Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/08/2024, n. 22009
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In tema di fabbricati rurali, gli effetti retroattivi del riconoscimento della ruralità, previsti dall'art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013, conv. dalla l. n. 124 del 2013, presuppongono, quale unico dato rilevante, l'apposizione di una specifica annotazione in atti, risultando superate le originarie previsioni normative, che invece correlavano tale effetto ad una variazione del classamento catastale.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 6690/2021 Numero sezionale 934/2024 Numero di raccolta generale 22009/2024 Data pubblicazione 05/08/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Oggetto: 160 Composta da ICI IMU Dott. Oronzo De Masi Presidente Accertamento Dott. Angelo Matteo Socci Consigliere Dott. Liberato Paolitto Consigliere rel. R.G.N. 6690/2021 Dott. Ugo Candia Consigliere R.G.N. 16586/2022 Dott. Stefania Billi Consigliere Ud. 28/06/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6690/2021 R.G. proposto da Cooperativa Produttori Suini Pro Sus S.c.a. (C.F. e P.IVA: 00828880195), in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Giosuè Borsi n. 4, presso lo studio dell'avvocato Federica Scafarelli (c.f.: [...];
pec: federicascafarelli@ordineavvocatiroma.org), rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Zontini (c.f.: [...], pec: avvannazontini@cnfpec.it);
– ricorrente –
contro
Comune di AN AL MA (C.F. 00241790344), in persona del suo Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, via Antonio Stoppani n. 1, presso lo studio dell'avvocato Claudio Coggiatti (c.f.: [...];pec: claudiocoggiatti@ordineavvocatiroma.org) Numero registro generale 6690/2021 Numero sezionale 934/2024 Numero di raccolta generale 22009/2024 Data pubblicazione 05/08/2024 che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Nicola Bianchi (c.f.: [...];
pec: avv.nicolabianchi@certmail-cnf.it) e MO EL (c.f.: [...];
pec: simona.catellani@pecstudio.it);
– controricorrente – e sul ricorso proposto da Comune di AN AL MA (C.F. 00241790344), in persona del suo Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, via Antonio Stoppani n. 1, presso lo studio dell'avvocato Claudio Coggiatti (c.f.: [...];pec: claudiocoggiatti@ordineavvocatiroma.org) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Nicola Bianchi (c.f.: [...];
pec: avv.nicolabianchi@certmail-cnf.it) e MO EL (c.f.: [...];
pec: simona.catellani@pecstudio.it);
– ricorrente in via incidentale –
contro
Cooperativa Produttori Suini Pro Sus S.c.a. (C.F. e P.IVA: 00828880195), in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Giosuè Borsi n. 4, presso lo studio dell'avvocato Federica Scafarelli (c.f.: [...];
pec: federicascafarelli@ordineavvocatiroma.org), rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Zontini (c.f.: [...], pec: avvannazontini@cnfpec.it);
– controricorrente al ricorso incidentale – avverso la sentenza n. 879, depositata il 9 settembre 2020, della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna;
e sul ricorso iscritto al n. 16586/2022 R.G. proposto da Cooperativa Produttori Suini Pro Sus S.c.a. (C.F. e P.IVA: 00828880195), in persona del suo legale rappresentante p.t., con 2 Numero registro generale 6690/2021 Numero sezionale 934/2024 Numero di raccolta generale 22009/2024 Data pubblicazione 05/08/2024 domicilio eletto in Roma, via Giosuè Borsi n. 4, presso lo studio dell'avvocato Federica Scafarelli (c.f.: [...], pec: federicascafarelli@ordineavvocatiroma.org), rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Zontini (c.f.: [...], pec: avvannazontini@cnfpec.it);
– ricorrente –
contro
Comune di AN AL MA (c.f. 00241790344), in persona del suo Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, via Antonio Stoppani n. 1, presso lo studio dell'avvocato Claudio Coggiatti (c.f.: [...];pec: claudiocoggiatti@ordineavvocatiroma.org) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Nicola Bianchi (c.f.: [...];
pec: avv.nicolabianchi@certmail-cnf.it) e MO EL (c.f.: [...];
pec: simona.catellani@pecstudio.it);
– controricorrente – avverso la sentenza n. 1549, depositata il 22 dicembre 2021, della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna;
udita la relazione delle cause svolta, nella pubblica udienza del 28 giugno 2024, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
uditi l'avvocato Anna Zontini, per la Cooperativa Produttori Suini Pro Sus S.c.a., e l'avvocato Claudio Coggiatti, per il Comune di AN AL MA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Andrea Postiglione, che ha concluso chiedendo, quanto al ricorso R.G.N. 6690/2021, il rigetto del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale e con conseguente conferma dell'impugnata sentenza e, quanto al ricorso R.G.N. 16586/2022, il rigetto dei motivi di ricorso. 3 Numero registro generale 6690/2021 Numero sezionale 934/2024 Numero di raccolta generale 22009/2024 Data pubblicazione 05/08/2024 FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 879, depositata il 9 settembre 2020, la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna ha rigettato l'appello proposto dalla Cooperativa Produttori Suini Pro Sus S.c.a. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso in relazione all'ICI dovuta dalla contribuente per l'anno 2009. 1.1 – A fondamento del decisum, il Giudice del gravame ha ritenuto che: - l'avviso di accertamento aveva ad oggetto le unità immobiliari identificate in catasto «al fg. 1, map. 394, sub 1 e 2, cat. D/1, nonché al map. 207, sub 3, cat. D/7»;
