Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/05/2014, n. 10407
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda relativa al rimborso della quota di contributi a carico dei dipendenti, con qualifica impiegatizia, dell'Ente Foreste della Sardegna - indebitamente versata dal datore di lavoro per non aver riconosciuto lo sgravio contributivo di cui all'art. 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67 - anche se proposta con riferimento ad un periodo anteriore al 1 luglio 1998, attesa la natura previdenziale delle ritenute operate dall'ente, trattandosi di ambito che esula dalla giurisdizione amministrativa esclusiva in tema di pubblico impiego esistente "ratione temporis".
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Presidente di sez. -
Dott. RORDORF Renato - Presidente di sez. -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. CHIARINI MA Margherita - Consigliere -
Dott. GRECO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26892-2012 proposto da:
OS RO, AN AT, OI TO, CH ZO, ZO ON, AN CO, LO IE , e nella loro qualità di eredi di Contu Cosimo, e della di lui erede, appellante, NA MA, i sigg.ri CO TO, CO GI, CO AN, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 55, presso lo studio dell'avvocato BELLOTTI SERGIO, rappresentati e difesi dall'avvocato COLLI GIOVANNI ANGELO, per delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA, in persona del Presidente pro - tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BORSI 4, presso lo studio dell'avvocato SCAFARELLI FEDERICA, rappresentato e difeso dall'avvocato CARTA PIERLUIGI, per delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, D'ALOISIO CARLA, per delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con procura -
e contro
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, ASSESSORATO REGIONALE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 122/2012 della CORTE D'APPELLO di Cagliari - Sezione distaccata di SASSARI, depositata il 05/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2014 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;
uditi gli avvocati Emanuele DE ROSE per delega dell'avvocato Antonino Sgroi, Pierluigi CARTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. CO RO ed altri dipendenti dell'Ente Foreste della Sardegna hanno appellato la sentenza del Tribunale di Nuoro che ha declinato la giurisdizione in favore di quella del giudice amministrativo sul loro ricorso finalizzato ad ottenere - in applicazione degli sgravi contributivi anche a loro spettanti, seppur dipendenti con qualifica impiegatizia e non già operaia, laddove secondo l'Inps il beneficio dello sgravio spettava solo ai dipendenti dell'ente con qualifica di operai - la ripetizione di quanto in più versato dal datore di lavoro Ente Foreste della Sardegna, con riferimento alla quota contributiva a loro carico.
Hanno sostenuto che era errata la premessa sulla quale il giudice di primo grado aveva fondato la sua decisione, avendo quest'ultimo ritenuto che la loro pretesa di restituzione delle somme indebitamente trattenute dal datore di lavoro a titolo di contributi avesse natura retributiva. mentre aveva natura contributiva;
e da ciò conseguiva la giurisdizione del giudice ordinario. L'Ente Foreste si