Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/01/2023, n. 01213

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/01/2023, n. 01213
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01213
Data del deposito : 17 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ente )2_-n SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3193/2015 R.G., proposto DA la "IVM S.p.A.", con sede in Lissone (MB), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. A D R, con studio in Como, elettivamente domiciliata presso l'Avv. A P, con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE CONTRO il Comune di Lissone (MB), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla Giunta Municipale il 18 febbraio 2015 n. 57, rappresentato e difeso dall'Avv. V R, con studio in Monza, e dall'Avv. S C, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura, per la prima, in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento e, per la seconda, in calce alla costituzione di nuovo difensore;
CONTRORICORRENTE E la "GELSA AMBIENTE S.r.l.", con sede in Desio (MB), in persona del procuratore Capozza G A, in virtù di procura conferita a mezzo di rogito redatto dal Notaio L R da Desio (MB) il 10 febbraio 2012, rep. n. 151848, nella qualità di gestore del servizio di igiene ambientale per il Comune di Lissone (MB), rappresentata e difesa dall'Avv. M D, con studio in Milano, e dall'Avv. P P M, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE NONCHÈ rEQUITALIA NORD S.p.A.", con sede in Milano, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore;
INTIMATA AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano il 10 giugno 2014 n. 3028/19/2014;
dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 dicembre 2022 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;

FATTI DI CAUSA

La "IVM S.p.A." ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano il 10 giugno 2014 n. 3028/19/2014, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento di nove fatture per la TIA relativa agli anni 2008, 2009 e 2010, per l'importo complessivo di C 33.063,76, oltre ai relativi accessori, con riferimento ad uno stabilimento ubicato nel Comune di Lissone (MB), ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla medesima nei confronti del Comune di Lissone (MB), della "GELSIA AMBIENTE S.r.l." e delrEQUITALIA NORD S.p.A." avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano il 2 ottobre 2012 n. 271/36/2012, con condanna della "IVM S.p.A." alla rifusione delle spese giudiziali in favore della "GELSIA AMBIENTE S.r.l." e delrEQUITALIA NORD S.p.A.", nonché con compensazione delle spese giudiziali tra la "IVM S.p.A." ed il Comune di Lissone (MB). La Commissione Tributaria Regionale ha pronunziato Vabsolutio ab instantia sul presupposto dell'inoppugnabilità delle fatture prodromiche alla cartella di pagamento. Il ricorso è affidato ad un unico motivo. Il Comune di Lissone (MB) e la "GELSIA AMBIENTE S.r.l." si sono costituiti con controricorso, mentre rEQUITALIA NORD S.p.A." è rimasta intimata. Con conclusioni scritte, Il P.M. si è espresso per l'accoglimento del ricorso.

MOTIVO DI RICORSO

Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 e 7, comma 2, della Legge 3 agosto 1990 n. 241, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente dichiarata dal giudice di secondo grado l'inammissibilità dell'appello per l'inoppugnabilità delle fatture emesse per la TIA relativa agli anni 2008, 2009 e 2010, che erano poste a fondamento della successiva cartella di pagamento in contestazione. La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivo è fondato.

1.1 Questa Corte ha più volte affermato che alla fattura contenente la richiesta della tariffa di igiene ambientale (TIA), così come al relativo procedimento di quantificazione e riscossione del prelievo in questione, si devono applicare i principi generali del procedimento tributario di accertamento e di riscossione. In particolare, si è ribadito quanto già espresso da questa Corte (Cass., Sez. 5", 9 agosto 2007, n. 17526) e quanto pure affermato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 24 luglio 2009, n. 238), ossia che gli atti con cui il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale, anche quando gli stessi dovessero avere la forma di fattura commerciale, non attengono al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma a un'entrata pubblicistica. Ne consegue che, avendo natura di atti impositivi, anche le fatture TIA debbono rispondere ai requisiti sostanziali propri di questi provvedimenti e possono essere impugnate davanti alle commissioni tributarie, nonostante non siano espressamente ricomprese tra l'elenco degli atti opponibili (tra le tante: Cass., Sez. 5", 9 agosto 2007, n. 17526;
Cass., Sez. 5", 10 maggio 2013, n. 11157;
Cass., Sez. 6", 18 luglio 2016, n. 14675;
Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27805;
Cass., Sez. 5^, 23 aprile 2020, nn. 8088 e 8089;
Cass., Sez. 5^, 19 agosto 2020, n. 17339;
Cass., Sez. 6^-5, 24 maggio 2021, n. 14200;
Cas., Sez. 5^, 8 aprile 2022).
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