Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2023, n. 17577
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARPINO VITTORIO nato a AMANTEA il 28/01/1968 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE S D'A, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni delle costituite parti civili;Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Milano con sentenza del 5/11/2021 confermava la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 12/9/2018, che aveva condannato V C per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. alla pena di anni uno di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile ed al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva.2. V C, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione di legge con riferimento alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese da terzi soggetti all'investigatore privato incaricato dalla compagnia assicurativa. Evidenzia, più in particolare, che nel caso di specie avrebbero dovuto trovare applicazione le norme in tema di investigazioni difensive di cui agli artt. 391 e segg cod. proc. pen., del tutto pretermesse dagli investigatori privati, la cui relazione si appalesa priva di elementi comprovanti la propria attività, tanto da rendere incerta o impossibile anche l'identificazione delle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni. Rileva, altresì, che la motivazione della sentenza impugnata non tiene conto della distinzione sostanziale che sussiste tra le dichiarazioni rese all'investigatore privato dal soggetto che assumerà in seguito la posizione di indagato, rispetto a quelle rese da soggetti terzi, atteso che nel primo caso si è in presenza di una confessione stragiudiziale, che in quanto tale non soggiace alle norme di cui agli artt. 391-bis e segg. cod. proc. pen., mentre nel secondo caso devono essere rispettate le regole che disciplinano le indagini difensive. Osserva, poi, che la Corte di appello non ha tenuto conto che la nomina dell'investigatore privato era stata effettuata dalla società assicurativa in vista dell'eventuale instaurazione di un procedimento penale e ha considerato che detta evenienza impone di inquadrare l'attività svolta dall'investigatore nell'ambito dell'art. 327-bis cod. proc. pen., con la conseguente applicazione della disciplina di cui agli artt. 391- bis e segg., cod. proc. pen. Orbene, poiché nel caso di specie non è stata fornita prova del rispetto delle formalità di cui all'art. 391-bis e 391-ter cod. proc. pen. per lo svolgimento delle investigazioni preventive, le dichiarazioni rese all'investigatore privato sono inutilizzabili, nonostante la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, trattandosi di inutilizzabilità derivante dalla violazione di un divieto probatorio, in quanto la prova è stata assunta in violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento. Ed invero, in tema di investigazioni difensive, gli avvertimenti che ai sensi dell'art. 391-bis, comma 3, cod. proc. pen. devono essere rivolti al dichiarante, a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate e verbalizzati ai sensi dell'art. 391-ter cod. proc. pen., analogamente a quanto avviene nel caso in cui le dichiarazioni siano raccolte dal pubblico ministero o dal giudice. Sotto altro e diverso profilo eccepisce l'incongruenza del materiale probatorio, rilevando che la Corte territoriale non si è confrontata con le discrepanze emerse, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese da S C relative alla emissione di fatture per operazioni inesistenti. Tali dichiarazioni, peraltro, sono inutilizzabili sotto un duplice aspetto: innanzitutto, ai sensi degli artt. 63 e 351 cod. proc. pen., oltre che ai sensi degli artt. 391-bis, comma 6 e 391-ter, comma 1, lett. C), cod. proc. pen.
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