Cass. civ., sez. III, ordinanza 16/02/2024, n. 4271

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di trasporto marittimo di persone, alla domanda di risarcimento del danno alla persona da inadempimento contrattuale - non potendosi applicare né il termine biennale di prescrizione previsto dall'art. 16 della Convenzione di Atene del 1974 se il fatto è antecedente al momento in cui ad essa è stata data esecuzione nell'ordinamento, né i termini previsti dagli artt. 94 e 95 c.cons. che, nella formulazione ratione temporis vigente, disciplinavano la responsabilità per i danni derivanti dall'inadempimento di prestazioni comprese in un pacchetto turistico - si applica il termine di prescrizione breve di sei mesi, a decorrere dalla data dell'arrivo, previsto dall'art. 418 c.n. (Principio affermato dalla S.C. in relazione a danni derivanti da fatti avvenuti in data - 12 agosto 2007 - antecedente a quella del 31 dicembre 2012 dalla quale la Convenzione è in vigore, per l'Italia e l'Unione europea ai sensi dell'art. 12 del Regolamento CE n.392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 16/02/2024, n. 4271
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4271
Data del deposito : 16 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 1919/2021 Numero sezionale 4385/2023 Numero di raccolta generale 4271/2024 Data pubblicazione 16/02/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto G TINO Presidente RESPONSABILITÀ CIVILE D S Consigliere E S Consigliere G C Consigliere Ud. 18/12/2023 CC P S Rel. Consigliere Cron. R.G.N. 01919/2021 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 01919/2021 R.G., proposto da G D G;
rappresentato e difeso dall'Avv. C T, in virtù di procura a margine del ricorso;
-ricorrente- nei confronti di SMIV s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avv. F C, in virtù di procura a margine del controricorso;
-controricorrente- nonché di Axa Assicurazioni s.p.a.;
-intimata- per la cassazione della sentenza n.1272/2020 della Corte d'appello di Salerno, depositata il 25 novembre 2020;
1 Numero registro generale 1919/2021 C.C. 18.12.2023 Numero sezionale 4385/2023 N. R.G. 01919/2022 Numero di raccolta generale 4271/2024 Pres. Travaglino Est. S Data pubblicazione 16/02/2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2023 dal Consigliere Paolo S. Rilevato che:

1. G D G citò la SMIV s.r.l. dinanzi al Tribunale di Salerno, chiedendone la condanna al risarcimento del danno subìto in conseguenza del sinistro occorsogli il 12 agosto 2007, allorché, nel salire a bordo di un aliscafo di proprietà della società convenuta, a causa dell'omessa assistenza del personale di bordo, aveva battuto il capo contro l'arcata superiore del portellone dell'imbarcazione, la quale era oscillata per una manovra improvvisa e non segnalata;
costituitasi la SMIV s.r.l. e chiamata in causa l'AXA Assicurazioni s.p.a., il Tribunale rigettò la domanda;

2. la Corte d'appello di Salerno, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla convenuta, ha confermato la sentenza di prime cure e rigettato l'impugnazione proposta dal Di Genio, sul rilievo che la domanda da lui proposta era qualificabile come domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e che il relativo diritto risarcitorio fosse prescritto ai sensi dell'art.418 cod. nav., a mente del quale il passeggero deve far valere i suoi diritti verso il vettore nel termine di sei mesi dall'arrivo a destinazione;
nel caso di specie, la prescrizione era maturata perché l'atto di citazione era stato notificato dopo che era trascorso circa un anno dall'evento dannoso;

3. ricorre per cassazione G D G sulla base di quattro motivi;
risponde con controricorso la SMIV s.r.l.;
non svolge difese l'intimata l'Axa Assicurazioni s.p.a.;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell'art.380-bis.1 cod. proc. civ.;
il ricorrente ha depositato memoria. 2 Paolo S est. C.C. 18.12.2023 Numero registro generale 1919/2021 N. R.G. 01919/2022 Numero sezionale 4385/2023 Pres. Travaglino Est. S Numero di raccolta generale 4271/2024 Data pubblicazione 16/02/2024 Considerato che:

1. con il primo motivo viene sollevata l'«Eccezione di incostituzionalità degli artt. dal 62 al 72 della L. n. 98 del 9.8.2013 di conversione con modificazioni del D.L. 21.6.2013 n. 69 (norme istitutive dei Giudici Ausiliari di Corte di Appello), in relazione agli artt. 3, 25 c.1, 106 c. 2 e 111 Cost. e conseguente nullità della sentenza per vizio di costituzione del Giudice ex art.158 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.»;
il ricorrente osserva che tra i membri del Collegio della Corte salernitana che ha emesso la sentenza di appello figurava un giudice ausiliario che aveva assunto anche la qualità di estensore, in violazione del divieto costituzionale di inserire i magistrati onorari negli organi giudicanti collegiali. Sostiene, dunque, l'incostituzionalità – in riferimento agli artt.3, 25, 102, 106 e 111 della Costituzione – delle norme di legge istitutive delle figure dei giudici ausiliari presso le Corti di appello, tra l'altro già sottoposte al sindacato del giudice delle leggi;

1.1. il motivo è infondato;
la questione della legittimità costituzionale delle norme di legge istitutive delle figure dei giudici ausiliari presso le Corti di appello è già stata decisa dalla Corte costituzionale, la quale, nel dichiarare l'incostituzionalità di quelle disposizioni, contenute nel

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi