Cass. civ., sez. VI, ordinanza 27/10/2021, n. 30269

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 27/10/2021, n. 30269
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30269
Data del deposito : 27 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12652-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

)L\

contro

M P, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CARDINAL DE LUCA

10, presso lo studio dell'avvocato M G, che lo rappresenta e difende;
- controrícorrente - avverso la sentenza n. 6094/18/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 23/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. M M. Rilevato: che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Latina. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di M P avverso un avviso di iscrizione ipotecaria, relativa a tributi erariali per l'anno 2008;
Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, l'Agenzia assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 60 DPR n. 600/1973 nonché 140 e 145 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché l'avviso di accertamento, prodromico all'iscrizione di ipoteca, sarebbe stato ritualmente notificato alla residenza anagrafica di Latina, via Frescobaldi n. 1;
che, col secondo rilievo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 60 DPR. n. 600/1973 nonché degli arti. 156 e 160 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c: la notifica al contribuente sarebbe stata accompagnata dalla comunicazione di avvenuto deposito, sicché sarebbe stato comunque raggiunto lo scopo di porre il contribuente nella condizione di conoscere l'atto impositivo;
che l'intimato si è costituita con controricorso;
che il primo motivo non è fondato;
che, come risulta dalla narrativa del ricorso, "l'avviso di accertamento è stato indirizzato alla sede anagrafica del Sig. Provinzano in Latina, via G. Frescobaldi n. 1, ove il messo Ric. 2018 n. 12652 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- notificatore ha constatato che il destinatario era sconosciuto, ed ha provveduto alla notifica dell'atto ai sensi dell'art. 60 comma 1° lett. e) del DPR n. 600/1973, mediante affissione dell'atto all'Albo Pretorio dal 31 ottobre all'8 novembre 2013, e comunque anche tramite apposita comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD) in data 31 ottobre 2013";
che, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (Sez. 6-5, n. 6765 del 08/03/2019;
Sez. 6-5, n. 2877 del 07/02/2018;
Sez. 5, n. 18804 del 28/07/2017);
che tali ricerche nel comune di domicilio fiscale del contribuente - per verificare che il suddetto trasferimento non si fosse risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune - non sono state effettuate, tanto è vero che la CAD è stata inviata allo stesso indirizzo, presso il quale il Provinzano era stato ricercato;
che, sotto il suddetto profilo, è dunque corretta la decisione impugnata;
che il secondo motivo è infondato;
che, infatti, l'invalida notifica dell'avviso di accertamento è sanata per raggiungimento dello scopo ove detto vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente (Sez. 5, n. 11043 del 09/05/2018);
che, nella specie, la conoscenza non è stata effettiva ma si è realizzata virtualmente, per effetto della compiuta giacenza Ric. 2018 n. 12652 sez. MT - ud. 07-07-2021 -3- della raccomandata contenente la CAD, sicché il contribuente è decaduto dalla possibilità di impugnare l'atto di accertamento;
che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.
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