Cass. pen., sez. V trib., sentenza 29/03/2023, n. 13236

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 29/03/2023, n. 13236
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13236
Data del deposito : 29 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IACOVINO GIUSEPPE MARIO nato a MONTAGANO il 17/12/1948 avverso la sentenza del 21/04/2022 del GIUDICE DI PACE di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO S;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore O M che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, avv. FABIO ALBINO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/04/2022 il Giudice di pace di Campobasso ha condannato G M I alla pena di euro 400 di multa per il delitto di diffamazione commesso nei confronti di Sandro D'Amico, responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Montagano, il 4 dicembre 2018 e il 6 gennaio 2019, attraverso alcune lettere nelle quali la persona offesa (non costituitasi parte civile) era stata accusata di gestire il proprio ufficio in violazione della legge e del dovere di imparzialità, nell'interesse di privati.

2. L'imputato ha proposto appello, che è stato convertito in ricorso per cassazione dal Tribunale di Campobasso, sul rilievo che si tratta di condanna alla sola pena pecuniaria, senza pronuncia sul risarcimento dei danni (art. 37 d. Igs. 274/2000).

2.1. Il primo motivo lamenta l'erronea valutazione da parte del Giudice di pace della c.d. exceptio veritatis prevista dall'art. 596, terzo comma, cod. pen. Deduce che le lettere ritenute diffamatorie si riferiscono ad un permesso di costruire, rilasciato dalla persona offesa nella sua qualità di responsabile dell'ufficio tecnico comunale e dunque pubblico ufficiale, permesso la cui illegittimità sarebbe stata provata nel corso del processo, in particolare attraverso una consulenza tecnica, svolta su incarico del pubblico ministero in un diverso procedimento penale. Il ricorrente invoca dunque l'applicazione dell'art. 596, terzo comma, cod. pen. lamentando che le argomentazioni sul punto, consegnate ad una memoria difensiva depositata nel giudizio, non siano state considerate dalla sentenza impugnata.

2.2. Il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica: premesso che il ricorrente aveva buone ragioni per ritenere illegittimo il permesso di costruire, sulla base della citata consulenza tecnica, e che tale provvedimento amministrativo indubbiamente favoriva i privati che lo avevano ottenuto, le espressioni utilizzate dal ricorrente sarebbero rispettose dei limiti della continenza.

2.3. Il terzo motivo lamenta l'errore di diritto in cui sarebbe incorso il giudice di pace laddove ha ritenuto integrata la diffamazione. La prima lettera era diretta alla medesima persona offesa ,oltre che per conoscenza all'amministrazione comunale: mancherebbe il requisito della ) comunicazione con più persone, non potendosi l'agente rappresentare che, per prassi interna all'ufficio, l'addetta al protocollo avrebbe diffuso lo scritto alle tre figure di maggior rilievo del Comune (circostanza che sarebbe emersa «dai verbali di udienza»: pag. 8 dell'atto di impugnazione). La seconda lettera era invece diretta al sindaco ed ai consiglieri di minoranza, ma questi ultimi non ne sarebbero venuti a conoscenza, mentre ne sarebbe venuta a conoscenza la persona offesa.
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