Cass. civ., sez. I, sentenza 10/09/2003, n. 13223
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In tema di opere pubbliche, ai fini del riconoscimento dell'operatività del divieto di cessione di credito, previsto dall'art. 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'art. 22, comma 2-ter, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), non è sufficiente che tale cessione, in mancanza di accettazione da parte dell'amministrazione committente, sia intervenuta prima del limite temporale rappresentato dall'avvenuta effettuazione delle operazioni di collaudo, e segnatamente dall'approvazione del corrispondente certificato, occorrendo piuttosto apprezzare se la cessione stessa risalga o meno ad una data posteriore alla scadenza del termine, fissato dall'art. 5, quarto comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, per l'approvazione sopra indicata, dal momento che l'inutile decorso di siffatto termine, senza che la medesima amministrazione abbia fornito la prova che la relativa omissione o il relativo ritardo siano dipesi da fatto imputabile all'impresa, determina il venir meno dell'efficacia del divieto anzidetto.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D M R - Presidente -
Dott. P V - Consigliere -
Dott. L M G - Consigliere -
Dott. M G V - Consigliere -
Dott. G P - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA POPOLARE dell'IRPINIA s.p.a., già Banca Popolare dell'Irpinia soc. coop. a r.l., elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 9, presso lo studio dell'Avv. Carlo Mario D'Acunti, rappresentata e difesa dall'Avv. C E del foro di Nocera Inferiore in forza di procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE di P, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Marco Polo n. 43, presso lo studio dell'Avv. S S, rappresentato e difeso, ai soli fini della partecipazione alla discussione, dall'Avv. A C in forza di procura speciale a margine della memoria di costituzione in data 16.10.2001;
- resistente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 335/2000 pubblicata il 14.9.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3.2.2003 dal Consigliere Dott. P G.
Udito il difensore della ricorrente.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F U, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, il Comune di Pagani conveniva la Banca Popolare dell'Irpinia società cooperativa a r.l., proponendo opposizione avverso il precetto, notificato il 20.10.1993, per mezzo del quale la Banca stessa gli aveva intimato il pagamento della residua somma di lire 2.338.299.370, oltre gli accessori.
Deduceva l'opponente:
a) che, con atto di concessione del 30.10.1981, detto Comune, in esecuzione dell'ordinanza del Commissario straordinario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata n. 323 datata 16.6.1981, aveva affidato alla Rainone Costruzioni s.p.a., nella veste di capofila dell'Associazione temporanea di imprese (A.t.i.) costituita tra le imprese Lombardi Giuseppe, Russo Sabino e Califano Rosario, la realizzazione, in località Filettine, di centonovantadue alloggi di edilizia residenziale pubblica, consegnati, in assenza del collaudo, già nel dicembre del 1985 e, quindi, ultimati fin dal 30.9.1986, come da relativo verbale redatto il 10.7.1989;
b) che la suindicata capofila, nella riferita qualità, con atto notificato al Comune di Pagani in data 9.11.1989, aveva proposto istanza di arbitrato per sentir condannare l'Ente al pagamento delle somme dovute all'esito della realizzazione delle opere concesse in appalto;
c) che il collegio arbitrale, con lodo reso il 10.2.1992 e dichiarato esecutivo dal Pretore di Salerno (presso la sezione distaccata di Nocera Inferiore) il 14.2.1992, aveva accertato e liquidato le somme anzidette, condannando l'Amministrazione committente al pagamento di lire 3.398.591.780 (a titolo di corrispettivo delle opere realizzate, di revisione prezzi, di maggiori oneri derivati dalla prolungata esecuzione dei lavori, di interessi legali anche anatocistici), oltre gli accessori, previa compensazione del debito dell'A.t.i. verso l'Ente a titolo di penale per la maggior durata dei lavori e per gli oneri di concessione;
d) che la Rainone s.r.l. impresa generale di costruzioni (così trasformatasi da Rainone s.p.a. con verbale di assemblea del 31.7.1991), nella già richiamata qualità, con contratto del 25.5.1992, debitamente notificato al Comune di Pagani, aveva ceduto alla Banca Popolare dell'Irpinia soc. coop. a r.l. il credito consacrato nel sopra riferito lodo, non impugnato e passato in giudicato;
e) che le opere erano state infine positivamente collaudate il 3.5.1993 e che l'Amministrazione locale aveva approvato il relativo certificato con deliberazione del 15.12.1993;
f) che la cessionaria, con Tatto di precetto opposto, aveva intimato al Comune di Pagani il pagamento della somma residuata a saldo di quanto ancora dovuto all'esito dell'azione esecutiva promossa con atto di pignoramento presso terzi del 26.10.1992, esauritasi con ordinanza di assegnazione del Pretore di Salerno del 30.11.1992 e relativo decreto di incapienza per le rimanenti somme;
g) che la pretesa avversaria si palesava illegittima ed infondata, dal momento che l'Istituto bancario, in violazione del principio del ne bis in idem, non avrebbe potuto promuovere ulteriore azione esecutiva per la soddisfazione del residuo credito e che tale credito, pur sostanziando il corrispettivo di un contratto di appalto, era stato ceduto, senza il consenso dell'Amministrazione, in violazione del disposto dell'art. 339 della legge n. 2248 del 1865, allegato F.
