restituzione delle addizionali indebitamente versate in quanto in contrasto con il diritto dell'Unione. La società contribuente aveva dedotto, inoltre, che il fornitore di energia fosse stato successivamente ammesso alla procedura di concordato preventivo dal Tribunale di Milano, per cui la domanda di rimborso nei confronti del fornitore doveva ritenersi definitivamente infruttuosa. Sulla base di tali presupposti la contribuente aveva, pertanto, svolto azione di rimborso direttamente nei confronti dell'Amministrazione 2 di 13 N. 19813/23 R.G. Est. F. D'Aquino Numero registro generale 19813/2023 Numero sezionale 790/2024 Numero di raccolta generale 21154/2024 Data pubblicazione 29/07/2024 finanziaria, facendo valere la propria legittimazione straordinaria al rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per eccessiva difficoltà ad agire nei confronti del fornitore.

2. La CTP di Milano ha rigettato il ricorso, ritenendo tardiva l'istanza in quanto presentata oltre il termine di cui all'art. 14, comma 2, d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), non trattandosi di domanda di indebito oggettivo, bensì di ordinaria domanda di rimborso per accise indebitamente versate.

3. La Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l'appello della società contribuente. In principalità, il giudice di appello ha confermato la tardività della domanda di rimborso, in quanto presentata oltre il termine di decadenza biennale di cui all'art. 14, comma 2 TUA, termine applicabile a tutte le domande di rimborso e, quindi, anche a quelle con cui si fa valere la legittimazione straordinaria del consumatore finale nei confronti dell'Ufficio. Il giudice di appello ha, in secondo luogo, osservato che la società contribuente avrebbe potuto formulare istanza di rimborso direttamente nei confronti del fornitore ben prima della manifestazione dell'insolvenza della contribuente. Sotto questo profilo, la sentenza impugnata ha ritenuto che la società contribuente non avesse dato prova di essersi attivata presso il fornitore con una azione giudiziale, né avesse fatto valere le proprie pretese restitutorie all'interno della procedura concorsuale. Infine, il giudice di appello ha ritenuto che l'incompatibilità delle addizionali con il diritto dell'Unione non si applica ai rapporti esauriti, per cui «non incidono sul termine di decadenza del diritto al rimborso, la cui decorrenza deve farsi risalire al momento del versamento».

4. Ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l'Ufficio. 3 di 13 N. 19813/23 R.G. Est. F. D'Aquino Numero registro generale 19813/2023 Numero sezionale 790/2024 Numero di raccolta generale 21154/2024 Data pubblicazione 29/07/2024 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 14, commi 2 e 3 TUA, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto operante nella specie il termine di decadenza biennale in luogo del termine di prescrizione ordinario. Osserva parte ricorrente che il termine di decadenza è opponibile al contribuente obbligato al versamento dell'imposta, laddove la società ricorrente, essendo priva di rapporto di imposta con l'Agenzia delle Dogane, può esperire unicamente una domanda di indebito oggettivo nei confronti dell'Ufficio per impossibilità o eccessiva difficoltà di ottenere il rimborso in sede civile dal soggetto obbligato. L'azione, nella specie, trarrebbe origine dal diritto dell'Unione e, in particolare, dal principio di effettività (come ribadito in sede di discussione orale), con conseguente applicazione della prescrizione ordinaria. Osserva, infine, il ricorrente che l'applicazione del termine biennale di decadenza comporterebbe, anche in termini fattuali, la frustrazione del diritto del consumatore finale.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 1 TUA, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non assolto l'onere di previo esperimento di tutte le azioni offerte dall'ordinamento nei confronti del fornitore di energia elettrica. Deduce parte ricorrente che tale condizione processuale non è imposta dal diritto dell'Unione, che richiede unicamente che l'azione nei confronti del fornitore risulti impossibile o eccessivamente difficile. Sotto questo profilo, il ricorrente osserva che risulterebbe sufficiente avere addotto la prova della insolvenza del fornitore, anche solo provando di avere compulsato il debitore con una formale intimazione stragiudiziale di pagamento. 4 di 13 N. 19813/23 R.G. Est. F. D'Aquino Numero registro generale 19813/2023 Numero sezionale 790/2024 Numero di raccolta generale 21154/2024 Data pubblicazione 29/07/2024 3. Il primo motivo è fondato. Secondo il diritto dell'Unione, gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, a rimborsare le imposte e i tributi percepiti indebitamente dallo Stato membro, posto che il diritto di ottenere il rimborso di tali tributi è la conseguenza e il complemento dei diritti conferiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell'Unione che vietano tali tributi (CGUE, 11 aprile 2024, Gabel Industria Tessile + 1, C-316/22, punto 29;
CGUE, 20 ottobre 2011, Danfoss e Sauer‑Danfoss, C‑94/10, punto 20).

4. Parimenti, in assenza di una disciplina armonizzata in tema di rimborso di imposte, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali debba essere esercitato

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