Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/06/2007, n. 13979
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Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono. (Principio espresso in sede di risoluzione di questione di massima di particolare importanza).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di sezione -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso l'Ufficio legale della società stessa, rappresentata e difesa dall'avvocato URSINO Anna Maria Rosaria, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AL LI, AR EL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA KEPLERO 26, presso lo studio dell'avvocato ORSINI Maria Greca, che li rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1127/02 del Tribunale di LIVORNO, depositata il 19/06/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/05/07 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito l'Avvocato Gianluca CESARI, per delega dell'avvocato Maria Greca Orsini;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 30 settembre 1994 il Pretore di Livorno, accogliendo un ricorso dell'Ente Poste NE (cui in seguito è subentrata la Poste NE s.p.a.) ingiunse con decreto ai Sigg. AT AL ed LB RD di restituire al ricorrente la somma di L. 3.905.650 (oltre agli accessori) da essi percepita a titolo di interessi maturati su buoni postali fruttiferi, facenti parte di una serie speciale contrassegnata con la sigla AA, sottoscritti per l'importo capitale di L.
7.000.000 nel giugno 1986 e posti anticipatamente in riscossione otto anni dopo. Quei buoni, stando alla dicitura figurante sui titoli, assicuravano ai sottoscrittori interessi tali da comportare la triplicazione del capitale dopo otto anni, ed in base a tale calcolo i sigg. AL e RD avevano riscosso la somma di L. 21.000.000. Ma un D.M. emanato sin dal 16 giugno 1984 aveva, invece previsto che fosse possibile conseguire quel medesimo risultato finanziario solo dopo il decorso di nove anni: donde la pretesa restitutoria azionata dall'Ente Poste, sul presupposto del carattere indebito dei maggiori interessi lucrati dai sottoscrittori per effetto dell'anticipata riscossione.
Gli ingiunti proposero opposizione, che fu accolta dal pretore con decisione poi conformata, in grado d'appello, dal Tribunale di Livorno.
Il Tribunale, con sentenza resa pubblica il 19 giugno 2002, ritenne infatti che non potesse trovare applicazione nella specie il disposto dell'art. 173 dell'allora vigente codice postale (D.P.R. n. 156 del 1973, e successive modificazioni), a tenore del quale anche per serie
di buoni postali già emessi è consentito alla Pubblica Amministrazione di variare il tasso d'interesse con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta ufficiale, giacché i buoni postali dei quali si discute erano stati emessi ben dopo la pubblicazione del decreto ministeriale che aveva portato da otto a nove anni la scadenza del possibile rimborso anticipato, e detto decreto aveva previsto che in caso di ulitizzazione di moduli già stampati per le emissioni precedenti, recanti la sigla "AA", si dovesse procedere ad apporre sui buoni medesimi una stampigliatura con l'indicazione di una sigla diversa ("AB-AA") e con l'espressa menzione del diverso termine di scadenza. Ciò che però, nel presente caso, non era avvenuto, onde legittimamente i sottoscrittori avevano confidato di aver diritto a riscuotere i buoni nel più breve termine indicato sugli stessi titoli ed era perciò priva di fondamento la actio indebiti esperita dall'ente postale.
Avverso tale sentenza Poste NE ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, al quale gli intimati hanno resistito con controricorso, poi illustrato con memoria. Con ordinanza n. 9218 del 20 aprile 2006 la prima sezione di questa corte, cui il ricorso era stato inizialmente assegnato, dopo aver dato atto dell'esistenza di un precedente della medesima sezione secondo cui compete all'amministrazione postale il diritto di ripetere gli interessi riscossi dai sottoscrittori in conformità al tenore letterale dei buoni postali, ove questo non corrisponda alle indicazioni dettate al riguardo da apposito decreto ministeriale, essendo detti buoni titoli di legittimazione e non titoli di credito (Cass. n. 27809 del 2005) -, ha prospettato al Primo Presidente l'opportunità di rimettere la decisione alle sezioni unite, trattandosi di questione suscettibile di ripresentarsi in frequenti casi ed in ordine alle quale è auspicabile si prevenga il formarsi di una molteplicità indirizzi giurisprudenziali contrastanti. Il ricorso è stato perciò discusso dinanzi alle Sezioni Unite. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è volto a denunciare la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 171 e art. 173, comma 2, come modificato dalla L. 25 novembre 1974, n. 588, e del D.M. 16 giugno 1984, nonché vizi di motivazione del provvedimento impugnato. Sostiene la ricorrente che, essendo i buoni postali titoli di risparmio nominativi, privi dei caratteri dell'astrattezza e della letteralità propri dei titoli di credito, il saggio di interesse da applicare è quello previsto per essi dalle legge, a prescindere dalle indicazioni figuranti sui titoli, con la conseguenza