Cass. civ., sez. II, sentenza 16/01/2009, n. 1074
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La "petitio hereditatis" si differenzia dalla "rei vindicatio", malgrado l'affinità del "petitum", in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'"universum ius" o di una quota parte di esso. Ne consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in "rei vindicatio" deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella "hereditatis petitio" può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario; pertanto, deve ritenersi inammissibile il mutamento in corso di causa dell'azione di petizione ereditaria in azione di rivendicazione, anche quando non sia contestata dal convenuto la qualità di erede dell'attore, in quanto tale mancata contestazione non fa venire meno la funzione prevalentemente recuperatoria dell'azione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, senza incidere sulla radicale diversità - per natura, presupposti, oggetto e onere della prova - tra le due azioni.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - rel. Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14147/2004 proposto da:
RI EN, OT US, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato AQUINO LEONE ELIO;
- ricorrenti -
contro
OT BE, elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO VITT. EMANUELE 229, presso lo studio dell'avvocato DI PIETRO UGO rappresentato e difeso dall'avvocato CALPONA BENEDETTO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 588/2003 del TRIBUNALE di PATTI, depositata il 09/06/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2008 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RN IN e TA GI, nella qualità di eredi di TA AL, impugnavano la sentenza n. 126/1995 del pretore di Patti che aveva rigettato la domanda di petizione ereditaria da essi appellanti proposta nei confronti di TA EL e dichiarato inammissibile l'ulteriore domanda formulata all'udienza dell'11/12/1992 finalizzata ad ottenere il riconoscimento della proprietà sui beni di cui all'eredità di TA AL. La RN e l'TA G. esponevano che il 25/5/1991 era deceduto TA AL lasciando in eredità ad essi appellanti un fondo agricolo detenuto da TA EL la quale aveva sostenuto di essere proprietaria del terreno in questione. Esercitata l'azione di petizione ereditaria per il recupero del fondo, si era costituita la convenuta eccependo la sussistenza di un titolo di detenzione, cioè di un contratto agrario intercorso con TA NT. Atteso ciò alla indicata udienza 11/12/1991 avevano limitato la domanda all'accertamento del diritto di proprietà sul fondo in questione. Con la sentenza impugnata il pretore, rilevato che l'esistenza del rapporto agrario non era controversa, aveva rigettato l'azione di petizione d'eredità dichiarando inammissibile la domanda di accertamento della proprietà costituente una inammissibile "mutatio libelli".
Gli appellanti lamentavano in particolare che il pretore, da un lato, aveva statuito su un rapporto agrario di competenza delle sezioni specializzate e, da altro lato, aveva qualificato come nuova una domanda che costituiva la semplice precisazione della domanda originaria con riduzione del petitum formale di condanna al rilascio a mero accertamento della proprietà.
L'appellata TA EL, costituitasi, resisteva al gravame che il tribunale di Patti, con sentenza 9/6/2003, rigettava osservando:
che gli appellanti nel corso del giudizio pretorile avevano implicitamente desistito dalla domanda di petizione ereditaria per ripiegare su una domanda di mero accertamento della proprietà senza effetti restitutori;
che correttamente il pretore aveva qualificato la modifica dell'originaria domanda come "mutatio libelli" dichiarandone quindi l'inammissibilità;
che era evidente la difformità tra l'azione di petizione, l'azione di rivendica e l'azione di accertamento della proprietà essendo la prima azione finalizzata ad ottenere la consegna dei beni facenti parte dell'asse ereditario sulla base del riconoscimento della qualità di erede nei confronti del possessore di tali beni a titolo di erede o senza alcun titolo, con conseguente obbligo del giudice di procedere