Cass. pen., sez. II, sentenza 26/09/2022, n. 36284

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 26/09/2022, n. 36284
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36284
Data del deposito : 26 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M MURIZIO nato a FAENZA il 11/01/1966 avverso l'ordinanza del 16/11/2021 del TRIB. LIBERTA di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere M M M;
lette le conclusioni del Procuratore Generale

RITENUTO IN FATTO

Il TRIBUNALE di RAVENNA, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 16/12/2021, ha rigettato il riesame avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal PUBBLICO MINISTERO del TRIBUNALE di RAVENNA in data 11/2/2021 nei confronti di M MURIZIO in relazione ai reati cui agli artt.640, 586 bis, 483 e 494 cod. pen.

1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 125, e 253 cod. proc. pen.

1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta carenza di interesse quanto al sequestro della c.d. copia forense effettuata sul contenuto dell'intero server aziendale, delle caselle di posta elettronica e del pc dell'indagato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 125, e 253 cod. proc. pen. rilevando che la conclusiA)e del Tribunale quanto alla pertinenzialità tra i prodotti e i componenti sottoposti a sequestro e il reato sarebbe errata. Le sostanze rinvenute, infatti, sarebbero tutte lecite e non sarebbero in alcun modo riferibili al medicinale con effetti dopanti denominato ARANESP oggetto del reato contestato. Sotto tale profilo, pertanto, il sequestro sarebbe esplorativo e, pertanto, questo risulterebbe illegittimo. La doglianza è manifestamente infondata.

1.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del 28/01/2004, Rv 226710;
Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Rv 239692;
Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv 260314;
Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv 252430) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez. 3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812).
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