Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2021, n. 06309

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2021, n. 06309
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06309
Data del deposito : 8 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 20319-2017 proposto da: M G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LORENZO VALLA n.18, presso lo studio dell'avvocato L M, rappresentato e difeso dagli avvocati M I, T G;

- ricorrente -

2020 contro 2453 I.P.R.E.S. - ISTITUTO PUGLIESE DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI DI B, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO n.91, presso lo studio dell'avvocato C L, rappresentato e difeso dagli avvocati E V, ANTONIO DE FEO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1054/2017 della CORTE D'APPELLO di B, depositata il 19/06/2017 R.G.N. 1420/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2020 dal Consigliere Dott. A T;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato C L. N.R.G. 20319 2017 Fatti di causa 1. Con la sentenza n. 1054 del 19 giugno 2017 la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado che, in accoglimento dell'opposizione all' esecuzione proposta dall'IRPES ( Istituto Pugliese di Ricerche Economiche Sociali), aveva dichiarato l'insussistenza del diritto di M G di procedere in via esecutiva per l'esecuzione dell'ordine di riassunzione contenuto nella sentenza n. 12679 del 2003 del Tribunale di Bari che, dichiarata l'illegittimità del licenziamento del M, dipendente dell'IRPES, aveva ordinato a quest'ultimo la riassunzione ovvero il pagamento di quattro mensilità dell'ultima retribuzione.

2. Avverso questa sentenza M G ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, al quale l'IRPES ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione Sintesi dei motivi Il ricorrente denuncia:

3. con il primo motivo, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5 cod.proc.civ., omessa insufficiente contraddittoria motivazione e violazione e falsa applicazione dell'art. 324 cod.proc.civ. per erronea affermazione di giudicato formale esterno;
asserisce che la sentenza n. 3054/2012 della Corte di Appello di Bari non è passata in giudicato perché impugnata da esso ricorrente con ricorso n. 26291/2012;

4. con il secondo motivo, ai sensi dell' art. 360 c. 1 n. 3 e n.5, omessa e insufficiente o contraddittoria motivazione e violazione e falsa applicazione dell' art. 618 bis c. 2 cod.proc.civ., come modificato dalla legge n. 52 del 2006;
imputa alla Corte territoriale di "non avere fornito alcuna motivazione al provvedimento emesso in sede cautelare a favore del lavoratore e sul conseguente comportamento omissivo e sul diniego espresso dal soggetto datoriale dinanzi all'Ufficiale giudiziario per non avere riammesso in servizio il lavoratore illegittimamente licenziato, e, per l'altro verso per avere ritenuto ammissibile l'opposizione all'esecuzione riproposta dall'IRPES che era stata precedentemente rigettata e delibata in sede di opposizione a precetto e di Collegio del reclamo";
N.R.G. 20319 2017 5. con il terzo motivo, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 e n. 5, omessa e insufficiente o contraddittoria motivazione e violazione e falsa applicazione dell'art. 6, secondo comma d.p.r. 917/86, sull'esenzione delle somme risarcitorie derivanti da danno emergente;
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