Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/01/2019, n. 02083

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/01/2019, n. 02083
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02083
Data del deposito : 24 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 4537-2018 proposto da: M P, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GORIZIA

14, presso lo studio dell'avvocato FRANCO SABATINI - STUDIO SINAGRA-SABATINI, rappresentato e difeso dall'avvocato L G;

- ricorrente -

contro

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA - A.U.S.L. DI PESCARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato A M;
- con troricorrente - per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra le sentenze nn. 48/2015 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PERL'ABRUZZO - SEZIONE DISTACCATA DI PESCARA, depositata il 2/02/2015 e n. 785/2016 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 23/09/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2018 dal Consigliere A D;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale L C, che ha concluso per il dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo;
uditi gli avvocati L G ed A M. Svolgimento del processo 1.- La controversia è sorta a seguito di una sentenza resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, che, pronunciando sui ricorsi proposti da P M, dichiarò il diritto del ricorrente «al pagamento delle somme dovute per lavoro straordinario, reperibilità e recupero festività relativi agli anni dal 1993 al 1998»;
condannò «la Gestione liquidatoria della UUSL di Pescara e l'Azienda Usl di Pescara ... al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme dovute per i titoli di cui sopra». La sentenza (n. 264/2004) è passata in giudicato. 2.- Con ricorso del 21/7/2014, depositato presso la cancelleria del Tar Abruzzo-Pescara, il M, in sede di giudizio di ottemperanza, Ric. 2018 n. 04537 sez. SU - ud. 04-12-2018 -2- chiese che fosse ordinato alla Asl e alla Gestione liquidatoria della USL di Pescara di adottare gli atti necessari per l'esecuzione della sentenza n. 264/2004, provvedendo in particolare al conteggio dei corrispettivi richiesti per i titoli su indicati;
a fondamento della domanda espose che con nota di protocollo n. 712/2014 la

AUSL

Pescara gli aveva comunicato di avergli corrisposto nella busta paga di novembre 2004 un corrispettivo aggiuntivo per i titoli rivendicati;
che, tuttavia, l'importo non corrispondeva a quanto a lui spettante in forza della detta sentenza. 3.- Con sentenza n. 48 depositata in data 2/2/2015, il Tar Abruzzo dichiarò il suo difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, rilevando che il ricorso non aveva ad oggetto l'ottemperanza della sentenza del giudice amministrativo quanto piuttosto la proposizione di una nuova domanda di tipo cognitorio e sulla quale non sussisteva più la sua giurisdizione, trattandosi di materia rientrante nel pubblico impiego contrattualizzato. Anche questa sentenza è passata in giudicato. 4.- Con ricorso del 12/10/2015, il M chiese al Tribunale di Pescara di emettere un decreto ingiuntivo nei confronti della AUSL di Pescara per il pagamento della somma di C 62.861,38, oltre accessori, a titolo di differenze degli emolumenti solo in parte riconosciuti dall'amministrazione e rivenienti dalla sentenza n. 264/2004. 5.- Il decreto ingiuntivo fu opposto dalla AUSL e il Tribunale, con sentenza n. 785 del 23/9/2016, dichiarò inammissibile il ricorso per ingiunzione - così revocando il decreto - per difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia relativa a prestazioni nascenti dal rapporto di lavoro anteriori al 30/6/1998 e rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo. 6.- Contro la sentenza il M propone ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1 cod.proc.civ. per la risoluzione del Ric. 2018 n. 04537 sez. SU - ud. 04-12-2018 -3- conflitto negativo di giurisdizione. Resiste con controricorso l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara, che chiede il rigetto del ricorso.
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