Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2023, n. 10633

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2023, n. 10633
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10633
Data del deposito : 13 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG, Gianluigi Pratola, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 30 giugno 2022, la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza di ON AM di applicazione della disciplina della continuazione tra le seguenti sentenze: 1) Sentenza della Corte di appello di Torino del 23 aprile 2010, irrevocabile il 27 settembre 2011, in relazione a due reati di esercizio di gioco d'azzardo, commessi dal febbraio 2007 (processo "gioco duro") ;
2) sentenza del 17 luglio 2018 della Corte d'appello di Torino, irrevocabile il 25 giugno 2019, per i reati di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, commesso dal giugno 2014 al gennaio 2016, esercizio di gioco d'azzardo, commesso da gennaio a dicembre 2015, estorsione aggravata consumata e tentata e usura aggravata, commesse in epoca successiva a settembre 2014 (processo "Big Bang"). A ragione della decisione, il giudice della esecuzione ha rilevato che l'istanza era stata già proposta e rigettata con ordinanza della medesima Corte di appello del 24 marzo 2021 e che il ricorso in cassazione avverso detto provvedimento era stato dichiarato inammissibile in data 10 novembre 2021. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, articolando un unico motivo per erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente si duole del fatto che il giudice dell'esecuzione abbia omesso di considerare i nuovi

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