Costituitasi in giudizio, l'opposta eccepiva l'inconferenza del principio del ne bis in idem, nonché l'inapplicabilità del richiamato art. 339, traendo il credito ceduto la propria fonte da un titolo esecutivo (lodo arbitrale) provvisto di efficacia di giudicato, laddove, in ogni caso, deduceva che il diritto di credito azionato, ancorché fosse da considerare corrispettivo di opere pubbliche, riguardava in realtà un rapporto contrattuale già esaurito.
Il Tribunale adito, con sentenza in data 15.11/14.12.1995, accoglieva l'opposizione, dichiarando per l'effetto nullo ed inefficace il precetto opposto.
Avverso la decisione, proponeva appello la Banca Irpina, deducendo:
1) che il primo giudice non aveva considerato come il credito ceduto non fosse rappresentato dal corrispettivo dell'appalto, ma da un distinto ed autonomo credito il quale trovava il proprio titolo nel lodo arbitrale dichiarato esecutivo dal Pretore;
2) che l'intercorsa cessione doveva stimarsi opponibile al Comune di Pagani, potendo il relativo divieto durare, al massimo, fino allo spirare del termine perentorio previsto dal richiamato art. 339 o fino al compimento dei lavori e non potendo protrarsi invece fino alle operazioni di collaudo, tanto più nel caso in cui il rapporto non avesse avuto un regolare svolgimento.
La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 6.4/14.9.2000, rigettava l'appello, assumendo:
a) che il credito, preesistendo nella sua entità causale e nella sua natura contrattuale, al lodo arbitrale, fosse da questo unicamente rivestito della forma esecutiva, nel senso che siffatto genere di decisione, di portata dichiarativa e non costitutiva, determinava la cristallizzazione di carattere giudiziale di una preesistente pretesa sostanziale, lasciandola in pratica immutata;
b) che, non essendo stata la cessione accettata dal Comune di Pagani, secondo quanto significato dalla proposizione dell'opposizione al precetto, detta cessione non potesse avvenire se non oltre il limite temporale rappresentato dall'avvenuta effettuazione delle operazioni di collaudo;
c) che il richiamo, da parte dell'appellante, all'art. 5 della legge n. 741 del 1981 fosse inidoneo a sovvertire la conclusione anzidetta,
nel senso che non appariva condivisibile l'affermazione circa la possibilità di giustificare la legittimità della cessione del credito con il ritardo nell'effettuazione delle operazioni di collaudo e nell'approvazione del relativo certificato, sì da ricavarne l'inapplicabilità, al caso di specie, dell'art. 339 sopra citato, tanto più che l'appellante non aveva offerto alcuna dimostrazione in ordine alla responsabilità, al riguardo, dell'amministrazione interessata.
Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione la Banca Popolare dell'Irpinia s.p.a., già Banca Popolare dell'Irpinia soc. coop. a r.l., deducendo due motivi di gravame, illustrati da memoria, laddove il Comune di Pagani ha depositato memoria di costituzione ai soli fini della partecipazione alla discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve innanzi tutto affrontarsi l'esame del secondo motivo di impugnazione, involgendo quest'ultimo la trattazione di una questione che riveste carattere logicamente e giuridicamente preliminare, siccome relativa alla rilevanza dei termini di cui all'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n.