Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/05/2005, n. 10961

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Al commissario "ad acta" di nomina amministrativa - inviato dall'organo di vigilanza o di controllo presso le amministrazioni, i cui competenti organi ordinari omettano o ritardino il compimento di atti obbligatori - deve riconoscersi la qualifica di funzionario onorario (sempre che non risulti oggettivamente ipotizzabile, in considerazione delle modalità di affidamento dell'incarico o di svolgimento dell'attività, un rapporto di pubblico impiego o di collaborazione professionale), e tale qualifica deve essere riconosciuta anche al collaboratore chiamato a cooperare nell'assolvimento di un "munus publicum" con il commissario "ad acta", non potendosi tra l'altro dubitare - stante l'esigenza di assicurare il buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) - della legittimità della nomina di uno o più esperti che, per la loro specifica competenza, siano capaci di fornire il loro contributo nello svolgimento di compiti sostitutori di particolare complessità. Ne consegue che la domanda di detto funzionario onorario rivolta a contestare la congruità del compenso riconosciutogli dall'amministrazione, introduce una controversia che, investendo una posizione di interesse legittimo, appartiene alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/05/2005, n. 10961
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10961
Data del deposito : 25 maggio 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO LE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D'AQUINO 104, presso lo studio dell'avvocato BERGAMO FEDERICO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
COMPAGNIA TRASPORTI PUBBLICI DI NAPOLI S.P.A. (GIÀ CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI DI NAPOLI);

- intimato -

e sul 2^ ricorso n. 31175/02 proposto da:
COMPAGNIA TRASPORTI PUBBLICI DI NAPOLI S.P.A. (GIÀ CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI DI NAPOLI), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 26, presso lo studio dell'avvocato IZZO RAFFAELE, rappresentata e difesa dall'avvocato ENRICO BONELLI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MO LE;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1464/02 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 07/05/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/05 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed incidentale, giurisdizione dell'a.g.a.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott. Michele ON, funzionario regionale, è stato incaricato con provvedimento del Co.Re.Co. della Regione Campania di collaborare quale esperto in materia tecnica e contabile, unitamente ad altri, con il Dott. Vincenzo Borga, funzionario del Co.Re.Co. nominato commissario ad acta per la redazione del bilancio e conto consuntivo per il 1992 del Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli. A seguito di richiesta da parte del dott. ON del pagamento del corrispettivo per l'opera prestata, trasmessa al Consorzio, il Co.Re.Co. deliberava di attribuire al dott. ON e agli altri due esperti, definitivamente qualificati commissari ad acta, la somma di L. 800.000.
Il dott. ON conveniva in giudizio il C.T.P. deducendo l'esistenza di un valido contratto di opera professionale stipulato con detto ente e facendo valere il suo diritto al compenso di L. 500.000.000, ovvero di somma diversa a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cod.civ.. Il Tribunale di Napoli declinava la propria giurisdizione e la Corte di Appello di Napoli con la sentenza oggi denunciata confermava tale decisione, ritenendo devoluta alla cognizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto attività di un funzionario onorario;
rilevava l'improponibilitè dell'azione di indebito arricchimento.
Avverso tale sentenza il dott. ON propone ricorso per

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