Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/09/2019, n. 22771

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/09/2019, n. 22771
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22771
Data del deposito : 12 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18956-2018 proposto da: P G, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA NOMENTANA

323, presso lo studio dell'avvocato B M, rappresentato e difeso dall'avvocato S Z;

- ricorrente -

3S4

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BAIAMONTI

25;

- controricorrente -

nonchè

contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PGLIA, MATERA RAFFAELE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 253/2018 della CORTE DEI CONTI - II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 19/04/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/2019 dal Consigliere F G;
udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale F S, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato S Z.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1558 del 27 novembre 2013 la sezione giurisdizionale Puglia della Corte dei Conti condannò G P, direttore del Consorsio A.S.I. di Bari, e R M, dirigente regionale del settore programmazione della Regione Puglia, al risarcimento del danno erariale derivato dall'avvenuta corresponsione da parte del P al Matera, in costanza dell'incarico dirigenziale di quest'ultimo presso la Regione Puglia, di compensi per l'incarico di commissario straordinario del Consorzio SISRI (ex A.S.I.) di Bari. g Ric. 2018 n. 18956 sez. SU - ud. 18-06-2019 -2- 1.2. Avverso tale sentenza proposero appello sia il P che il Matera ed il primo eccepì il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti. La sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei Conti, per quanto qui interessa, disattese l'eccezione di difetto di giurisdizione sul rilievo che il mancato versamento delle somme corrisposte al fondo unico previsto dal d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 non integrava un' alterazione dei rapporti di dare ed avere tra l'ente pubblico ed il percettore dei compensi illegittimi ma, piuttosto, una specifica violazione degli obblighi propri del servizio assegnato ad entrambi gli interessati. Sottolineò inoltre che la domanda aveva ad oggetto anche la consistenza del danno erariale cagionato.

2. Per la Cassazione della sentenza, in relazione alla ritenuta giurisdizione del giudice contabile, propone ricorso G P articolando un unico motivo. Il Procuratore Generale della Corte dei Conti ha opposto difese con controricorso insistendo per l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con un unico motivo di ricorso G P denuncia la violazione ed erronea interpretazione degli artt. 24 e 53 del d.lgs n. 165 del 2001 in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.. 4.1. Espone il ricorrente che con la citazione a giudizio il Procuratore Regionale della Corte dei Conti denunciò la violazione del principio di onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, disciplina che ritenne applicabile ai Dirigenti della Regione Puglia. In quell'atto il Procuratore Regionale evidenziò che i compensi erano stati autoliquidati dal Commissario straordinario Matera, dirigente della Regione Puglia, con una delibera che era stata sottoscritta anche dal P, Direttore e capo del servizio Ric. 2018 n. 18956 sez. SU - ud. 18-06-2019 -3- economico e finanziario del Consorzio. Sottolineò quindi che detti compensi, in considerazione del rapporto di servizio esistente tra la Regione Puglia ed il Matera, avrebbero dovuto essere versati al Fondo di produttività, o ad altro fondo ad esso equivalente, e, certamente, non potevano essere corrisposti direttamente al Commissario. La sezione giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti, al pari di quella regionale, ritennero che l'avvenuta autoliquidazione sottoscritta anche dal P, il mancato versamento al Fondo, in uno con il pagamento diretto al Commissario straordinario, erano espressione di una grave negligenza, rilevante al fine di ravvisare una responsabilità per danno erariale di entrambi i convenuti.
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