Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 23/09/2021, n. 25809

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 23/09/2021, n. 25809
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25809
Data del deposito : 23 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 10669/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- ricorrente -

contro

GO.SI.FRA. di G S e C S, rappresentata e difesa dagli Avv.ti A P ed E V, con domicilio eletto presso il secondo in Roma via Chiana n. 97, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 67/06/13, depositata il 22 ottobre 20111. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2021 dal Consigliere G F T. RILEVATO CHE L'Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con quattro motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la sentenza della CTP di Venezia, aveva ritenuto infondato l'avviso di accertamento per Iva per l'anno 2004, emesso nei confronti della società GO.SI.FRA. di G S e C S per il minor pagamento dell'imposta dovuta in relazione alla base imponibile stabilita dall'art. 14 bis d.P.R. n. 640 del 1972 per l'imposta sugli intrattenimenti (ISI). Resiste con controricorso GO.SI.FRA. di G S e C S.

CONSIDERATO CHE

1. Va preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso atteso il mancato deposito dell'avviso di ricevimento della notifica effettuata a mezzo posta (v. Cass. n. 18361 del 12/07/2018).

2. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 74 d.P.R. n. 633 del 1972 e 14 bis d.P.R. n. 640 del 1972 per aver la CTR ritenuto l'ISI dovuta dal contribuente per il 2004 riferita solo ai primi quattro mesi dell'anno di effettivo utilizzo, sicché l'imposta - e la corrispondente Iva dovuta attesa l'identità della base imponibile forfettaria - andava parimenti frazionata.

2.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., in relazione al medesimo profilo, violazione e falsa applicazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e nullità della sentenza per motivazione apparente.
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