Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/07/2013, n. 16883
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Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia, prevista dall'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo modificato dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (applicabile "ratione temporis"), la controversia concernente il risarcimento dei danni lamentati da un Consorzio di bonifica in relazione all'esecuzione dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità, ricorrendo i presupposti oggettivi e soggettivi per l'applicazione della norma, quali la natura pubblicistica del procedimento preordinato allo svolgimento di tale attività, il carattere soprattutto pubblico degli interessi coinvolti, le scelte discrezionali della P.A., il ricorso da parte di essa a strumenti autoritativi, la manifesta incidenza sul territorio del progetto e della sua attuazione e, soprattutto, il nesso esistente tra atti e provvedimenti delle pubbliche amministrazioni o soggetti ad esse equiparati (tale dovendosi ritenere la società T.A.V. s.p.a, in quanto strumento per la realizzazione di un fine pubblico, il trasporto ferroviario, qualificato come servizio pubblico essenziale dall'art. 1, comma 2, lettera b, della legge 12 giugno 1990, n. 146) ed uso del territorio.
Non avendo l'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 coperto l'intero arco delle situazioni processuali provocate da una dichiarazione di difetto di giurisdizione (tanto da non avere determinato l'abrogazione dell'art. 362 cod. proc. civ.), nel caso in cui il giudice adito all'esito di una pronuncia declinatoria della giurisdizione dichiari, a sua volta, il proprio difetto di giurisdizione, mancando di sottoporre la relativa questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, resta ferma la possibilità di far valere, in ogni tempo, il conflitto reale negativo di giurisdizione ai sensi dell'art. 362, secondo comma, numero 1), cod. proc. civ., a prescindere dalla circostanza che una delle due sentenze sia passata in giudicato.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Primo Presidente f.f. -
Dott. P L - Consigliere -
Dott. M M - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. D C V - Consigliere -
Dott. V R - rel. Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. P S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21377/2012 proposto da:
CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL LIRI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIO FANI 124, presso lo studio dell'avvocato V A, rappresentato e difeso dall'avvocato D'AMBROSIO ALESSANDRO, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
INA ASSITALIA S.P.A., UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. (soggetta ad attività di direzione e coordinamento di "Unipol Gruppo Finanziario s.p.a"), ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., ZURICH INSURANCE PLC, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GUIDO D'AREZZO 32, presso lo studio dell'avvocato M M, che le rappresenta e difende, per deleghe in calce al controricorso;
ICLA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'ORSO 74, presso lo studio dell'avvocato DI MARTINO PAOLO, che la rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;
ALSTOM FERROVIARIA S.P.A. (già ALSTOM TRANSPORT SYSTEM S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell'avvocato CLARIZIA ANGELO, rappresentata e difesa dall'avvocato SAMBRI SERGIO MASSILIANO, per delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
contro
BONIFICA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI MANCINELLI 65, presso lo studio dell'avvocato DE PONTE NELLO, che la rappresenta e difende, per procura speciale del notaio Dott. Enrico Parenti di Roma, rep. 104468 del 05/03/2013, in atti;
- resistente con procura -
e contro
R.F.I. S.P.A., RAS - RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ S.P.A., FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S.P.A., PR.O.BI - PROGETTAZIONE OPERE DI BONIFICA ED IMPIANTI IDRAULICI S.R.L., MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. - DIVISIONE SASA, IMPRESA INTERCANTIERI VITTADELLO S.P.A., CONSORZIO IRICAV UNO, ZURICH INTERNATIONAL ITALIA S.P.A., HDI ASSICURAZIONI S.P.A., ASSICURATORI DEI LLOID'S OF LONDON;
- intimati -
per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra le sentenze nn. 468/2007 del Tribunale di Cassino depositata il 12/07/2007 e la n. 623/2011 del Tribunale amministrativo regionale di Latina depositata il 22/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;
uditi gli avvocati Cesare Romano CARELLO per delega dell'avvocato Alessandro D'Ambrosio, Sergio Massiliano SAMBRI, Nello DE PONTE, Paolo DI MARTINO, Matteo MUNGARI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per la giurisdizione del giudice amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consorzio di Bonifica Valle del Liri convenne, davanti al tribunale di Cassino, la T.A.V. spa, il Consorzio Iricav Uno, L'Icla Costruzioni generali spa e la Alstom Transport Electrifiction spa. Espose quanto segue.