- come già rilevato dal giudice di prime cure, l'avviso di accertamento risultava compiutamente motivato, tanto che aveva consentito lo svolgimento di un articolato ricorso introduttivo del giudizio;
- secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, l'esenzione ICI si correlava al dato oggettivo della iscrizione catastale, dovendosi considerare rurali le unità immobiliari risultanti in catasto nella pertinente categoria (A/6 o D/10);
- nella fattispecie la contribuente aveva presentato due dichiarazioni di variazione catastale e risultava che: a) – quella presentata in data 29 settembre 2011 - con riferimento alle unità immobiliari di cui al fg. 1, map. 182, sub 6, cat. D/7 e map. 394 sub. 1 e 2, cat. D/2 - non era stata corredata «della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che i requisiti per il riconoscimento della ruralità sussistevano a decorrere dal quinquennio antecedente la data dell'istanza stessa»;
b) – quella successiva - che aveva riguardo alla unità immobiliare di cui al fg. 1, map. 182 sub 7 (ex sub. 6), cat. D/1, e che era corredata 4 Numero registro generale 6690/2021 Numero sezionale 934/2024 Numero di raccolta generale 22009/2024 Data pubblicazione 05/08/2024 della cennata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo la quale «l'immobile a far data dal 29/12/2001 "svolge funzioni produttive connesse alle attività agricole della società Cooperativa"» - era stata (tardivamente) acquisita dall'Agenzia delle Entrate il 2 ottobre 2012 (seppur inviata il 25 settembre 2012), oltre il termine (del 30 settembre 2012) previsto dal d.l. n. 216 del 2011, art. 29, comma 8, conv. in l. n. 14 del 2012;
- in ragione di tanto, alle due dichiarazioni non potevano ascriversi effetti retroattivi quanto alla ruralità delle unità immobiliari il cui classamento non era stato variato (nella categoria D/10) in relazione al periodo di imposta in contestazione (2009);
- il requisito della ruralità sussisteva (così) solo per l'unità immobiliare riportata in catasto «al fg. 1 map. 182 sub 7 (ex sub 6 e di poi, a seguito di ampliamento, sub 8) dal 3/10/2012 sino al 24/12/2014, ossia in un arco temporale successivo all'anno che qui interessa». 1.2 – La Cooperativa Produttori Suini Pro Sus S.c.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di sei motivi, ed ha depositato memoria. Il Comune di AN AL MA resiste con controricorso che espone l'articolazione di un motivo di ricorso incidentale cui la Cooperativa Produttori Suini Pro Sus S.c.a. resiste con controricorso. 2. - Con sentenza n. 1549, depositata il 22 dicembre 2021, la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla Cooperativa Produttori Suini Pro Sus S.c.a. avverso la (sopra citata) sentenza n. 879, depositata il 9 settembre 2020, della stessa Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, rilevando, in sintesi, che all'erroneità del dato fattuale assunto dal giudice del gravame – che aveva, per l'appunto, rilevato l'omessa allegazione, alla dichiarazione 5 Numero registro generale 6690/2021 Numero sezionale 934/2024 Numero di raccolta generale 22009/2024 Data pubblicazione 05/08/2024 di variazione catastale (del 29 settembre 2011), «della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che i requisiti per il riconoscimento della ruralità sussistevano a decorrere dal quinquennio antecedente la data dell'istanza stessa» - non poteva correlarsi la sua decisività in quanto la ratio decidendi della pronuncia si incentrava, ad ogni modo, sul difetto di una variazione catastale conforme alla richiesta di parte. 2.1 - La Cooperativa Produttori Suini Pro Sus S.c.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi. Il Comune di AN AL MA resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – I due ricorsi, seppur relativi a distinte pronunce rese dalla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione. Come, difatti, statuito dalla Corte, secondo un consolidato orientamento interpretativo, la riunione delle impugnazioni, obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento, può essere altresì disposta facoltativamente, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie (v., ex plurimis, Cass., 5 aprile 2022, n. 10876;
Cass., 30 ottobre 2018, n. 27550;
Cass. Sez. U., 23 gennaio 2013, n. 1521;
Cass. Sez. U., 4 agosto 2010, n. 18050;
Cass., 17 giugno 2008, n. 16405). In particolare si è, al riguardo, rimarcato che «l'istituto della