Nell'ambito del "Piano per le linee ferroviarie ad alta velocità", l'Ente Ferrovie dello Stato affidò alla T.A.V. (Treno Alta Velocità) spa, la concessione della progettazione, costruzione e sfruttamento economico del sistema ad alta velocità, autorizzandola a conferire la progettazione e la costruzione a general contractors;
con convenzioni del 15.10.1991 e dell'8.2.1994 la T.A.V. spa incaricò il Consorzio Iricav Uno di provvedere alla progettazione e realizzazione della tratta ferroviaria Roma ù Napoli e le relative infrastrutture ed interconnessioni;a sua volta, il Consorzio conferì alla Icla Costruzioni Generali spa l'esecuzione dei detti lavori nella tratta interessante gli impianti del Consorzio di Bonifica Valle del Liri, da Ceprano a S. Vittore del Lazio;per la risoluzione dei problemi relativi alle interferenze tra gli impianti del Consorzio di Bonifica e la realizzando ferrovia, in data 20.6.1996, furono concluse fra le parti due convenzioni. Con la prima, il Consorzio di Bonifica ed il Consorzio Iricav Uno disciplinarono i rispettivi rapporti con riferimento all'attraversamento delle opere di bonifica intersecate dal tracciato della realizzanda linea T.A.V.;con la seconda, lo stesso Consorzio e la Icla spa concordarono i lavori di demolizione delle tratte da sopprimere e quelli di costruzione di 28 attraversamenti definitivi, sia di condotte di adduzione, sia di consegne comiziali, comprese nell'area di sedime della costruenda linea ferroviaria, nonché i lavori da eseguirsi sulle aree esterne allo stesso sedime. In virtù di tali accordi, al Consorzio di Bonifica fu affidato il collaudo idraulico e la vigilanza dei lavori in accordo con la direzione lavori nominata dalla T.A.V., mentre l'esecuzione dei relativi lavori fu affidata alla Icla spa.
Il Consorzio Iricav Uno e la Icla spa eseguirono i lavori provocando notevoli danni all'attività del Consorzio di bonifica, e disservizi alla sua utenza.
In particolare, fu danneggiata la rete di condotte idriche, compromesso il sistema automatizzato di funzionamento degli impianti irrigui attraversati della rete ferroviaria, modificata la circolazione idrica di superficie, alterata la rete di canali di bonifica;ed altri danni furono causati dalla realizzazione dell'elettrodotto a servizio della stessa linea ferroviaria. Il Consorzio di Bonifica Valle del Uri chiese, quindi, che fosse dichiarata la responsabilità solidale delle società e degli enti convenuti (ad eccezione di Alstom spa) in ordine ai danni arrecati al proprio impianto di automazione, con la conseguente condanna al suo risarcimento.
Integrato il contraddittorio con la chiamata in cause delle compagnie assicuratrici, come indicate in atti, con sentenza del 12.7.2001, il Tribunale di Cassino dichiarò il proprio difetto di giurisdizione ritenendo che le domande proposte appartenessero alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come modificato dalla L. n. 205 del 2000, art. 71.
Ma anche il giudizio riassunto davanti al Tar del Lazio - sezione distaccata di Latina si concluse con sentenza del 22.7.2011, che dichiarò l'inammissibilità del ricorso "per difetto di giurisdizione". Affermò il giudice amministrativo che il danno era dipeso da un comportamento materiale negligente - la cattiva esecuzione dei lavori -, e non da un atto amministrativo illegittimo, o dalla mancanza di un atto amministrativo dovuto, risolvendosi, dunque, in posizioni di diritto soggettivo legate al principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.. Il Consorzio di Bonifica Valle del Liri ha, quindi, proposto, sulla base del conflitto negativo di giurisdizione esistente, ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 362 c.p.c., comma 2, n.